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lunedì 31 marzo 2008
GAL Gruppo Azione Locale Alto Oltrepo s.r.l.
Pavia: Festival del Paesaggio
Pavia,11- 20 Aprile 2008
Festival delPaesaggio
Per informazioni:
www.animadeiluoghi.com
domenica 13 aprile 2008 ore 21
S. Maria Gualtieri,
Piazza della Vittoria
Pavia
Il senso femminile della sostenibilità
Caffè scienza con Natasha Pulitzer
organizzato da Sportello Donna
Festival delPaesaggio
Per informazioni:
www.animadeiluoghi.com
domenica 13 aprile 2008 ore 21
S. Maria Gualtieri,
Piazza della Vittoria
Pavia
Il senso femminile della sostenibilità
Caffè scienza con Natasha Pulitzer
organizzato da Sportello Donna
domenica 30 marzo 2008
Pubblicazione sull'OLTREPO'
In giro per l’Oltrepo Pavese
A cura di Simona Petaccia
Pubblicazione realizzata da un gruppo di studenti all’interno del Progetto Equal Casteggio, che è distribuita gratuitamente, anche a domicilio.
Grazie allo sforzo comune dello Staff di un Progetto Equal e di un gruppo di studenti, è nata “In giro per l’Oltrepo Pavese”: pubblicazione che valorizza le peculiarità agricole, artigianali, turistiche ed umane di questi luoghi, che viene distribuita e spedita gratuitamente a chi ne fa richiesta.
Il volume (170 pagine, formato 20x20) è stato realizzato al termine di un corso di formazione per Operatori Turistici, durante il quale i beneficiari del progetto hanno avuto l’opportunità di collaborare attivamente nei tre Infopoint aperti presso il Comune di Casteggio, il Comune di Varzi e il Comune di Godiasco (Salice Terme).
Nel corso del 2007, gli Operatori degli Infopoint hanno ricercato identità, storia, arte, tradizioni, cultura e bellezze naturali dell’Oltrepo Pavese, partecipando a fiere, collaborando all’organizzazione di eventi su tematiche di interesse per il territorio, fotografando il patrimonio esistente e impegnandosi con lo Staff del Progetto a creare un prodotto che potesse racchiudere l’offerta dell’Oltrepo.
La guida è suddivisa in quattro sezioni (patrimonio artistico; patrimonio storico; patrimonio naturalistico; patrimonio museale) ed è sia uno strumento adatto per far scoprire al viaggiatore le attrattive del territorio sia la sintesi degli obiettivi di partecipazione e valorizzazione locale che gli Enti coinvolti hanno perseguito fin dal 2001, anno in cui è iniziata la prima programmazione Equal.
Per maggiori informazioni, scrivere un messaggio e-mail all’indirizzo elettronico info@equalcasteggio.it indicando il codice “GSG 4887” nell’oggetto.
Richiedi la spedizione di “In giro per l’Oltrepo Pavese”
A cura di Simona Petaccia
Pubblicazione realizzata da un gruppo di studenti all’interno del Progetto Equal Casteggio, che è distribuita gratuitamente, anche a domicilio.
Grazie allo sforzo comune dello Staff di un Progetto Equal e di un gruppo di studenti, è nata “In giro per l’Oltrepo Pavese”: pubblicazione che valorizza le peculiarità agricole, artigianali, turistiche ed umane di questi luoghi, che viene distribuita e spedita gratuitamente a chi ne fa richiesta.
Il volume (170 pagine, formato 20x20) è stato realizzato al termine di un corso di formazione per Operatori Turistici, durante il quale i beneficiari del progetto hanno avuto l’opportunità di collaborare attivamente nei tre Infopoint aperti presso il Comune di Casteggio, il Comune di Varzi e il Comune di Godiasco (Salice Terme).
Nel corso del 2007, gli Operatori degli Infopoint hanno ricercato identità, storia, arte, tradizioni, cultura e bellezze naturali dell’Oltrepo Pavese, partecipando a fiere, collaborando all’organizzazione di eventi su tematiche di interesse per il territorio, fotografando il patrimonio esistente e impegnandosi con lo Staff del Progetto a creare un prodotto che potesse racchiudere l’offerta dell’Oltrepo.
La guida è suddivisa in quattro sezioni (patrimonio artistico; patrimonio storico; patrimonio naturalistico; patrimonio museale) ed è sia uno strumento adatto per far scoprire al viaggiatore le attrattive del territorio sia la sintesi degli obiettivi di partecipazione e valorizzazione locale che gli Enti coinvolti hanno perseguito fin dal 2001, anno in cui è iniziata la prima programmazione Equal.
Per maggiori informazioni, scrivere un messaggio e-mail all’indirizzo elettronico info@equalcasteggio.it indicando il codice “GSG 4887” nell’oggetto.
Richiedi la spedizione di “In giro per l’Oltrepo Pavese”
sabato 29 marzo 2008
Si valorizza così un parco ?
Nel luglio del 2007 scrivemmo al sindaco per lamentare le pessime condizioni in cui versava il Parco Montale in Godiasco. Questa la lettera:
Sig.
ANGELO DEANTONI
Sindaco del Comune di
27052 GODIASCO — PV
Salice Terme, 02 luglio 2007
Oggetto: Parco Montale
Dobbiamo purtroppo segnalarle lo stato di degrado in cui versa il Parco Montale.
Un’area vasta che potrebbe servire da valvola di sfogo per la popolazione di Godiasco e non solo, si trova in uno stato di abbandono tale da pregiudicarne l’utilizzo.
La piscina per i bambini è in disuso da tempo, vi sono solo due tavoli in legno fatiscenti, nessuna panchina, nessuna fontana, quasi nessuna illuminazione.
Sarebbe importante dotare la struttura di un buon numero di panchine per consentire di sedersi in particolare per gli anziani e le mamme con i bambini, almeno una decina di tavoli in legno con panche per pic nic, e un congruo numero di raccoglitori di rifiuti (da vuotare tempestivamente dopo ogni festività). Anche i giochi per i bambini, pochissimi e rovinati, dovrebbero essere aumentati e disposti in più punti del parco.
Almeno due rubinetti per l’acqua potrebbero completare un primo arredo.
Un minimo di illuminazione sul lato dello Staffora consentirebbe di usufruire della struttura anche con il buio.
Troveremmo assai raccomandabile il provare ad organizzare dei
turni fra anziani volenterosi al fine di costituire un minimo di sorveglianza sulla tranquillità e sull’assenza di malintenzionati.
Anche il lato verso Staffora che delimita il parco avrebbe bisogno di una buona sistemazione. Attualmente vi sono degli scavi non terminati con dei tubi neri di grosso diametro appoggiati per terra. La vista non è delle migliori.
Ed infine ci sembra che sarebbe doverosa la costruzione di una piscina (bello se potesse essere coperta) per dotare il paese di una struttura attualmente inesistente.
Viviamo in mezzo a paesi che hanno o stanno costruendo bei complessi poli sportivi, l’esigenza di un parco Montale ben tenuto e ben attrezzato ci sembra improcrastinabile.
La ringraziamo per l’attenzione, e restiamo in attesa di un suo cortese cenno di riscontro.
Alberto Sorrentino
Capogruppo UNITI PER GODIASCO
Ci fu risposto, in buona sostanza, che mancavano i soldi. Che strano, l'amministrazione si dimentica sempre il deposito milionario in fondi di Banca Intesa !!
Poi, pochi giorni or sono, abbiamo appreso che sono in esame dei lavori per migliorare il povero parco: abbiamo sentito parlare di staccionata. Speriamo che non sia solo quella: le nostre proposte le abbiamo già fatte.
Adesso vediamo che il comune si sta muovendo sul parco. Ci sembra tuttavia che forse non abbia le idee ben chiare su come si valorizzi uno spazio verde: ha infatti iniziato tagliando tre grandi pioppi, con una circonferenza superiore al metro e mezzo, apparentemente perfettamente sani (vedi foto). Il perchè di questi tagli, fatti in fretta e furia venerdì 28/3 mattina (portando anche via i tronchi) non è dato saperlo. Ci sembra che il parco sia già spelacchiato, con pochi e piccoli alberi, e povero di ombra. La ragione del taglio non riusciamo a comprenderla, e non capiamo a chi giovi. Intanto il piccolo condominio dirimpettaio ha acquistato una prospettiva di panorama più profonda: forse i relativi abitanti saranno contenti ?
Ci siamo informati sulla liceità di tali tagli: pare che non ci sia nessuna legge nè statale, nè regionale, nè provinciale atta a proteggere quei tre pioppi. Solo il comune è competente a tutelare gli alberi nei parchi pubblici di sua competenza. Ma qua da noi il comune li tutela tagliandoli:
siamo fritti !
mercoledì 26 marzo 2008
Riforma del Codice beni culturali e paesaggistici
Riporto dal sito http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/beni_culturali_codice/index.html
Presentazione
Sono stati approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008 i due decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni integrative e correttive del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 42/2004).
Le modifiche riguardano sia la parte Beni culturali sia la parte Paesaggio.
Sui due provvedimenti, già approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, si sono espressi con parere favorevole, sia la Conferenza unificata (28 febbraio 2008) che le competenti Commissioni di Camera e Senato (5-6 marzo 2008).
Il primo decreto legislativo, che riguarda i beni culturali, interviene sulla circolazione delle cose di interesse storico e artistico, riconsidera la disciplina di tutela dei beni archivistici, definisce una più stringente salvaguardia del patrimonio culturale di proprietà di enti pubblici, di soggetti giuridici privati, di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Il secondo decreto, che riguarda il paesaggio, innova in materia di nozione, pianificazione paesistica, regime delle autorizzazioni paesaggistiche.
I due provvedimenti diventeranno operativi dopo la promulgazione del Capo dello Stato e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Riforma del Codice beni culturali e paesaggistici
Beni culturali: le modifiche introdotte
Più efficace coordinamento tra disposizioni comunitarie, accordi internazionali e normativa interna per assicurare il controllo sulla circolazione internazionale dei beni appartenenti al patrimonio culturale specificando che questi non sono assimilabili a merci;
conferma della disciplina della Convenzione Unesco del 1970 sulla illecita esportazione dei beni culturali e sulle azioni per ottenerne la restituzione;
salvaguardia del patrimonio culturale immobiliare di proprietà pubblica, nell’ipotesi di dismissione o utilizzazione a scopo di valorizzazione economica mediante il ripristino dell’impianto normativo del DPR n. 283 del 2000 allo scopo di scongiurare la dispersione di immobili pubblici di rilevanza culturale e previsione di una clausola risolutiva automatica degli atti di dismissione per il caso di mancato rispetto delle nuove regole. Le modifiche tendono pertanto a porre riparo agli effetti, all’epoca tanto contestati, della normativa Urbani sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico
Riforma del Codice beni culturali e paesaggistici
Paesaggio: le modifiche introdotte
Le modifiche alla parte Terza del Codice riguardante il paesaggio muovono dalla considerazione, di recente ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza 14 novembre 2007 n. 367, che il paesaggio è un valore “primario e assoluto” che deve essere tutelato dallo Stato, prevalente rispetto agli altri interessi pubblici in materia di governo e di valorizzazione del territorio. Partendo da questo presupposto, le novità introdotte dal provvedimento rafforzano la tutela del paesaggio a vari livelli:
definizione di paesaggio. Sulla scorta dei principi espressi dalla Corte Costituzionale è stata formulata una nuova definizione di “paesaggio” adeguata ai principi della Convenzione Europea ratificata nel 2004 nonché alle finalità di tutela del Codice.
pianificazione paesaggistica. Viene ribadita la priorità della pianificazione come strumento di tutela e di disciplina del territorio. Pur rientrando la redazione del piano tra le competenze delle regioni, è riconosciuta al Ministero dei beni culturali la partecipazione obbligatoria alla elaborazione congiunta con le regioni di quelle parti del piano che riguardano beni paesaggistici (vincolati in base alla Legge Galasso o in base ad atti amministrativi di vincolo). Ciò dovrebbe servire a stabilire fin da principio regole certe e univoche dalle quali non possono sottrarsi gli strumenti urbanistici e gli atti di autorizzazione alla realizzazione di interventi sul paesaggio. La finalità è anche quella di eliminare, data la certezza delle regole, un inutile e attualmente cospicuo contenzioso sulle autorizzazioni oggi richieste in base all’insussistenza di regole.
autorizzazione degli interventi sul paesaggio. Attualmente le Soprintendenze rivestono un ruolo marginale, essendo ad esse consentito un mero controllo di legittimità successivo sull’autorizzazione rilasciata dai comuni. Col nuovo Codice, le Soprintendenze dovranno emettere un parere vincolante preventivo sulla conformità dell’intervento ai piani paesaggistici ed ai vincoli così rafforzando la tutela del paesaggio. E’ stata accolta la richiesta della Conferenza Unificata di modificare la natura del parere – da vincolante a meramente obbligatorio – quando il Ministero abbia positivamente vagliato l’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici. Nel senso della semplificazione e della celerità del procedimento amministrativo viene abbreviato il termine che le Soprintendenze hanno a disposizione per emettere il parere, portato da sessanta a quarantacinque giorni. Scaduto tale termine, può essere indetta una conferenza di servizi nell’ambito della quale il soprintendente ha ancora 15 giorni per emettere il proprio parere. In mancanza, decide la regione o il comune delegato. Infine, la delegabilità ai comuni del potere di autorizzazione è limitata ai casi in cui essi dispongano di adeguati uffici tecnici ed assicurino la separazione tra gli uffici che valutano gli aspetti urbanistici e quelli che valutano gli aspetti paesaggistici;
revisione dei vincoli. Viene introdotto l’obbligo di rivedere entro un anno i vincoli esistenti, allo scopo di specificare le regole che devono essere osservate in virtù del vincolo (inedificabilità assoluta, ovvero edificabilità entro limiti e con prescrizioni precise e certe);
demolizioni ecomostri. Viene prevista l’istituzione di un’apposita struttura tecnica presso il MIBAC incaricata di assistere i comuni e di intervenire quando necessario direttamente, per la demolizione degli ecomostri. La disposizione va letta congiuntamente con la disposizione contenuta nella Legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 404 e 405) che stanzia 15 milioni di Euro all’anno a partire dal 2008 per gli interventi di recupero del paesaggio.
