Vecchia vicenda, ormai dimenticata, che torna alla ribalta.
Le lungaggini della giustizia fanno sì che ancora non sia conclusa una causa intentata da un albergatore al comune nel lontano 1992.
Di che si tratta?
Un albergatore fece ricorso per opporsi all'aumento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti oltre quello che grava sulle abitazioni civili. In effetti parrebbe logico pensare che, almeno per la parte dell'albergo relativa alle camere, sia dura pensare che si producano più rifiuti di una abitazione.
Di qui il ricorso al TAR. Che dà ragione all'albergatore. E ora il ricorso del soccombente comune al Consiglio di Stato. Quando si scriverà la parola fine ? E se dovesse vincere l'albergatore, quanto verrà a costare al comune (a tutti noi) questa faccenda?
Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 14 febbraio 2008.
OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a proporre ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato in relazione alla sentenza del T.A.R. Lombardia n. 128 in data 19 dicembre 2007 di accoglimento del ricorso presentato da Alberghi di Salice S.r.l. e altri albergatori in ordine alla deliberazione della Giunta Comunale n. 98-bis del 7 maggio 1992. Affidamento incarico di assistenza legale all’Avvocato Dott. Ambrogio Robecchi Majnardi.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con ricorso in data 6 novembre 1992 presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Milano dalla società “Alberghi di Salice S.r.l.” in persona del suo legale rappresentante signor Carlo Raina e da altri dodici ditte albergatrici, rappresentati dall’avvocato Dott. Cristiano Romano con studio legale a Milano in Largo Augusto n. 8, ricorso notificato a questo Comune in data 9 novembre 1992, con il quale la parte attrice ricorreva contro il Comune di Godiasco in persona del Sindaco pro-tempore per l’annullamento dei provvedimenti relativi all’aumento della tariffa della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ossia la deliberazione della Giunta Comunale n. 98-bis in data 7 maggio 1992 e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, occorrendo, il regolamento;
- che il Comune di Godiasco con deliberazione della Giunta Comunale n. 191-bis in data 26 novembre 1992 autorizzò il Sindaco a resistere in giudizio davanti al T.A.R. Lombardia ed a costituirsi in giudizio avverso il ricorso sopra indicato e di affidare l’incarico di assistenza legale e di difesa in giudizio all’avvocato Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi con studio legale a Pavia;
- che a quindici anni di distanza, mentre l’Amministrazione Comunale si aspettava logicamente che venisse dichiarata la perenzione del giudizio per ultradecennalità, il T.A.R. Lombardia ha emesso sentenza in data 19 dicembre 2007 n. 128 accogliendo il ricorso in argomento, depositata in Segreteria in data 23 gennaio 2008;
- che tuttavia la sentenza ha respinto tutta una serie di censure dei ricorrenti mentre ha indicato il motivo dell’accoglimento del ricorso solo in un generico difetto di motivazione del provvedimento impugnato, ossia che la deliberazione della Giunta nel determinare le tariffe differenziate per le diverse categorie di utenti ha omesso qualsiasi indicazione che giustifichi i criteri che fondano le disuguaglianze di trattamento;
Considerato che l’avvocato Prof. Robecchi Majnardi, interpellato dal Sindaco, ha fatto presente che la sentenza del T.A.R. si rivela errata perché ha omesso completamente di pronunciarsi su alcune eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune e, nel merito, risulta essere in contrasto con la giurisprudenza prevalente che espressamente esclude la necessità di una apposita motivazione in situazioni identiche a quelle oggetto del giudizio;
Ritenuto opportuno, dopo aver sentito l’avvocato medesimo, presentare appello avverso a tale sentenza al fine anche di bloccare qualsiasi eventuale tentativo di dare esecuzione alla stessa, con possibile richiesta di recupero delle somme a suo tempo versate dai ricorrenti a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, piuttosto che procedere al rinnovo della deliberazione con efficacia ora per allora, cosa di per sé peraltro difficilmente giustificabile dato il lungo periodo di tempo intercorso, accogliendo le indicazioni contenute nella sentenza del T.A.R., ma esponendosi ovviamente al rischio di azioni per l’esecuzione della stessa, in quanto non impugnata e dunque passata in giudicato;
Ritenuto necessario incaricare un avvocato per l’assistenza e la rappresentanza legale del Sindaco in giudizio e di avvalersi, a tal fine, delle prestazioni professionali dello stesso avvocato Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi che ha rappresentato il Sindaco innanzi al T.A.R., in quanto professionista di elevata esperienza, stimato e che gode la fiducia incondizionata di questa Amministrazione Comunale;
Ritenuto di quantificare in via provvisoria e presuntiva la spesa a carico del Comune per l’onorario al professionista nella misura di euro 2.500,00 oltre al contributo previdenziale 2% ed all’I.V.A. di legge;
Visto ed applicato l’art. 19, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che norma l’affidamento di incarichi a studi professionali legali per le vertenze giudiziarie di ogni ordine e grado;
Visto l’art. 50, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 17 dello statuto comunale;
Riconosciuta la propria competenza a deliberare in materia ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 2 e 48, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge:
D E L I B E R A
1.- di autorizzare il Sindaco signor Deantoni Angelo a proporre ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato in relazione alla sentenza del T.A.R. Lombardia n. 128 in data 19 dicembre 2007 di accoglimento del ricorso presentato da Alberghi di Salice S.r.l. e altri albergatori in ordine alla deliberazione della Giunta Comunale n. 98-bis del 7 maggio 1992, con le motivazioni e finalità esplicitate nella premessa del presente atto;
2.- di affidare all’Avvocato Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi, con studio ubicato a Pavia in Corso G.Mazzini n. 9, docente universitario e patrocinante in Cassazione, l’incarico professionale ai sensi dell’art. 2229 del codice civile di rappresentare ed assistere il Sindaco del Comune nella vertenza giudiziaria di che trattasi, con la facoltà di nominare il legale domiciliatario in Roma innanzi al Consiglio di Stato, inserendone il nominativo nella delega;
3.- di quantificare l’onere provvisorio della spesa a carico del Comune in complessivi euro 3.060,00 che trova imputazione a carico dello stanziamento recante in codice 1.01.01.03 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso, che presenta adeguata disponibilità;
4.- di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune l’adozione del provvedimento determinativo per la formale assunzione dell’impegno di spesa a carico del bilancio;
5.- di trasmettere copia della presente deliberazione allo Studio Legale Avv. Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi in Pavia.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti resi all’unanimità per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
domenica 9 marzo 2008
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