Riforma del Codice beni culturali e paesaggistici
Codice beni culturali e paesaggistici: road map (2002-2008)
2002Delega (18 mesi per esercitarla) per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore (Art. 10 legge n.137 del 6 luglio 2002).
2004Viene varato il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
2006Varati due decreti legislativi modificativi del Codice: Decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 156 per i beni culturali e decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 157 per il paesaggio.
200825 gennaio: approvazione preliminare in Consiglio dei ministri di un decreto legislativo che modifica in parte il Codice dei beni culturali e il paesaggio;12 febbraio: lo schema di decreto legislativo, inviato alle commissioni parlamentari per il parere, viene diviso in due distinti provvedimenti, un decreto legislativo per i beni culturali, un decreto legislativo per il paesaggio; 28 febbraio: parere favorevole della Conferenza Unificata ai due provvedimenti (parere beni culturali e parere paesaggio;5 marzo: parere favorevole delle commissioni parlamentari;19 marzo: il Consiglio dei ministri approva definitivamente i due decreti legislativi.
Presentazione
Sono stati approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008 i due decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni integrative e correttive del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 42/2004).
Le modifiche riguardano sia la parte Beni culturali sia la parte Paesaggio.
Sui due provvedimenti, già approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, si sono espressi con parere favorevole, sia la Conferenza unificata (28 febbraio 2008) che le competenti Commissioni di Camera e Senato (5-6 marzo 2008).
Il primo decreto legislativo, che riguarda i beni culturali, interviene sulla circolazione delle cose di interesse storico e artistico, riconsidera la disciplina di tutela dei beni archivistici, definisce una più stringente salvaguardia del patrimonio culturale di proprietà di enti pubblici, di soggetti giuridici privati, di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Il secondo decreto, che riguarda il paesaggio, innova in materia di nozione, pianificazione paesistica, regime delle autorizzazioni paesaggistiche.
I due provvedimenti diventeranno operativi dopo la promulgazione del Capo dello Stato e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Riforma del Codice beni culturali e paesaggistici
Beni culturali: le modifiche introdotte
Più efficace coordinamento tra disposizioni comunitarie, accordi internazionali e normativa interna per assicurare il controllo sulla circolazione internazionale dei beni appartenenti al patrimonio culturale specificando che questi non sono assimilabili a merci;
conferma della disciplina della Convenzione Unesco del 1970 sulla illecita esportazione dei beni culturali e sulle azioni per ottenerne la restituzione;
salvaguardia del patrimonio culturale immobiliare di proprietà pubblica, nell’ipotesi di dismissione o utilizzazione a scopo di valorizzazione economica mediante il ripristino dell’impianto normativo del DPR n. 283 del 2000 allo scopo di scongiurare la dispersione di immobili pubblici di rilevanza culturale e previsione di una clausola risolutiva automatica degli atti di dismissione per il caso di mancato rispetto delle nuove regole. Le modifiche tendono pertanto a porre riparo agli effetti, all’epoca tanto contestati, della normativa Urbani sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico
Riforma del Codice beni culturali e paesaggistici
Paesaggio: le modifiche introdotte
Le modifiche alla parte Terza del Codice riguardante il paesaggio muovono dalla considerazione, di recente ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza 14 novembre 2007 n. 367, che il paesaggio è un valore “primario e assoluto” che deve essere tutelato dallo Stato, prevalente rispetto agli altri interessi pubblici in materia di governo e di valorizzazione del territorio. Partendo da questo presupposto, le novità introdotte dal provvedimento rafforzano la tutela del paesaggio a vari livelli:
definizione di paesaggio. Sulla scorta dei principi espressi dalla Corte Costituzionale è stata formulata una nuova definizione di “paesaggio” adeguata ai principi della Convenzione Europea ratificata nel 2004 nonché alle finalità di tutela del Codice.
pianificazione paesaggistica. Viene ribadita la priorità della pianificazione come strumento di tutela e di disciplina del territorio. Pur rientrando la redazione del piano tra le competenze delle regioni, è riconosciuta al Ministero dei beni culturali la partecipazione obbligatoria alla elaborazione congiunta con le regioni di quelle parti del piano che riguardano beni paesaggistici (vincolati in base alla Legge Galasso o in base ad atti amministrativi di vincolo). Ciò dovrebbe servire a stabilire fin da principio regole certe e univoche dalle quali non possono sottrarsi gli strumenti urbanistici e gli atti di autorizzazione alla realizzazione di interventi sul paesaggio. La finalità è anche quella di eliminare, data la certezza delle regole, un inutile e attualmente cospicuo contenzioso sulle autorizzazioni oggi richieste in base all’insussistenza di regole.
autorizzazione degli interventi sul paesaggio. Attualmente le Soprintendenze rivestono un ruolo marginale, essendo ad esse consentito un mero controllo di legittimità successivo sull’autorizzazione rilasciata dai comuni. Col nuovo Codice, le Soprintendenze dovranno emettere un parere vincolante preventivo sulla conformità dell’intervento ai piani paesaggistici ed ai vincoli così rafforzando la tutela del paesaggio. E’ stata accolta la richiesta della Conferenza Unificata di modificare la natura del parere – da vincolante a meramente obbligatorio – quando il Ministero abbia positivamente vagliato l’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici. Nel senso della semplificazione e della celerità del procedimento amministrativo viene abbreviato il termine che le Soprintendenze hanno a disposizione per emettere il parere, portato da sessanta a quarantacinque giorni. Scaduto tale termine, può essere indetta una conferenza di servizi nell’ambito della quale il soprintendente ha ancora 15 giorni per emettere il proprio parere. In mancanza, decide la regione o il comune delegato. Infine, la delegabilità ai comuni del potere di autorizzazione è limitata ai casi in cui essi dispongano di adeguati uffici tecnici ed assicurino la separazione tra gli uffici che valutano gli aspetti urbanistici e quelli che valutano gli aspetti paesaggistici;
revisione dei vincoli. Viene introdotto l’obbligo di rivedere entro un anno i vincoli esistenti, allo scopo di specificare le regole che devono essere osservate in virtù del vincolo (inedificabilità assoluta, ovvero edificabilità entro limiti e con prescrizioni precise e certe);
demolizioni ecomostri. Viene prevista l’istituzione di un’apposita struttura tecnica presso il MIBAC incaricata di assistere i comuni e di intervenire quando necessario direttamente, per la demolizione degli ecomostri. La disposizione va letta congiuntamente con la disposizione contenuta nella Legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 404 e 405) che stanzia 15 milioni di Euro all’anno a partire dal 2008 per gli interventi di recupero del paesaggio.
Riforma del Codice beni culturali e paesaggistici
Codice beni culturali e paesaggistici: road map (2002-2008)
2002Delega (18 mesi per esercitarla) per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore (Art. 10 legge n.137 del 6 luglio 2002).
2004Viene varato il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
2006Varati due decreti legislativi modificativi del Codice: Decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 156 per i beni culturali e decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 157 per il paesaggio.
200825 gennaio: approvazione preliminare in Consiglio dei ministri di un decreto legislativo che modifica in parte il Codice dei beni culturali e il paesaggio;12 febbraio: lo schema di decreto legislativo, inviato alle commissioni parlamentari per il parere, viene diviso in due distinti provvedimenti, un decreto legislativo per i beni culturali, un decreto legislativo per il paesaggio; 28 febbraio: parere favorevole della Conferenza Unificata ai due provvedimenti (parere beni culturali e parere paesaggio;5 marzo: parere favorevole delle commissioni parlamentari;19 marzo: il Consiglio dei ministri approva definitivamente i due decreti legislativi.
lunedì 24 marzo 2008
Scempio edilizio
Quattro foto scattate oggi pomeriggio alla collina sopra Salice, accanto e dietro all'istituto Don Gnocchi.
E' possibile che una amministrazione comunale dotata di un minimo di buon senso possa tollerare uno scempio tale ? Ma com'è ridotta la nostra collina ? Un cantiere continuo per costruire moltitudini di case e casette, ville e villini senza il minimo rispetto per un minimo di decenza ambientale. Ma come hanno potuto fare un piano regolatore che permetta tutto questo ? Ci sono interessi tali da permettere una cosa simile ? Di chi e con chi ? Nessuno parla ? E' questa amministrazione e la sua precedente (uguale a questa nelle persone) che ha permesso tutto questo. E questo spettacolo squalifica l'intera Salice, e ne fa calare l'appetibilità: i prezzi degli immobili qua non sono saliti come da altre parti perchè le continue costruzioni hanno inflazionato i valori e la loro bruttezza li ha ulteriormente sacrificati. E a fronte di tutte queste costruzioni che infrastrutture vengono realizzate ? Gli abitanti della zona in estate restano senz'acqua spesso e volentieri; le fognature "a valle" non sono state potenziate pur ricevendo ora un flusso molto superiore al passato; le acque piovane, non più assorbite dal terreno, scorrono a valle e fanno saltare i tombini alla prima pioggia più forte del normale.
Non si vergognano gli amministratori ?
Se ne vadano a casa il prima possibile: sono stati peggio della grandine per tutto il comune.
Le Terme distrutte economicamente senza che nessuno abbia mai pagato perchè tutti erano corresponsabili, il territorio bistrattato e rovinato da costruzioni, opere civili assenti.
Il sindaco Deantoni straparla di opere per togliere le barriere architettoniche: ci faccia il piacere !
Prossimamente pubblicheremo qualche foto per dimostrare che, ancora una volta, non dice il vero.
domenica 23 marzo 2008
A chi il 5 per mille ?
Non ci costa nulla, e possiamo dare un contributo ad associazioni che operano per alleviare grandi sofferenze.
Una selezione, certamente non esaustiva, si trova cliccando su ....
http://it.promotions.yahoo.com/forgood/yfg-featured-charities.html/
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Canevino: complimenti all'amministrazione
A Canevino l'amministrazione opera il recupero di 4 antichi sentieri. La valorizzazione del patrimonio collinare risponde ad una esigenza sentita dai residenti e dai turisti. Le nostre colline sono percorse da un dedalo di sentieri che erano percorsi per collegare un paese all'altro quando ancora le auto non esistevano, probabilmente fino a non più di una cinquantina di anni fa. Inutile dire che nel nostro comune neppure se ne parla: la sonnolenta amministrazione si sveglia dal suo torpore solo quando c'è da fare danno .....
Riporto l'articolo de La Provincia ...
DOMENICA, 23 MARZO 2008
Pagina 22 - cronaca
Il progetto. Obiettivo dell’amministrazione comunale è ora il possibile sfruttamento delle erbe officinali
Canevino ritrova i sentieri della salute
Recuperati e valorizzati quattro antichi percorsi in collina
Anche il parroco è da tempo impegnato a trovare nelle carte le preziose ricette
CANEVINO. Ritrovati e salvati gli antichi sentieri lungo un colle boscoso che rappresenta uno scrigno di natura e di storia e che sovrasta in modo suggestivo e unico il piccolo borgo di Canevino. In una terra prettamente dedicata al vino, Canevino possiede anche un polmone verde molto particolare e di rara bellezza. Un progetto che attira l’interesse dei turisti. La passate amministrazione, guidata dal sindaco Luigi Chiesa, oggi vicesindaco, ha realizzato interventi destinati ad esaltare queste qualità del luogo. Un risultato che non ha però visto protagonista solo il Comune, ma anche la parrocchia guidata da don Mario Fara. Un colle che assomiglia ad un’isola da cui la panoramica, nelle giornate serene, spazia indisturbata dal Penice alle Alp,i mentre più da vicino offre una varietà di piante e di fiori che testimoniano il passato ed il presente di questo monte. «I vigneti arrivano proprio ai piedi del colle fino a 400 metri di altezza - spiega il vicesindaco Luigi Chiesa - da lì in poi non si hanno altro che piante ad alto fusto e piante medicinali, oltre ad innumerevoli fiori. E per riportare alla luce quei percorsi battuti dalla gente del posto fin dalle epoche più antiche, come testimoniano i documenti ritrovati da don Mario, abbiamo voluto organizzare una serie di sentieri che permettono di addentrarsi nel bosco e scoprirne le presenze arboree e floreali». Sono quattro i sentieri realizzati a partire dal più importante, ovvero il «sentiero di San Colombano», solo 800 metri di tragitto, suggestivo e lastricato grazie anche al contributo che dieci anni fa venne erogato dalla Regione Lombardia e che collegando la frazione Caseo al Monte. Tracciato che ripropone una parte del percorso seguito dal corteo funebre con le spoglie dell’abate dirette a Pavia: un percorso di enorme rilievo poiché proprio qui avvenne l’unico miracolo che permise all’abate Colombano di diventare poi santo: un bimbo muto dalla nascita riacquistò la parola. Un altro percorso é quello «delle pietre strette» e come spiega il vicesindaco, il nome era dato per la presenza di tre massi rotolati in antico dalla cima cimadel monte creando un passaggio ristretto attraverso il bosco. Altri due sentieri sono quello «del vasciò» con un’imponente macigno, e il «sentiero della preda» con una sorgente di acqua freschissima anche nei giorni più torridi. «Il bosco attraversato da questi sentieri, presenta ogni tipologia arborea tipica dell’Oltrepo come la flora spontanea dell’Appennino - spiega Chiesa - e si va dal frassino al castagno, dal rovere al pioppo, dall’ontano al maggiociondolo, piante particolari e a volte rimaste solo qui; ma ci sono anche tantissimi fiori e un’ampia presenza di piante medicinali». E proprio in questo campo, il Comune aveva realizzato un progetto che per ora resta ancora nel cassetto per mancanza di fondi. Erbe preziose. «Visto l’interesse crescente per le erbe officinali, si era pensato di rivalutare una nostra essenza tipica, ovvero l’assenzio, per promuovere il territorio con un prodotto tipico diverso dai soliti - aggiunge Chiesa - Ancora una volta infatti, don Fara ha ritrovato fra i documenti del canonico don Grassi parroco qui dal 1908 al 1961, una antica ricetta rimasta segreta per preparare l’assenzio». Don Grassi era in rapporti con l’Ambrosoli per la produzione di caramelle al miele e con la Carlo Erba per le piante officinali e quindi la sua ricetta potrebbe essere utilizzata per un altro prodotto che potrebbe essere denominato l’«amaro di Canevino». «Questo era infatti il nome ed il progetto - racconta Chiesa - ma finora é stato impossibile realizzarlo per mancanza di finanziamenti. Ciò che per ora abbiamo potuto realizzare per incrementare anche il turismo, é stato il potenziamento delle attività sportive sia quelle del centro sportivo che quelle legate alla mountain bike, ed il potenziamento degli agriturismi».MiriamPaola Agili
Riporto l'articolo de La Provincia ...
DOMENICA, 23 MARZO 2008
Pagina 22 - cronaca
Il progetto. Obiettivo dell’amministrazione comunale è ora il possibile sfruttamento delle erbe officinali
Canevino ritrova i sentieri della salute
Recuperati e valorizzati quattro antichi percorsi in collina
Anche il parroco è da tempo impegnato a trovare nelle carte le preziose ricette
CANEVINO. Ritrovati e salvati gli antichi sentieri lungo un colle boscoso che rappresenta uno scrigno di natura e di storia e che sovrasta in modo suggestivo e unico il piccolo borgo di Canevino. In una terra prettamente dedicata al vino, Canevino possiede anche un polmone verde molto particolare e di rara bellezza. Un progetto che attira l’interesse dei turisti. La passate amministrazione, guidata dal sindaco Luigi Chiesa, oggi vicesindaco, ha realizzato interventi destinati ad esaltare queste qualità del luogo. Un risultato che non ha però visto protagonista solo il Comune, ma anche la parrocchia guidata da don Mario Fara. Un colle che assomiglia ad un’isola da cui la panoramica, nelle giornate serene, spazia indisturbata dal Penice alle Alp,i mentre più da vicino offre una varietà di piante e di fiori che testimoniano il passato ed il presente di questo monte. «I vigneti arrivano proprio ai piedi del colle fino a 400 metri di altezza - spiega il vicesindaco Luigi Chiesa - da lì in poi non si hanno altro che piante ad alto fusto e piante medicinali, oltre ad innumerevoli fiori. E per riportare alla luce quei percorsi battuti dalla gente del posto fin dalle epoche più antiche, come testimoniano i documenti ritrovati da don Mario, abbiamo voluto organizzare una serie di sentieri che permettono di addentrarsi nel bosco e scoprirne le presenze arboree e floreali». Sono quattro i sentieri realizzati a partire dal più importante, ovvero il «sentiero di San Colombano», solo 800 metri di tragitto, suggestivo e lastricato grazie anche al contributo che dieci anni fa venne erogato dalla Regione Lombardia e che collegando la frazione Caseo al Monte. Tracciato che ripropone una parte del percorso seguito dal corteo funebre con le spoglie dell’abate dirette a Pavia: un percorso di enorme rilievo poiché proprio qui avvenne l’unico miracolo che permise all’abate Colombano di diventare poi santo: un bimbo muto dalla nascita riacquistò la parola. Un altro percorso é quello «delle pietre strette» e come spiega il vicesindaco, il nome era dato per la presenza di tre massi rotolati in antico dalla cima cimadel monte creando un passaggio ristretto attraverso il bosco. Altri due sentieri sono quello «del vasciò» con un’imponente macigno, e il «sentiero della preda» con una sorgente di acqua freschissima anche nei giorni più torridi. «Il bosco attraversato da questi sentieri, presenta ogni tipologia arborea tipica dell’Oltrepo come la flora spontanea dell’Appennino - spiega Chiesa - e si va dal frassino al castagno, dal rovere al pioppo, dall’ontano al maggiociondolo, piante particolari e a volte rimaste solo qui; ma ci sono anche tantissimi fiori e un’ampia presenza di piante medicinali». E proprio in questo campo, il Comune aveva realizzato un progetto che per ora resta ancora nel cassetto per mancanza di fondi. Erbe preziose. «Visto l’interesse crescente per le erbe officinali, si era pensato di rivalutare una nostra essenza tipica, ovvero l’assenzio, per promuovere il territorio con un prodotto tipico diverso dai soliti - aggiunge Chiesa - Ancora una volta infatti, don Fara ha ritrovato fra i documenti del canonico don Grassi parroco qui dal 1908 al 1961, una antica ricetta rimasta segreta per preparare l’assenzio». Don Grassi era in rapporti con l’Ambrosoli per la produzione di caramelle al miele e con la Carlo Erba per le piante officinali e quindi la sua ricetta potrebbe essere utilizzata per un altro prodotto che potrebbe essere denominato l’«amaro di Canevino». «Questo era infatti il nome ed il progetto - racconta Chiesa - ma finora é stato impossibile realizzarlo per mancanza di finanziamenti. Ciò che per ora abbiamo potuto realizzare per incrementare anche il turismo, é stato il potenziamento delle attività sportive sia quelle del centro sportivo che quelle legate alla mountain bike, ed il potenziamento degli agriturismi».MiriamPaola Agili
sabato 22 marzo 2008
Fioriscono candidature .....
Girano voci di una moltitudine di candidature per le prossime elezioni amministrative nella primavera del 2009. Forse sono solo chiacchiere da bar, autoalimentatesi da sole, ma parrebbe che l'attuale maggioranza si spaccasse in due tronconi: da una parte Berogno con i suoi pasdaran e dall'altra Deantoni, a rappresentare il nuovo. Dove, beninteso, per nuovo si deve intendere il rifiuto di fare l'azione di responsabilità per la mala gestione delle terme, la losca privatizzazione delle stesse, lo speculativo tentativo di realizzare la clinica mangia parco, l'ignavia in ogni attività comunale, il crescere dei debiti e la tesaurizzazione della liquidità proveniete dalla vendita delle terme.
Non è al momento chiaro se Deantoni abbia intenzione di correre con il suo ex assessore Riva, dimissionato per la faccenda clinica, ma ora compagno di colazioni ed aperitivi. Taluni dicono che Riva correrebbe da solo, con Somensini che funge da allenatore e gli massaggia i bicipiti. Sui conflitti di interesse di Riva non vale neppure la pena di soffermarsi: sarebbe divertente vederlo, in qualità di sindaco, discettare sulle modifiche al piano regolatore, sulle lottizzazioni e simili facezie.
Come new entry invece vengono menzionati la professoressa Corbi e il signor Pedemonte.
Chissà in quali vesti si propongono ? La professoressa Corbi, attaule consigliere di amministrazione in Terme di Salice SpA in rappresentanza del comune, non ci è mai parsa volersi porre come antagonista dell'attuale maggioranza, nè della passata, come per altro il signor Pedemonte. Entrambi non hanno mai preso posizione pubblica sulle vicende che hanno interessato il nostro comune, mai hanno detto qualcosa circa lo sfascio delle terme, le perdite milionarie, le responsabilità, la privatizzazione con acquirente predestinato, il progetto clinica e la sonnolenta gestione degli ultimi due anni (con altrettante perdite). Non risulta che abbiano mai fatto proposte su alcunchè. Non si sono neppure mai fatti vedere durante un consiglio comunale, seduti fra il pubblico. Non ci hanno mai contattato durante questi 4 anni di duro, e solitario, impegno per darci un aiuto, o un suggerimento, o uno stimolo. Mai. Ora sembra che vogliano addirittura proporsi per guidare il comune: per fare cosa ? e soprattutto, perchè le persone dovrebbero votarli ?
http://it.youtube.com/watch?v=ery3NjSjOOA
Non è al momento chiaro se Deantoni abbia intenzione di correre con il suo ex assessore Riva, dimissionato per la faccenda clinica, ma ora compagno di colazioni ed aperitivi. Taluni dicono che Riva correrebbe da solo, con Somensini che funge da allenatore e gli massaggia i bicipiti. Sui conflitti di interesse di Riva non vale neppure la pena di soffermarsi: sarebbe divertente vederlo, in qualità di sindaco, discettare sulle modifiche al piano regolatore, sulle lottizzazioni e simili facezie.
Come new entry invece vengono menzionati la professoressa Corbi e il signor Pedemonte.
Chissà in quali vesti si propongono ? La professoressa Corbi, attaule consigliere di amministrazione in Terme di Salice SpA in rappresentanza del comune, non ci è mai parsa volersi porre come antagonista dell'attuale maggioranza, nè della passata, come per altro il signor Pedemonte. Entrambi non hanno mai preso posizione pubblica sulle vicende che hanno interessato il nostro comune, mai hanno detto qualcosa circa lo sfascio delle terme, le perdite milionarie, le responsabilità, la privatizzazione con acquirente predestinato, il progetto clinica e la sonnolenta gestione degli ultimi due anni (con altrettante perdite). Non risulta che abbiano mai fatto proposte su alcunchè. Non si sono neppure mai fatti vedere durante un consiglio comunale, seduti fra il pubblico. Non ci hanno mai contattato durante questi 4 anni di duro, e solitario, impegno per darci un aiuto, o un suggerimento, o uno stimolo. Mai. Ora sembra che vogliano addirittura proporsi per guidare il comune: per fare cosa ? e soprattutto, perchè le persone dovrebbero votarli ?
http://it.youtube.com/watch?v=ery3NjSjOOA
60° Aniversario della Costituzione Republicana
Amianto o non amianto ?
come noto, a fine gennaio 2008 chiesi all'ufficio tecnico comunale se il capannone in viale Percivati, con un tetto apparentemente di eternit, potesse essere pericoloso per la salute pubblica. Al caso ero stato interessato da alcuni cittadini che risiedono nei pressi. Francamante io non sono in grado di riconoscere una ricopertura di eternit pericolosa: mi sembra che ne esistano di vari tipi.
Pensai quindi di interessare la ASL ed il Comune per avere una semplice risposta. Mi sarei aspettato, e sarebbe bastato, delle due l'una:
- No, non è assolutamente pericoloso;
- Sì, è pericoloso e immediatamente provvederemo a metterlo in sicurezza.
Invece no, pare che il comune sia conoscenza del problema dal maggio 2007 e da allora non si è ancora riusciti a capire se vi sia pericolo o meno. Pare che la ditta proprietaria del fabbricato abbia comunicato una DIA (Dichiarazione Inizio Attività) per la rimozione della copertura "incriminata" nell'agosto 2007. Da allora tuttavia tutto è fermo. Ma insomma, perchè fare smontare tutta la copertura se non è pericolosa ? perchè fare spendere una somma ingente per nulla alla ditta proprietaria ? Oppure la copertura è pericolosa ? e allora perchè tollerare che da 6 mesi sia stata presentata la DIA, ma che non sia stato mosso neppure uno spillo ?
A chi tocca far osservare i tempi? alla ASL o al Comune ? Ma soprattutto: il pericolo c'è o non c'è ?
Se il pericolo c'è non avrebbe il sindaco, massima autorità in campo sanitario del comune, il dovere di emanare una ordinanza per l'immediato smantellamento del tetto ? e se i proprietari fanno orecchio da mercante il sindaco non dovrebbe far provvedere da una ditta specializzata e addebitare i costi alla proprietà inadempiente ? Nessuno prende una posizione precisa, nessuno si assume le sue responsabilità, nessuno ha la voglia di dire chiaramente come stanno le cose.
In poche parole, tutti se ne fregano.
E' così che funziona il nostro comune, e non solo lui purtroppo.
Io sogno una realtà in cui i cittadini per primi si uniscono a tutela dei propri interessi: raccolgono firme, fanno petizioni alle autorità, scrivono alla ASL, al Prefetto.
Appunto, io sogno .......
....... questo il testo della lettera di risposta ricevuta dal Comune - Ufficio Tecnico .......
COMUNE DI GODIASCO
Ufficio Tecnico
Piazza Alesina.2 -27052 Godiasco- (PV)
tel.0383.941424 - fax 0383.940.806
Godiasco, lì 25 febbraio 2008
Gent. Sig. Sorrentino Alberto
Capogruppo UNITI PER GODIASCO
Salice Terme
Oggetto: Risposta alla Vs nota del 31/01/ 2008- Comune di Godiasco Prot. N. 588 del 11/02/2008
Verifica copertura capannone industriale via Percivati n. 10/12
In risposta alla segnalazione di cui all’oggetto, la informo che
In data 26/05/2007 codesto ufficio ha invitato la ditta Selemarc s.r.l., proprietaria dell’edificio, ad ottemperare agli obblighi di legge previsti per possessori di coperture in amianto secondo la L.R.n. 17/2003 e relativo PRAL approvato con DGR n.8/1526 del 2005, e ha inviato copia di tale richiesta anche alle Autorità competenti in materia.
La ditta Selemarc, ha attivate le procedure presso la ASL di competenza in merito alla presentazione di un Piano di Lavoro obbligatorio, che prevedeva lo smaltimento della copertura e quindi in ottemperanza al D.M. 06/09/94.
In accordo a quanto previsto nel suddetto piano la stessa ditta ha presentato a codesto comune DIA per i lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura in data 13/08/2007 prot. N. 5173.
Nel ringraziare per il servizio di controllo comunque offertoci, porgiamo Distinti saluti.
Il responsabile dell’Area Tecnica
Dott. Arch. Liliana Volpi
Pensai quindi di interessare la ASL ed il Comune per avere una semplice risposta. Mi sarei aspettato, e sarebbe bastato, delle due l'una:
- No, non è assolutamente pericoloso;
- Sì, è pericoloso e immediatamente provvederemo a metterlo in sicurezza.
Invece no, pare che il comune sia conoscenza del problema dal maggio 2007 e da allora non si è ancora riusciti a capire se vi sia pericolo o meno. Pare che la ditta proprietaria del fabbricato abbia comunicato una DIA (Dichiarazione Inizio Attività) per la rimozione della copertura "incriminata" nell'agosto 2007. Da allora tuttavia tutto è fermo. Ma insomma, perchè fare smontare tutta la copertura se non è pericolosa ? perchè fare spendere una somma ingente per nulla alla ditta proprietaria ? Oppure la copertura è pericolosa ? e allora perchè tollerare che da 6 mesi sia stata presentata la DIA, ma che non sia stato mosso neppure uno spillo ?
A chi tocca far osservare i tempi? alla ASL o al Comune ? Ma soprattutto: il pericolo c'è o non c'è ?
Se il pericolo c'è non avrebbe il sindaco, massima autorità in campo sanitario del comune, il dovere di emanare una ordinanza per l'immediato smantellamento del tetto ? e se i proprietari fanno orecchio da mercante il sindaco non dovrebbe far provvedere da una ditta specializzata e addebitare i costi alla proprietà inadempiente ? Nessuno prende una posizione precisa, nessuno si assume le sue responsabilità, nessuno ha la voglia di dire chiaramente come stanno le cose.
In poche parole, tutti se ne fregano.
E' così che funziona il nostro comune, e non solo lui purtroppo.
Io sogno una realtà in cui i cittadini per primi si uniscono a tutela dei propri interessi: raccolgono firme, fanno petizioni alle autorità, scrivono alla ASL, al Prefetto.
Appunto, io sogno .......
....... questo il testo della lettera di risposta ricevuta dal Comune - Ufficio Tecnico .......
COMUNE DI GODIASCO
Ufficio Tecnico
Piazza Alesina.2 -27052 Godiasco- (PV)
tel.0383.941424 - fax 0383.940.806
Godiasco, lì 25 febbraio 2008
Gent. Sig. Sorrentino Alberto
Capogruppo UNITI PER GODIASCO
Salice Terme
Oggetto: Risposta alla Vs nota del 31/01/ 2008- Comune di Godiasco Prot. N. 588 del 11/02/2008
Verifica copertura capannone industriale via Percivati n. 10/12
In risposta alla segnalazione di cui all’oggetto, la informo che
In data 26/05/2007 codesto ufficio ha invitato la ditta Selemarc s.r.l., proprietaria dell’edificio, ad ottemperare agli obblighi di legge previsti per possessori di coperture in amianto secondo la L.R.n. 17/2003 e relativo PRAL approvato con DGR n.8/1526 del 2005, e ha inviato copia di tale richiesta anche alle Autorità competenti in materia.
La ditta Selemarc, ha attivate le procedure presso la ASL di competenza in merito alla presentazione di un Piano di Lavoro obbligatorio, che prevedeva lo smaltimento della copertura e quindi in ottemperanza al D.M. 06/09/94.
In accordo a quanto previsto nel suddetto piano la stessa ditta ha presentato a codesto comune DIA per i lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura in data 13/08/2007 prot. N. 5173.
Nel ringraziare per il servizio di controllo comunque offertoci, porgiamo Distinti saluti.
Il responsabile dell’Area Tecnica
Dott. Arch. Liliana Volpi
giovedì 20 marzo 2008
Investimenti ... a capocchia
Come già più volte detto, l'amministrazione che regge il nostro comune investì, nel settembre del 2005, 1,5 milioni di euro in un fondo monetario gestito da Banca Intesa. Non mancammo di criticare GIA' DA SUBITO la scelta fatta. Naturalmente i sagaci finanzieri che reggono le sorti del nostro comune hanno fatto orecchio da mercante.
Oggi faccio due conti: l'investimento, da allora, ha reso il 2.2% (in tutto, non all'anno). Se avessero fatto un investimento nei semplicissimi BOT avrebbe reso circa il 9%. Circa 7 punti percentuali di differenza. Su 1,5 milioni sono 105.000 euro in meno nelle casse del nostro comune. Se poi facciamo il conto di quanto sarebbe stato il risparmio utilizzando il ricavato delle terme per estinguere alcuni mutui, arriviamo a cifre anche maggiori.
Per questo si è dovuta aumentare l'addizionale IRPEF, perchè siamo amministrati da incapaci.
Alberto
Oggi faccio due conti: l'investimento, da allora, ha reso il 2.2% (in tutto, non all'anno). Se avessero fatto un investimento nei semplicissimi BOT avrebbe reso circa il 9%. Circa 7 punti percentuali di differenza. Su 1,5 milioni sono 105.000 euro in meno nelle casse del nostro comune. Se poi facciamo il conto di quanto sarebbe stato il risparmio utilizzando il ricavato delle terme per estinguere alcuni mutui, arriviamo a cifre anche maggiori.
Per questo si è dovuta aumentare l'addizionale IRPEF, perchè siamo amministrati da incapaci.
Alberto
lunedì 17 marzo 2008
Bob Kennedy 40 anni fa
Ricorrono domani 40 anni dal famoso discorso di Robert Kennedy (ucciso pochi mesi dopo) del 18/3/1968
Lo riporto con una qualche commozione.
Qualità della vita è anche benessere, ma non solo: è un equilibrio armonioso nella società tra le persone e tra loro e l'ambiente, tra la legittima aspirazione ad una vita confortevole e la pace con noi stessi e con ciò che ci circonda.
TESTO DEL DISCORSO DEL 18 MARZO 1968 DI ROBERT KENNEDY.
“Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personalesoddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico,nell’ammassare senza fine beni terreni.
Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow-Jones, né i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo(PIL).
Il PIL comprende anche l’inquinamento dell’aria e la pubblicità dellesigarette, e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dallecarneficine dei fine-settimana.
Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte dicasa, e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprendeprogrammi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodottiviolenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm,missili e testate nucleari, comprende anche la ricerca per migliorarela disseminazione della peste bubbonica, si accresce con gliequipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte, e non fache aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondipopolari.
Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, dellaqualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti disvago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la soliditàdei valori familiari, l’intelligenza del nostro dibattere o l’onestàdei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizianei nostri tribunali, né dell’equità nei rapporti fra di noi.
Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né lanostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione néla devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò cherende la vita veramente degna di essere vissuta.
Può dirci tutto sull’America, ma non se possiamo essere orgogliosi diessere americani.” (Robert KENNEDY)
—
Lo riporto con una qualche commozione.
Qualità della vita è anche benessere, ma non solo: è un equilibrio armonioso nella società tra le persone e tra loro e l'ambiente, tra la legittima aspirazione ad una vita confortevole e la pace con noi stessi e con ciò che ci circonda.
TESTO DEL DISCORSO DEL 18 MARZO 1968 DI ROBERT KENNEDY.
“Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personalesoddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico,nell’ammassare senza fine beni terreni.
Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow-Jones, né i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo(PIL).
Il PIL comprende anche l’inquinamento dell’aria e la pubblicità dellesigarette, e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dallecarneficine dei fine-settimana.
Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte dicasa, e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprendeprogrammi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodottiviolenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm,missili e testate nucleari, comprende anche la ricerca per migliorarela disseminazione della peste bubbonica, si accresce con gliequipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte, e non fache aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondipopolari.
Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, dellaqualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti disvago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la soliditàdei valori familiari, l’intelligenza del nostro dibattere o l’onestàdei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizianei nostri tribunali, né dell’equità nei rapporti fra di noi.
Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né lanostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione néla devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò cherende la vita veramente degna di essere vissuta.
Può dirci tutto sull’America, ma non se possiamo essere orgogliosi diessere americani.” (Robert KENNEDY)
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giovedì 13 marzo 2008
Pista Ciclabile Voghera Varzi
A dieci giorni dalla camminata da Voghera a Salice per chiedere il ripristino della ex ferrovia come pista ciclo pedonale, ecco un articolo de La Provincia che parla della lodevole iniziativa del comune di Ponte Nizza.
Purtroppo invece io sono consiglire a Godiasco, uno dei due comuni che addirittura si sono venduti la sede ferroviaria e che brilla per insensibilità al problema. Insensibilità tano più colpevole perchè non solo trascura una legittima istanza dei residenti in valle Staffora, ma addirittura non riesce neppure a capire che la realizzazione avrebbe enormi ricadute sul turismo. Il nostro sindaco manager aveva una gran fregola di approvare la realizzazione della clinica mangiaparco, lì c'era business: la pista ciclabile non gli interessa proprio. Quando fu fatta la prima manifestazione, nel settembre del 2004, addirittura si segnalò come l'unico sindaco che non si era neppure fatto trovare al passaggio del corteo di ciclisti, contrariamente a tutti gli altri sindaci.
Ora invece, forse già respirando aria elettorale, si è premurato di presntarsi con un paio di pretoriani alla tappa di Retorbido e a quella di Rivanazzano/Salice, arrivando ad entrambe in auto: quanto bastava per farsi vedere. Probabilmente anche lui si era accorto di quanto poi avrenne detto l'assessore provinciale al territorio "i cittadini vogliono questa pista ciclopedonale, e i cittadini sono elettori ..."
Grazie comunque al comune di Ponte Nizza, retto evidentemente da persone meno miopi. Speroche il loro esempio venga presto imitato da tanti altri (Codevilla e Retorbido hanno quasi ultimato i lavori).
Il nostro sindaco illuminato manager sta invece aspettando che il nuovo duo di enfant prodige rinnovatori della politica locale gli dicano di muoversi ...
In che mani ....
MARTEDÌ, 11 MARZO 2008
Pagina 26 - cronaca
Il piano. Si recuperano massicciata e stazione
Dal treno alle biciclette Ponte Nizza ora investe sulla nuova Voghera-Varzi
PONTE NIZZA. Il recupero della massicciata della Voghera-Varzi, culminata con la camminata andata in scena nei giorni scorsi in occasione della Giornata nazionale delle ferrovie dimenticate, è un problema che sta particolarmente a cuore al sindaco di Ponte Nizza, Mario Luciano Domenichetti che intende realizzare anche un museo sulla Voghera-Varzi. «Nelle scorse settimane - spiega il primo cittadino di Ponte Nizza - è stato redatto, dall’ufficio tecnico del nostro Comune, un piano di fattibilità. Ora è stato dato l’incarico per redarre il progetto esecutivo per recuperare un vecchio stabile, sito al fianco della stazione di Ponte Nizza della Voghera-Varzi nell’intento di trasformarlo in un centro polifunzionale». E Domenichetti spiega: «Il nostro intento, recuperando questo edificio di particolare valenza, è quello di realizzare il museo cartaceo della ex ferrovia Voghera-Varzi ed il museo dedicato ad Italo Pietra. Il tutto sarà possibile grazie al materiale che ci è stato donato dall’ingegner Tacconi della Voghera-Varzi che ci permetterà di ricordare in questo modo la ferrovia che da Voghera risaliva la Valle Staffora». Ma il nuovo edificio andrà ad ospitare anche le varie associazioni presenti sul territorio: dalla Pro Loco all’Associazione Alpini. Ma non finisce qui. «Infatti - sottolinea ancora il sindaco di Ponte Nizza - vorremmo realizzare anche un punto di divulgazione di informazioni turistiche non solo di Ponte Nizza ma di tutta la Valle Staffora divenendo dunque centro di riferimento per chi percorre la valle ed intende avere informazioni relative ad alberghi, strutture ricettive, ristoranti, percorsi naturalistici ed altro ancora. Spero, prima della fine del mandato, di riuscire a realizzare questa struttura museale e turistica. Dobbiamo dire grazie alla Comunità montana - conclude Domenichetti - che ci ha finanziato l’inizitiva con un contributo di 75 mila euro». Infine non va dimenticato che a Ponte Nizza il tratto della ex ferrovia Voghera-Varzi è già stato sistemato e recuperato, in quanto di proprietà del Comune, trasformandolo in una pista ciclabile. La vecchia ferrovia torna insomma a rivivere. Sui pedali.Alessandro Disperati
Purtroppo invece io sono consiglire a Godiasco, uno dei due comuni che addirittura si sono venduti la sede ferroviaria e che brilla per insensibilità al problema. Insensibilità tano più colpevole perchè non solo trascura una legittima istanza dei residenti in valle Staffora, ma addirittura non riesce neppure a capire che la realizzazione avrebbe enormi ricadute sul turismo. Il nostro sindaco manager aveva una gran fregola di approvare la realizzazione della clinica mangiaparco, lì c'era business: la pista ciclabile non gli interessa proprio. Quando fu fatta la prima manifestazione, nel settembre del 2004, addirittura si segnalò come l'unico sindaco che non si era neppure fatto trovare al passaggio del corteo di ciclisti, contrariamente a tutti gli altri sindaci.
Ora invece, forse già respirando aria elettorale, si è premurato di presntarsi con un paio di pretoriani alla tappa di Retorbido e a quella di Rivanazzano/Salice, arrivando ad entrambe in auto: quanto bastava per farsi vedere. Probabilmente anche lui si era accorto di quanto poi avrenne detto l'assessore provinciale al territorio "i cittadini vogliono questa pista ciclopedonale, e i cittadini sono elettori ..."
Grazie comunque al comune di Ponte Nizza, retto evidentemente da persone meno miopi. Speroche il loro esempio venga presto imitato da tanti altri (Codevilla e Retorbido hanno quasi ultimato i lavori).
Il nostro sindaco illuminato manager sta invece aspettando che il nuovo duo di enfant prodige rinnovatori della politica locale gli dicano di muoversi ...
In che mani ....
MARTEDÌ, 11 MARZO 2008
Pagina 26 - cronaca
Il piano. Si recuperano massicciata e stazione
Dal treno alle biciclette Ponte Nizza ora investe sulla nuova Voghera-Varzi
PONTE NIZZA. Il recupero della massicciata della Voghera-Varzi, culminata con la camminata andata in scena nei giorni scorsi in occasione della Giornata nazionale delle ferrovie dimenticate, è un problema che sta particolarmente a cuore al sindaco di Ponte Nizza, Mario Luciano Domenichetti che intende realizzare anche un museo sulla Voghera-Varzi. «Nelle scorse settimane - spiega il primo cittadino di Ponte Nizza - è stato redatto, dall’ufficio tecnico del nostro Comune, un piano di fattibilità. Ora è stato dato l’incarico per redarre il progetto esecutivo per recuperare un vecchio stabile, sito al fianco della stazione di Ponte Nizza della Voghera-Varzi nell’intento di trasformarlo in un centro polifunzionale». E Domenichetti spiega: «Il nostro intento, recuperando questo edificio di particolare valenza, è quello di realizzare il museo cartaceo della ex ferrovia Voghera-Varzi ed il museo dedicato ad Italo Pietra. Il tutto sarà possibile grazie al materiale che ci è stato donato dall’ingegner Tacconi della Voghera-Varzi che ci permetterà di ricordare in questo modo la ferrovia che da Voghera risaliva la Valle Staffora». Ma il nuovo edificio andrà ad ospitare anche le varie associazioni presenti sul territorio: dalla Pro Loco all’Associazione Alpini. Ma non finisce qui. «Infatti - sottolinea ancora il sindaco di Ponte Nizza - vorremmo realizzare anche un punto di divulgazione di informazioni turistiche non solo di Ponte Nizza ma di tutta la Valle Staffora divenendo dunque centro di riferimento per chi percorre la valle ed intende avere informazioni relative ad alberghi, strutture ricettive, ristoranti, percorsi naturalistici ed altro ancora. Spero, prima della fine del mandato, di riuscire a realizzare questa struttura museale e turistica. Dobbiamo dire grazie alla Comunità montana - conclude Domenichetti - che ci ha finanziato l’inizitiva con un contributo di 75 mila euro». Infine non va dimenticato che a Ponte Nizza il tratto della ex ferrovia Voghera-Varzi è già stato sistemato e recuperato, in quanto di proprietà del Comune, trasformandolo in una pista ciclabile. La vecchia ferrovia torna insomma a rivivere. Sui pedali.Alessandro Disperati
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lunedì 10 marzo 2008
Recensione di LE BASI MORALI DI UNA SOCIETA' ARRETRATA
Vorrei recensire un libro che ho trovato molto interessante: "Le basi morali di una società arretrata" di Edward C. Banfield editore Il Mulino.
E' un interessantissimo studio sociologico svolto a metà degli anni '50 a Chiaromonte (ribattezzato Montegrano nella ricerca), in Basilicata, paese arretrato e povero. Scopo dello studio è quello di cercare di identificare le motivazioni dell'arretratezza economica e culturale degli abitanti.
Edward C. Bannfiel (1916 - 1999) consigliere di diversi presidenti americani, ha insegnato nelle Università di Chicago e Harvard.
Spigolando dal libro .. a pag 39 .... "Lostudio concerne un solo paese dell'Italia meriionale, la cui estrema povertà e arretratezza si possono spiegare in gran parte con l'incapacità degli abitanti di agire insieme per ilbene comune o, addirittura, per qualsivoglia fine che trascenda l'interesse materiale immediato della famiglia nucleare".
A pag 101 ..."L'ipotesi è che i montegranesi agiscono come se seguissero questa regola generale: Massimizzare i vantaggi materiali e immediati della famiglia nucleare; supporre che tutti gli altri si comportino nello stesso modo. Chiameremo familista amorale colui che agisce in base a questa regola" ... e quindi passa ad esporre i punti salienti che contraddistinguono il familista amorale:
" 1 - In una società di familisti amorali, nessuno perseguirà l'interesse del gruppo o della comunità, a menoche ciò non torni a suo vantaggio personale;
2 - In una società di familisti amorali soltanto i funzionari si occupano della cosa pubblica, perchè essi soltanto vengono pgti per questo. Che un privato cttadino si interessi seriamente a un problema pubblico e considerato anormale e perfino sconveniente;
3 - In una società di familisti amorali mancherà qualsiasi forma di controllo sull'attività dei pubblici ufficiali, poichè questo compito spetta soltanto ai superiori gerarchici;
4 - In una società di familisti amorali sarà molto difficile dare e mantenere in vita forme di organizzazione. I fattori che inducono la gente a prestare le loro energie in organizzaioni sono in larga misura atteggiamenti di altruismo e spesso non di ordine materiale. E' inoltre essenziale per la riuscita di una organizzaione che i membri abbiano fiducia reciproca e sirito di lealtà verso l'organizzaione stessa e inoltre, che vengano fatti piccoli o grandi sacrifici per il bene dell'organizzaione;
5 - In una società di familisti amorali, coloro che ricoprono cariche pubbliche, non identificandosi in alcun modo con gli scopi dell'organizzazione cui appartengono, si daranno da fare quel tanto che basti per conservare ilposto che occupano o per ottenere promozioni.
6 - In una società di familisti amorali, si agirà in violazione della legge ogni qual volta non vi sia ragione di temere una punizione.
7 - Il familista amorale, quando riveste una carica pubblica, accetterà buste e favori, se riesce a farlo senza avere noie, ma in ogni caso, che egli lo faccia o no, la società di familisti amorali non ha dubbi sulla sua disonestà.
8 - In una società di familisti amorali, i deboli sono favorevoli a un sistema in cui l'ordine sia mantenuto con la maniera forte;
9 - In una società di familisti amorali. il fatto che unindividuo o una istituzione dichiari di agire nel pubblico interesse piuttosto che per fini personali, verrà considerata una frode;
10 - In una società di familisti amorali, manca qualsiasi connessione tra astratti principi e il comportamento concreto nei rapporti di vita quotidiani;
11 - In una società di familisti amorali non ci sono nè leader, nè buoni gregari: Nessuno prende l'iniziativa di proporre una liea di azione, e d'altronde se qualcuno assumesse una posizione di leader, il gruppo non lo accetterebbe come tale per mancanza di fiducia;
12 - Il familista amorale si srve del voto per otenere il maggior vantaggio a breve scadenza. Per quanto egli possa avere idee ben chiare su quelli che sono i suoi interessi a lunga scadenza, o anche l'interesse pubblico, questi fattori non incidono sul voto, se gli interessi materiali e immediati della famiglia sono in qualche modo coinvolti;
13 - Il familista amorale apprezza i vantaggi che possono derivare alla omunità, solo se egli stesso e i suoi ne abbiano parte diretta: Anzi egli si opporrà a misure che possano aiutare la comunità ma non lui, perchè, anche se la sua posizione, in senso assoluto, resta immutata, egli ritiene di venirsi a trovare in una situazione peggiore se i suoi vicini migliorano la propria posizione. Così può accadere che misure di riconosciuto vantaggio generale suscitino le proteste di coloro che ritengono di non ricevere alcun beneficio, o di non riceverne in quantità sufficiente;
14 - In una società di familisti amorali l'elettore ha poca fiducia nelle promesse che gli vengono fatte. Egli dà il voto in cambio di benefici già ricevuti, piuttosto che per maggiori vantaggi promessi;
15 - In una società di familisti amorali esiste la diffusa convinzione che qualunque si il grupo al potere, esso è corrotto ed agisce nel proprio interesse;
16 - In una società di familisti amorali, i funzionari di partito vendono i loro servizi al miglior offerente. "
Credo che lo studio sociologico illustrato nel libro sia ancora molto valido, dopo 50 anni.
Consiglio caldamente la lettura del libro, assolutamente interessante.
Abbiamo tutti molto bisogno di riflettere su questi temi.
Cordialmente
Alberto
E' un interessantissimo studio sociologico svolto a metà degli anni '50 a Chiaromonte (ribattezzato Montegrano nella ricerca), in Basilicata, paese arretrato e povero. Scopo dello studio è quello di cercare di identificare le motivazioni dell'arretratezza economica e culturale degli abitanti.
Edward C. Bannfiel (1916 - 1999) consigliere di diversi presidenti americani, ha insegnato nelle Università di Chicago e Harvard.
Spigolando dal libro .. a pag 39 .... "Lostudio concerne un solo paese dell'Italia meriionale, la cui estrema povertà e arretratezza si possono spiegare in gran parte con l'incapacità degli abitanti di agire insieme per ilbene comune o, addirittura, per qualsivoglia fine che trascenda l'interesse materiale immediato della famiglia nucleare".
A pag 101 ..."L'ipotesi è che i montegranesi agiscono come se seguissero questa regola generale: Massimizzare i vantaggi materiali e immediati della famiglia nucleare; supporre che tutti gli altri si comportino nello stesso modo. Chiameremo familista amorale colui che agisce in base a questa regola" ... e quindi passa ad esporre i punti salienti che contraddistinguono il familista amorale:
" 1 - In una società di familisti amorali, nessuno perseguirà l'interesse del gruppo o della comunità, a menoche ciò non torni a suo vantaggio personale;
2 - In una società di familisti amorali soltanto i funzionari si occupano della cosa pubblica, perchè essi soltanto vengono pgti per questo. Che un privato cttadino si interessi seriamente a un problema pubblico e considerato anormale e perfino sconveniente;
3 - In una società di familisti amorali mancherà qualsiasi forma di controllo sull'attività dei pubblici ufficiali, poichè questo compito spetta soltanto ai superiori gerarchici;
4 - In una società di familisti amorali sarà molto difficile dare e mantenere in vita forme di organizzazione. I fattori che inducono la gente a prestare le loro energie in organizzaioni sono in larga misura atteggiamenti di altruismo e spesso non di ordine materiale. E' inoltre essenziale per la riuscita di una organizzaione che i membri abbiano fiducia reciproca e sirito di lealtà verso l'organizzaione stessa e inoltre, che vengano fatti piccoli o grandi sacrifici per il bene dell'organizzaione;
5 - In una società di familisti amorali, coloro che ricoprono cariche pubbliche, non identificandosi in alcun modo con gli scopi dell'organizzazione cui appartengono, si daranno da fare quel tanto che basti per conservare ilposto che occupano o per ottenere promozioni.
6 - In una società di familisti amorali, si agirà in violazione della legge ogni qual volta non vi sia ragione di temere una punizione.
7 - Il familista amorale, quando riveste una carica pubblica, accetterà buste e favori, se riesce a farlo senza avere noie, ma in ogni caso, che egli lo faccia o no, la società di familisti amorali non ha dubbi sulla sua disonestà.
8 - In una società di familisti amorali, i deboli sono favorevoli a un sistema in cui l'ordine sia mantenuto con la maniera forte;
9 - In una società di familisti amorali. il fatto che unindividuo o una istituzione dichiari di agire nel pubblico interesse piuttosto che per fini personali, verrà considerata una frode;
10 - In una società di familisti amorali, manca qualsiasi connessione tra astratti principi e il comportamento concreto nei rapporti di vita quotidiani;
11 - In una società di familisti amorali non ci sono nè leader, nè buoni gregari: Nessuno prende l'iniziativa di proporre una liea di azione, e d'altronde se qualcuno assumesse una posizione di leader, il gruppo non lo accetterebbe come tale per mancanza di fiducia;
12 - Il familista amorale si srve del voto per otenere il maggior vantaggio a breve scadenza. Per quanto egli possa avere idee ben chiare su quelli che sono i suoi interessi a lunga scadenza, o anche l'interesse pubblico, questi fattori non incidono sul voto, se gli interessi materiali e immediati della famiglia sono in qualche modo coinvolti;
13 - Il familista amorale apprezza i vantaggi che possono derivare alla omunità, solo se egli stesso e i suoi ne abbiano parte diretta: Anzi egli si opporrà a misure che possano aiutare la comunità ma non lui, perchè, anche se la sua posizione, in senso assoluto, resta immutata, egli ritiene di venirsi a trovare in una situazione peggiore se i suoi vicini migliorano la propria posizione. Così può accadere che misure di riconosciuto vantaggio generale suscitino le proteste di coloro che ritengono di non ricevere alcun beneficio, o di non riceverne in quantità sufficiente;
14 - In una società di familisti amorali l'elettore ha poca fiducia nelle promesse che gli vengono fatte. Egli dà il voto in cambio di benefici già ricevuti, piuttosto che per maggiori vantaggi promessi;
15 - In una società di familisti amorali esiste la diffusa convinzione che qualunque si il grupo al potere, esso è corrotto ed agisce nel proprio interesse;
16 - In una società di familisti amorali, i funzionari di partito vendono i loro servizi al miglior offerente. "
Credo che lo studio sociologico illustrato nel libro sia ancora molto valido, dopo 50 anni.
Consiglio caldamente la lettura del libro, assolutamente interessante.
Abbiamo tutti molto bisogno di riflettere su questi temi.
Cordialmente
Alberto
domenica 9 marzo 2008
Proroga prestazioni di lavoro temporaneo
La delibera è chiara: basta leggere ...
Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 14 febbraio 2008.
OGGETTO: Proroga delle prestazioni di lavoro subordinato temporaneo da parte di un lavoratore impiegato addetto al Servizio Tecnico comunale per un periodo contrattuale a tempo determinato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 26 luglio 2007, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato disposto di reclutare, per il periodo della durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, un lavoratore in possesso del diploma di Maturità tecnica di Geometra nella figura professionale di impiegato addetto all’Ufficio Tecnico del Comune, categoria economica C livello 1-iniziale, posto vacante in organico, con orario di lavoro a tempo pieno, mediante ricorso al contratto di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale n. 166 in data 13 agosto 2007:
a) si è preso atto della nota in data 6 agosto 2007 con la quale la ditta “Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro s.p.a.” ha comunicato, in risposta alla richiesta inoltrata dal Comune di Godiasco, di aver individuato nel signor Volpini Emanuele, nato a Voghera il 12 giugno 1982, residente a Godiasco in Via Alcide De Gasperi n. 15, codice fiscale VLP MNE 82H12 M109O, il candidato da proporre per la mansione richiesta;
b) è stata accolta la proposta della suindicata Agenzia di lavoro interinale ed è stato dichiarato l’inizio del rapporto di lavoro del signor Volpini Emanuele con decorrenza dal 1° settembre 2007 nella figura professionale di impiegato addetto all’Ufficio Tecnico del Comune, categoria economica C livello 1-iniziale;
c) si è dato atto che il contratto di lavoro è a tempo determinato avente la durata di mesi sei, che comporta l’espletamento da parte del lavoratore di n. 36 ore lavorative per ogni settimana nell’Ufficio Tecnico del Comune, di norma in orario continuato mattutino, e che comporta da parte del lavoratore l’osservanza dei doveri ed il godimento dei diritti che attengono ai dipendenti del comparto «Autonomie locali»;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale n. 167 in data 13 agosto 2007 è stato assunto l’impegno di spesa di euro 20.534,00 a carico del pertinente stanziamento del bilancio, per la remunerazione delle prestazioni di cui trattasi attivate mediante contratto di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, del lavoratore signor Volpini Emanuele;
- che questa Amministrazione Comunale, dovendo provvedere alla copertura del posto vacante in organico in via definitiva, con nota prot. n. 7307 in data 23 novembre 2007, al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 34-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ha comunicato alle competenti amministrazioni provinciale, regionale e statale di aver individuato nel Programma delle assunzioni di personale per il triennio 2007-2009 il seguente posto vacante in organico da coprire mediante procedura selettiva pubblica, in assenza di segnalazione di personale collocato in disponibilità ed avente titolo per l’accesso al posto:
· n. 1 posto di Istruttore tecnico da assegnare all’Area « Servizio Tecnico »;
Categoria C – comparto «Regioni e Autonomie Locali»;
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Requisiti: diploma di scuola media superiore Maturità Tecnica di Geometra;
- che questa Amministrazione Comunale, non appena avrà ricevuto risposta dalle predette amministrazioni alla propria richiesta sopra indicata, in assenza di personale in mobilità provvederà in tempi brevi ad indire il concorso pubblico per la copertura del posto sopra descritto;
Considerato che col prossimo 1° marzo 2008 verrà a scadere il contratto di somministrazione di lavoro per decorso semestre relativo al precitato lavoratore e che, non potendo ancora questa Amministrazione indire il pubblico concorso per le ragioni sopra evidenziate, si rende indispensabile stipulare una proroga temporanea del contratto per sopperire all’esigenza di fronteggiare la notevole mole di lavoro cui deve attendere il Servizio Tecnico comunale, nel quale il Settore urbanistico-edilizio assorbe due dipendenti a tempo pieno anche per la notevole presenza di pubblico e di tecnici che accede allo sportello ed il Settore lavori pubblici e manutenzione del patrimonio comunale è notevolmente rallentato per carenza di personale impiegatizio;
Viste le recenti disposizioni di cui all’art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, che dispongono “… le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali.”;
Ritenuto quindi indispensabile limitare a tre mesi la proroga del contratto di somministrazione di lavoro in atto e di rivolgere istanza di conferma del medesimo lavoratore all’Agenzia fornitrice, in quanto il Geom. Emanuele Volpini ha dato buona prova presso gli uffici comunali cui è stato assegnato;
Atteso che la Società “Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro s.p.a.” – filiale di Voghera ha manifestato la propria disponibilità alla proroga del contratto in essere con questa Amministrazione Comunale, alle stesse condizioni del contratto in scadenza e quindi al costo orario di Euro 19,50 oltre ad Euro 0,75 per IVA sulla parte imponibile;
Considerato quanto previsto dall’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente del comparto «Regioni-Autonomie Locali» sottoscritto il 14 settembre 2000 (code contrattuali);
Richiamato il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 in materia di occupazione e mercato del lavoro e, in particolare, l’art. 20 comma 4;
Informate le Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori dipendenti di cui all’art. 10, comma 2, del c.c.n.l. del 1 aprile 1999;
Dato atto che il Comune di Godiasco non si trova in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 20, comma 5, del decreto legislativo n. 276/2003;
Dato atto che questo ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria, ai sensi dell’art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Dato atto che il bilancio preventivo per l’esercizio 2008 è attualmente in corso di compilazione e che il termine per la sua approvazione è stato differito al 31 marzo 2008 con decreto del Ministro dell’Interno del 20 dicembre 2007;
Dato atto altresì che l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che "ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine";
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Amministrazione del Personale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
All’unanimità di voti espressi in forma di legge:
D E L I B E R A
1. di approvare la proroga, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto, con la Società “Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro s.p.a.”, autorizzata dal Ministero del Lavoro il 26/11/2004 Prot. n. 1099-SG, iscritta all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 196/97, iscritta al Registro delle Imprese di Milano ed al REA di Milano al n. 1564445, partita IVA n. 05510281008, con sede legale a Milano in Via Palmanova n. 67 e filiale a Voghera in Via Emilia n. 40, per il periodo della durata di tre mesi decorrenti dal 1° marzo 2008 del contratto di somministrazione di lavoro temporaneo in atto per la fornitura di n. 1 lavoratore in possesso del diploma di Maturità tecnica di Geometra nella figura professionale di impiegato addetto all’Ufficio Tecnico del Comune, categoria economica C livello 1-iniziale, con orario di lavoro a tempo pieno, fatte salve motivate esigenze per l’ampliamento occasionale dell’orario, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
2. di confermare conseguentemente il signor VOLPINI Geom. EMANUELE, nato a Voghera (PV) il 12 giugno 1982, residente a Godiasco in Via Alcide De Gasperi n. 15, codice fiscale VLP MNE 82H12 M109O, quale lavoratore per la mansione richiesta da questa Amministrazione;
3. di dare atto che la spesa complessiva risultante a carico del Comune ammonta ad Euro 10.267,00 e che verrà imputata sull’intervento del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 attualmente in corso di compilazione, recante il codice 1.01.02.03 e che verrà dotato della occorrente disponibilità;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di propria determinazione con la quale verrà assunto l’impegno di spesa a carico del bilancio;
5. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a liquidare con cadenza mensile la spesa per la fornitura del lavoro di cui trattasi, previo controllo della regolarità della fornitura eseguita e verifica della regolarità contabile della fattura emessa dal creditore.
S U C C E S S I V A M E N T E
- Ritenuta l'urgenza che riveste l’esecuzione del presente provvedimento;
- Visto l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- All’unanimità di voti espressi in forma di legge:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 14 febbraio 2008.
OGGETTO: Proroga delle prestazioni di lavoro subordinato temporaneo da parte di un lavoratore impiegato addetto al Servizio Tecnico comunale per un periodo contrattuale a tempo determinato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 26 luglio 2007, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato disposto di reclutare, per il periodo della durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, un lavoratore in possesso del diploma di Maturità tecnica di Geometra nella figura professionale di impiegato addetto all’Ufficio Tecnico del Comune, categoria economica C livello 1-iniziale, posto vacante in organico, con orario di lavoro a tempo pieno, mediante ricorso al contratto di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale n. 166 in data 13 agosto 2007:
a) si è preso atto della nota in data 6 agosto 2007 con la quale la ditta “Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro s.p.a.” ha comunicato, in risposta alla richiesta inoltrata dal Comune di Godiasco, di aver individuato nel signor Volpini Emanuele, nato a Voghera il 12 giugno 1982, residente a Godiasco in Via Alcide De Gasperi n. 15, codice fiscale VLP MNE 82H12 M109O, il candidato da proporre per la mansione richiesta;
b) è stata accolta la proposta della suindicata Agenzia di lavoro interinale ed è stato dichiarato l’inizio del rapporto di lavoro del signor Volpini Emanuele con decorrenza dal 1° settembre 2007 nella figura professionale di impiegato addetto all’Ufficio Tecnico del Comune, categoria economica C livello 1-iniziale;
c) si è dato atto che il contratto di lavoro è a tempo determinato avente la durata di mesi sei, che comporta l’espletamento da parte del lavoratore di n. 36 ore lavorative per ogni settimana nell’Ufficio Tecnico del Comune, di norma in orario continuato mattutino, e che comporta da parte del lavoratore l’osservanza dei doveri ed il godimento dei diritti che attengono ai dipendenti del comparto «Autonomie locali»;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale n. 167 in data 13 agosto 2007 è stato assunto l’impegno di spesa di euro 20.534,00 a carico del pertinente stanziamento del bilancio, per la remunerazione delle prestazioni di cui trattasi attivate mediante contratto di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, del lavoratore signor Volpini Emanuele;
- che questa Amministrazione Comunale, dovendo provvedere alla copertura del posto vacante in organico in via definitiva, con nota prot. n. 7307 in data 23 novembre 2007, al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 34-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ha comunicato alle competenti amministrazioni provinciale, regionale e statale di aver individuato nel Programma delle assunzioni di personale per il triennio 2007-2009 il seguente posto vacante in organico da coprire mediante procedura selettiva pubblica, in assenza di segnalazione di personale collocato in disponibilità ed avente titolo per l’accesso al posto:
· n. 1 posto di Istruttore tecnico da assegnare all’Area « Servizio Tecnico »;
Categoria C – comparto «Regioni e Autonomie Locali»;
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Requisiti: diploma di scuola media superiore Maturità Tecnica di Geometra;
- che questa Amministrazione Comunale, non appena avrà ricevuto risposta dalle predette amministrazioni alla propria richiesta sopra indicata, in assenza di personale in mobilità provvederà in tempi brevi ad indire il concorso pubblico per la copertura del posto sopra descritto;
Considerato che col prossimo 1° marzo 2008 verrà a scadere il contratto di somministrazione di lavoro per decorso semestre relativo al precitato lavoratore e che, non potendo ancora questa Amministrazione indire il pubblico concorso per le ragioni sopra evidenziate, si rende indispensabile stipulare una proroga temporanea del contratto per sopperire all’esigenza di fronteggiare la notevole mole di lavoro cui deve attendere il Servizio Tecnico comunale, nel quale il Settore urbanistico-edilizio assorbe due dipendenti a tempo pieno anche per la notevole presenza di pubblico e di tecnici che accede allo sportello ed il Settore lavori pubblici e manutenzione del patrimonio comunale è notevolmente rallentato per carenza di personale impiegatizio;
Viste le recenti disposizioni di cui all’art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, che dispongono “… le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali.”;
Ritenuto quindi indispensabile limitare a tre mesi la proroga del contratto di somministrazione di lavoro in atto e di rivolgere istanza di conferma del medesimo lavoratore all’Agenzia fornitrice, in quanto il Geom. Emanuele Volpini ha dato buona prova presso gli uffici comunali cui è stato assegnato;
Atteso che la Società “Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro s.p.a.” – filiale di Voghera ha manifestato la propria disponibilità alla proroga del contratto in essere con questa Amministrazione Comunale, alle stesse condizioni del contratto in scadenza e quindi al costo orario di Euro 19,50 oltre ad Euro 0,75 per IVA sulla parte imponibile;
Considerato quanto previsto dall’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente del comparto «Regioni-Autonomie Locali» sottoscritto il 14 settembre 2000 (code contrattuali);
Richiamato il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 in materia di occupazione e mercato del lavoro e, in particolare, l’art. 20 comma 4;
Informate le Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori dipendenti di cui all’art. 10, comma 2, del c.c.n.l. del 1 aprile 1999;
Dato atto che il Comune di Godiasco non si trova in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 20, comma 5, del decreto legislativo n. 276/2003;
Dato atto che questo ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria, ai sensi dell’art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Dato atto che il bilancio preventivo per l’esercizio 2008 è attualmente in corso di compilazione e che il termine per la sua approvazione è stato differito al 31 marzo 2008 con decreto del Ministro dell’Interno del 20 dicembre 2007;
Dato atto altresì che l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che "ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine";
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Amministrazione del Personale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
All’unanimità di voti espressi in forma di legge:
D E L I B E R A
1. di approvare la proroga, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto, con la Società “Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro s.p.a.”, autorizzata dal Ministero del Lavoro il 26/11/2004 Prot. n. 1099-SG, iscritta all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 196/97, iscritta al Registro delle Imprese di Milano ed al REA di Milano al n. 1564445, partita IVA n. 05510281008, con sede legale a Milano in Via Palmanova n. 67 e filiale a Voghera in Via Emilia n. 40, per il periodo della durata di tre mesi decorrenti dal 1° marzo 2008 del contratto di somministrazione di lavoro temporaneo in atto per la fornitura di n. 1 lavoratore in possesso del diploma di Maturità tecnica di Geometra nella figura professionale di impiegato addetto all’Ufficio Tecnico del Comune, categoria economica C livello 1-iniziale, con orario di lavoro a tempo pieno, fatte salve motivate esigenze per l’ampliamento occasionale dell’orario, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
2. di confermare conseguentemente il signor VOLPINI Geom. EMANUELE, nato a Voghera (PV) il 12 giugno 1982, residente a Godiasco in Via Alcide De Gasperi n. 15, codice fiscale VLP MNE 82H12 M109O, quale lavoratore per la mansione richiesta da questa Amministrazione;
3. di dare atto che la spesa complessiva risultante a carico del Comune ammonta ad Euro 10.267,00 e che verrà imputata sull’intervento del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 attualmente in corso di compilazione, recante il codice 1.01.02.03 e che verrà dotato della occorrente disponibilità;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di propria determinazione con la quale verrà assunto l’impegno di spesa a carico del bilancio;
5. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a liquidare con cadenza mensile la spesa per la fornitura del lavoro di cui trattasi, previo controllo della regolarità della fornitura eseguita e verifica della regolarità contabile della fattura emessa dal creditore.
S U C C E S S I V A M E N T E
- Ritenuta l'urgenza che riveste l’esecuzione del presente provvedimento;
- Visto l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- All’unanimità di voti espressi in forma di legge:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Ricorso al Consiglio di Stato
Vecchia vicenda, ormai dimenticata, che torna alla ribalta.
Le lungaggini della giustizia fanno sì che ancora non sia conclusa una causa intentata da un albergatore al comune nel lontano 1992.
Di che si tratta?
Un albergatore fece ricorso per opporsi all'aumento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti oltre quello che grava sulle abitazioni civili. In effetti parrebbe logico pensare che, almeno per la parte dell'albergo relativa alle camere, sia dura pensare che si producano più rifiuti di una abitazione.
Di qui il ricorso al TAR. Che dà ragione all'albergatore. E ora il ricorso del soccombente comune al Consiglio di Stato. Quando si scriverà la parola fine ? E se dovesse vincere l'albergatore, quanto verrà a costare al comune (a tutti noi) questa faccenda?
Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 14 febbraio 2008.
OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a proporre ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato in relazione alla sentenza del T.A.R. Lombardia n. 128 in data 19 dicembre 2007 di accoglimento del ricorso presentato da Alberghi di Salice S.r.l. e altri albergatori in ordine alla deliberazione della Giunta Comunale n. 98-bis del 7 maggio 1992. Affidamento incarico di assistenza legale all’Avvocato Dott. Ambrogio Robecchi Majnardi.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con ricorso in data 6 novembre 1992 presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Milano dalla società “Alberghi di Salice S.r.l.” in persona del suo legale rappresentante signor Carlo Raina e da altri dodici ditte albergatrici, rappresentati dall’avvocato Dott. Cristiano Romano con studio legale a Milano in Largo Augusto n. 8, ricorso notificato a questo Comune in data 9 novembre 1992, con il quale la parte attrice ricorreva contro il Comune di Godiasco in persona del Sindaco pro-tempore per l’annullamento dei provvedimenti relativi all’aumento della tariffa della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ossia la deliberazione della Giunta Comunale n. 98-bis in data 7 maggio 1992 e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, occorrendo, il regolamento;
- che il Comune di Godiasco con deliberazione della Giunta Comunale n. 191-bis in data 26 novembre 1992 autorizzò il Sindaco a resistere in giudizio davanti al T.A.R. Lombardia ed a costituirsi in giudizio avverso il ricorso sopra indicato e di affidare l’incarico di assistenza legale e di difesa in giudizio all’avvocato Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi con studio legale a Pavia;
- che a quindici anni di distanza, mentre l’Amministrazione Comunale si aspettava logicamente che venisse dichiarata la perenzione del giudizio per ultradecennalità, il T.A.R. Lombardia ha emesso sentenza in data 19 dicembre 2007 n. 128 accogliendo il ricorso in argomento, depositata in Segreteria in data 23 gennaio 2008;
- che tuttavia la sentenza ha respinto tutta una serie di censure dei ricorrenti mentre ha indicato il motivo dell’accoglimento del ricorso solo in un generico difetto di motivazione del provvedimento impugnato, ossia che la deliberazione della Giunta nel determinare le tariffe differenziate per le diverse categorie di utenti ha omesso qualsiasi indicazione che giustifichi i criteri che fondano le disuguaglianze di trattamento;
Considerato che l’avvocato Prof. Robecchi Majnardi, interpellato dal Sindaco, ha fatto presente che la sentenza del T.A.R. si rivela errata perché ha omesso completamente di pronunciarsi su alcune eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune e, nel merito, risulta essere in contrasto con la giurisprudenza prevalente che espressamente esclude la necessità di una apposita motivazione in situazioni identiche a quelle oggetto del giudizio;
Ritenuto opportuno, dopo aver sentito l’avvocato medesimo, presentare appello avverso a tale sentenza al fine anche di bloccare qualsiasi eventuale tentativo di dare esecuzione alla stessa, con possibile richiesta di recupero delle somme a suo tempo versate dai ricorrenti a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, piuttosto che procedere al rinnovo della deliberazione con efficacia ora per allora, cosa di per sé peraltro difficilmente giustificabile dato il lungo periodo di tempo intercorso, accogliendo le indicazioni contenute nella sentenza del T.A.R., ma esponendosi ovviamente al rischio di azioni per l’esecuzione della stessa, in quanto non impugnata e dunque passata in giudicato;
Ritenuto necessario incaricare un avvocato per l’assistenza e la rappresentanza legale del Sindaco in giudizio e di avvalersi, a tal fine, delle prestazioni professionali dello stesso avvocato Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi che ha rappresentato il Sindaco innanzi al T.A.R., in quanto professionista di elevata esperienza, stimato e che gode la fiducia incondizionata di questa Amministrazione Comunale;
Ritenuto di quantificare in via provvisoria e presuntiva la spesa a carico del Comune per l’onorario al professionista nella misura di euro 2.500,00 oltre al contributo previdenziale 2% ed all’I.V.A. di legge;
Visto ed applicato l’art. 19, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che norma l’affidamento di incarichi a studi professionali legali per le vertenze giudiziarie di ogni ordine e grado;
Visto l’art. 50, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 17 dello statuto comunale;
Riconosciuta la propria competenza a deliberare in materia ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 2 e 48, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge:
D E L I B E R A
1.- di autorizzare il Sindaco signor Deantoni Angelo a proporre ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato in relazione alla sentenza del T.A.R. Lombardia n. 128 in data 19 dicembre 2007 di accoglimento del ricorso presentato da Alberghi di Salice S.r.l. e altri albergatori in ordine alla deliberazione della Giunta Comunale n. 98-bis del 7 maggio 1992, con le motivazioni e finalità esplicitate nella premessa del presente atto;
2.- di affidare all’Avvocato Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi, con studio ubicato a Pavia in Corso G.Mazzini n. 9, docente universitario e patrocinante in Cassazione, l’incarico professionale ai sensi dell’art. 2229 del codice civile di rappresentare ed assistere il Sindaco del Comune nella vertenza giudiziaria di che trattasi, con la facoltà di nominare il legale domiciliatario in Roma innanzi al Consiglio di Stato, inserendone il nominativo nella delega;
3.- di quantificare l’onere provvisorio della spesa a carico del Comune in complessivi euro 3.060,00 che trova imputazione a carico dello stanziamento recante in codice 1.01.01.03 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso, che presenta adeguata disponibilità;
4.- di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune l’adozione del provvedimento determinativo per la formale assunzione dell’impegno di spesa a carico del bilancio;
5.- di trasmettere copia della presente deliberazione allo Studio Legale Avv. Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi in Pavia.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti resi all’unanimità per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Le lungaggini della giustizia fanno sì che ancora non sia conclusa una causa intentata da un albergatore al comune nel lontano 1992.
Di che si tratta?
Un albergatore fece ricorso per opporsi all'aumento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti oltre quello che grava sulle abitazioni civili. In effetti parrebbe logico pensare che, almeno per la parte dell'albergo relativa alle camere, sia dura pensare che si producano più rifiuti di una abitazione.
Di qui il ricorso al TAR. Che dà ragione all'albergatore. E ora il ricorso del soccombente comune al Consiglio di Stato. Quando si scriverà la parola fine ? E se dovesse vincere l'albergatore, quanto verrà a costare al comune (a tutti noi) questa faccenda?
Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 14 febbraio 2008.
OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a proporre ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato in relazione alla sentenza del T.A.R. Lombardia n. 128 in data 19 dicembre 2007 di accoglimento del ricorso presentato da Alberghi di Salice S.r.l. e altri albergatori in ordine alla deliberazione della Giunta Comunale n. 98-bis del 7 maggio 1992. Affidamento incarico di assistenza legale all’Avvocato Dott. Ambrogio Robecchi Majnardi.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con ricorso in data 6 novembre 1992 presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Milano dalla società “Alberghi di Salice S.r.l.” in persona del suo legale rappresentante signor Carlo Raina e da altri dodici ditte albergatrici, rappresentati dall’avvocato Dott. Cristiano Romano con studio legale a Milano in Largo Augusto n. 8, ricorso notificato a questo Comune in data 9 novembre 1992, con il quale la parte attrice ricorreva contro il Comune di Godiasco in persona del Sindaco pro-tempore per l’annullamento dei provvedimenti relativi all’aumento della tariffa della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ossia la deliberazione della Giunta Comunale n. 98-bis in data 7 maggio 1992 e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, occorrendo, il regolamento;
- che il Comune di Godiasco con deliberazione della Giunta Comunale n. 191-bis in data 26 novembre 1992 autorizzò il Sindaco a resistere in giudizio davanti al T.A.R. Lombardia ed a costituirsi in giudizio avverso il ricorso sopra indicato e di affidare l’incarico di assistenza legale e di difesa in giudizio all’avvocato Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi con studio legale a Pavia;
- che a quindici anni di distanza, mentre l’Amministrazione Comunale si aspettava logicamente che venisse dichiarata la perenzione del giudizio per ultradecennalità, il T.A.R. Lombardia ha emesso sentenza in data 19 dicembre 2007 n. 128 accogliendo il ricorso in argomento, depositata in Segreteria in data 23 gennaio 2008;
- che tuttavia la sentenza ha respinto tutta una serie di censure dei ricorrenti mentre ha indicato il motivo dell’accoglimento del ricorso solo in un generico difetto di motivazione del provvedimento impugnato, ossia che la deliberazione della Giunta nel determinare le tariffe differenziate per le diverse categorie di utenti ha omesso qualsiasi indicazione che giustifichi i criteri che fondano le disuguaglianze di trattamento;
Considerato che l’avvocato Prof. Robecchi Majnardi, interpellato dal Sindaco, ha fatto presente che la sentenza del T.A.R. si rivela errata perché ha omesso completamente di pronunciarsi su alcune eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune e, nel merito, risulta essere in contrasto con la giurisprudenza prevalente che espressamente esclude la necessità di una apposita motivazione in situazioni identiche a quelle oggetto del giudizio;
Ritenuto opportuno, dopo aver sentito l’avvocato medesimo, presentare appello avverso a tale sentenza al fine anche di bloccare qualsiasi eventuale tentativo di dare esecuzione alla stessa, con possibile richiesta di recupero delle somme a suo tempo versate dai ricorrenti a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, piuttosto che procedere al rinnovo della deliberazione con efficacia ora per allora, cosa di per sé peraltro difficilmente giustificabile dato il lungo periodo di tempo intercorso, accogliendo le indicazioni contenute nella sentenza del T.A.R., ma esponendosi ovviamente al rischio di azioni per l’esecuzione della stessa, in quanto non impugnata e dunque passata in giudicato;
Ritenuto necessario incaricare un avvocato per l’assistenza e la rappresentanza legale del Sindaco in giudizio e di avvalersi, a tal fine, delle prestazioni professionali dello stesso avvocato Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi che ha rappresentato il Sindaco innanzi al T.A.R., in quanto professionista di elevata esperienza, stimato e che gode la fiducia incondizionata di questa Amministrazione Comunale;
Ritenuto di quantificare in via provvisoria e presuntiva la spesa a carico del Comune per l’onorario al professionista nella misura di euro 2.500,00 oltre al contributo previdenziale 2% ed all’I.V.A. di legge;
Visto ed applicato l’art. 19, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che norma l’affidamento di incarichi a studi professionali legali per le vertenze giudiziarie di ogni ordine e grado;
Visto l’art. 50, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 17 dello statuto comunale;
Riconosciuta la propria competenza a deliberare in materia ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 2 e 48, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge:
D E L I B E R A
1.- di autorizzare il Sindaco signor Deantoni Angelo a proporre ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato in relazione alla sentenza del T.A.R. Lombardia n. 128 in data 19 dicembre 2007 di accoglimento del ricorso presentato da Alberghi di Salice S.r.l. e altri albergatori in ordine alla deliberazione della Giunta Comunale n. 98-bis del 7 maggio 1992, con le motivazioni e finalità esplicitate nella premessa del presente atto;
2.- di affidare all’Avvocato Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi, con studio ubicato a Pavia in Corso G.Mazzini n. 9, docente universitario e patrocinante in Cassazione, l’incarico professionale ai sensi dell’art. 2229 del codice civile di rappresentare ed assistere il Sindaco del Comune nella vertenza giudiziaria di che trattasi, con la facoltà di nominare il legale domiciliatario in Roma innanzi al Consiglio di Stato, inserendone il nominativo nella delega;
3.- di quantificare l’onere provvisorio della spesa a carico del Comune in complessivi euro 3.060,00 che trova imputazione a carico dello stanziamento recante in codice 1.01.01.03 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso, che presenta adeguata disponibilità;
4.- di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune l’adozione del provvedimento determinativo per la formale assunzione dell’impegno di spesa a carico del bilancio;
5.- di trasmettere copia della presente deliberazione allo Studio Legale Avv. Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi in Pavia.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti resi all’unanimità per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Verbale del consiglio 21 febbr 2008
Nonostante le tante raccomandazioni, il pubblico presente in aula era di sole tre persone.
Si parlava di cose importanti, ma tant'è.
E' stato eletto il nuovo Difensore Civico, persona che noi non conosciamo. Avrebbe magari potuto essere presente per farsi vedere, per dire qualche parola, ma non ha ritenuto opportuno. Avrà forse avuto le sue buone ragioni, altrimenti sarebbe stato uno sgarbo.
Il punto clou della serata è stato l'argomento "addizionale IRPEF". L'amministrazione ha proposto ed approvato il raddoppio allo 0,4 per un maggiore incasso di circa 75.000 euro. La motivazione principale addotta è una spesa straordinaria (pluriennale) di solidarietà di 55.000 euro. Noi abbiamo detto che era improprio aumentare l'addizionale (voce generica) per un provvedimento specifico. Abbiamo proposto di lasciare l'IRPEF ferma, e dall'anno prox introdurre una tassa di scopo "per la solidarietà" per finanziare tutte le spese affrontate sull'argomento: rette della casa di riposo, mensa scolastica, contributi vari per non abbienti ecc.
Una specifica voce in bilancio a fronte di una specifica esigenza, irrinunciabile, come la solidarietà. L'importante è che le cose siano impostate in modochiaro e trasparente. Ovviamente nulla.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco.
IL SINDACO
comunica al Consiglio che, a seguito della nomina del consigliere Serra Roberto ad Assessore comunale, il medesimo è cessato dalle funzioni di Consigliere capogruppo della lista “Progredire Insieme” e che le medesime funzioni sono state demandate al consigliere comunale GUADO MARILINDA.
Poiché nessun consigliere ha chiesto la parola per intervenire, il Sindaco dichiara che il Consiglio ha preso atto della comunicazione.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali della seduta consiliare tenutasi il 27 novembre 2007;
Rilevato che gli stessi riproducono fedelmente l’andamento della seduta, gli argomenti, le discussioni e le votazioni che seguirono ad ogni proposta di deliberazione;
Dato atto che nessun consigliere ha chiesto la parola per intervenire;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Segretario comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti undici favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo undici i presenti e i votanti:
D E L I B E R A
di dare per letti e di approvare nel testo in cui sono stati redatti i verbali della seduta consiliare tenutasi in data 27 novembre 2007 contrassegnati dal n. 39 al n. 47 compreso.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Nomina del Difensore civico a seguito di dimissioni dalla carica rassegnate dal signor Sala Faustino e successivo decesso dello stesso.
IL SINDACO
riferisce che il signor Sala Rag. Faustino, Difensore civico nominato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 in data 2 luglio 2004, con lettera in data 14 novembre 2007 rassegnò le dimissioni dalla carica per motivi di salute, ritenendo di non essere più in grado di attendere alle funzioni affidategli. Purtroppo in data 4 gennaio 2008 il medesimo è deceduto.
Il Sindaco ne elogia l’operato, la correttezza istituzionale, l’apprezzamento dei cittadini e la fattiva collaborazione dimostrata nei confronti di questa Amministrazione e chiede ai consiglieri ed a tutti i presenti nell’aula di alzarsi in piedi e di osservare un minuto di silenzio in memoria del defunto.
Ripresi i lavori, il Sindaco fa presente che bisogna provvedere alla nomina del nuovo Difensore civico e che la nomina, ai sensi dell’art. 46, terzo comma, dello statuto comunale, deve avvenire a maggioranza assoluta dei propri componenti ed a scrutinio segreto.
Egli propone per la carica di Difensore civico il signor Brugi Dott. Corrado, nato a Bologna il 30 maggio 1937 e residente a Godiasco (PV) – Località Salice Terme in Viale degli Ibiscus n. 48, ex agente generale di una nota compagnia di assicurazioni nella agenzia di Voghera (PV), collocato a riposo nel 2003, avente il titolo di studio di laurea in Scienze Politiche, in possesso dei requisiti stabiliti nel sopra citato art. 46 dello statuto.
Dà quindi lettura del “curriculum vitae” del candidato proposto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita l’esposizione del Sindaco;
Udito l’intervento del consigliere capogruppo della minoranza Sorrentino Alberto, il quale fa rilevare che, come già dal medesimo fatto osservare nella precedente occasione avanti questo Consiglio Comunale, la proposta del nominativo del Difensore civico dovrebbe a suo avviso essere posta con la presentazione di una rosa di candidati fra i quali dovrebbe comparire anche il candidato espresso dalla minoranza consiliare, ma che anche questa volta non si è tenuto conto del ruolo della minoranza e di ciò si rammarica;
Visto l’art. 11 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante norme sul Difensore civico;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
Dovendosi procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, vengono distribuite le schede per la votazione e sono scelti a scrutatori i consiglieri comunali Finocchio Roberto e Curti Graziano, quest’ultimo del gruppo della minoranza.
Procedutosi alla votazione per schede segrete, si ha il seguente risultato, debitamente riscontrato dai consiglieri scrutatori:
Presenti: n° 11
Votanti: n° 11
Astenuti: nessuno
Il signor Brugi Corrado ha ottenuto n. 9 voti
Schede bianche: n. 2
Schede nulle: nessuna
Dopo l’effettuato riscontro e verifica le schede vengono distrutte.
Dopo di che,
IL SINDACO
Visto l’esito della votazione;
P R O C L A M A
eletto alla carica di Difensore civico del Comune di Godiasco il signor Brugi Dott. Corrado, ai sensi dell’art. 46 dello statuto comunale.
Dà atto che il Difensore civico rimane in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio Comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere al mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.
S U C C E S S I V A M E N T E
- Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione del presente atto;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti nove favorevoli e due astenuti (Sorrentino e Curti), resi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Adozione del catasto relativo ai soprassuoli del Comune già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353.
Relaziona l’assessore signor Pietro Bina.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
– che la legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000, all’art. 10 comma 2 stabilisce che “i Comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dai rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente.”;
e all’art. 10, comma 1, stabilisce che “le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. E’ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziare pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalle regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”;
– che la Regione Lombardia ha approvato il Piano per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/15534 del 12 dicembre 2003, successivamente modificato ed aggiornato con deliberazione della G.R. n. 8\3949 del 27 dicembre 2006;
Considerato che nel territorio del Comune di Godiasco si sono verificati incendi boschivi:
in data 6-7 agosto 2003 in Località Piumesana e in data 5 luglio 2004 in Località Belvedere, come da comunicazioni del Ministero delle Politiche Agricole Forestale – Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Godiasco prot. n. 587 in data 12.08.2003 e prot. n. 553 in data 6.07.2004;
Che i soprassuoli percorsi dal fuoco sono stati i seguenti:
- in Località Piumesana in data 6-7 agosto 2003,
Catasto Foglio 23° - mappali n. 48, 49, 43, 53, 238, 239, 237, 236, 235, 234 parzialmente bruciati; Catasto Foglio 23° - mappali n. 233, 232, 231, 230, 226, 224, 227, 229, 228, 51, 334, 52, 54, 40, 41, 42, 44, 50 totalmente bruciati; per un superficie di ettari 9,00 ;
- in Località Belvedere in data 5 luglio 2004,
Catasto Foglio 7° - mappale n. 147 totalmente bruciato per una superficie di ettari 0,30 ;
Tutto ciò premesso, ritenuto di adempiere ai disposti della legge-quadro in materia di incendi boschivi sopra richiamati;
Visto l’art. 42, comma 2, lettera b), del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del Servizio Tecnico comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1. di adottare, come adotta, il catasto comunale relativo ai soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge–quadro in materia di incendi boschivi”;
2. che il suindicato catasto comunale comprende i terreni come di seguito indicati:
* in Località Piumesana
Catasto Foglio 23° - mappali n. 48, 49, 43, 53, 238, 239, 237, 236, 235, 234 parzialmente bruciati;
Catasto Foglio 23° - mappali n. 233, 232, 231, 230, 226, 224, 227, 229, 228, 51, 334, 52, 54, 40, 41, 42, 44, 50 totalmente bruciati; per un superficie di ettari 9,00 ;
* in Località Belvedere
Catasto Foglio 7° - mappale n. 147 totalmente bruciato per una superficie di ettari 0,30 ;
come individuati nella planimetria catastale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di aggiornare annualmente il presente catasto comunale;
4. di pubblicare per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio comunale l’elenco dei predetti soprassuoli al fine di acquisire eventuali osservazioni; decorso tale termine, valutate le eventuali osservazioni presentate, si procederà entro i successivi 60 giorni all’approvazione degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni catastali;
5. di trasmettere alla Prefettura di Pavia, al termine dell’iter procedurale, copia degli atti deliberativi adottati con allegata documentazione catastale.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- All’unanimità di voti espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Presa in carico da parte del Comune delle opere di urbanizzazione primaria relative al P.E.E.P. realizzato dalla Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” Soc. coop. a r.l. in località Salice Terme in Via G.Donizetti.
IL SINDACO
dopo aver annunciato l’argomento iscritto all’ordine del giorno, cede la parola all’assessore signor Pietro Bina affinché relazioni sull’argomento.
L’assessore Bina riferisce, riassumendo la cronistoria della pratica, che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 in data 30 settembre 1981, esecutiva, veniva adottato il progetto di Piano economico per l’edilizia popolare (P.E.E.P.) in Salice Terme, strada Cà dei Mori, Comprensorio n. 3, ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e della legge 22 ottobre 1971 n. 865, redatto dall’Arch. Antonio Bartilucci libero professionista;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 in data 28 novembre 1981, esecutiva, veniva approvato il primo programma per l’attuazione del Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), Comprensorio n. 3, da realizzarsi in località Salice Terme su aree situate in fregio alla strada comunale Cà dei Mori;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 30 aprile 1982, esecutiva, veniva approvato in via definitiva il Piano di Zona di Edilizia Economica e Popolare in località Salice Terme su aree poste in fregio alla strada comunale Cà dei Mori, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1978 n. 63, redatto dall’Arch. Antonio Bartilucci;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 30 aprile 1981, esecutiva, erano stati approvati gli schemi del testi di convenzione per la cessione in diritto di proprietà e concessione in diritto di superficie di aree incluse nei Piani di Zona per l’e.e.p. nel territorio del Comune di Godiasco ed i criteri per l’assegnazione delle aree;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 in data 30 ottobre 1982, esecutiva, veniva accolta l’istanza della Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” Soc. coop. a r.l., con sede a Voghera (PV) in Piazza Duomo n. 70, rappresentata dal signor Bartilucci Dott. Arch. Antonio in qualità di Presidente, intesa ad ottenere l’assegnazione delle aree del suindicato P.E.E.P. in parte in diritto di superficie ed in parte in diritto di proprietà, per la realizzazione di alloggi, ed approvava l’assegnazione dei lotti di area edificabile;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 in data 2 settembre 1983, esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Ediliza “Robinson Casa” S.c.r.l. per la cessione in diritto di proprietà di un’area inclusa nel vigente P.E.E.P. di cui alla precitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/1982;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 in data 2 settembre 1983, esecutiva, veniva approvata lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. per la cessione in diritto di superficie di un’area inclusa nel vigente P.E.E.P. di cui alla precitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/1982;
- la convenzione per la cessione in diritto di proprietà dell’area residenziale veniva stipulata fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. in data 19 marzo 1984 a rogito del Dott. Piero Dentone, notaio in Voghera, repertorio n. 73762/16437, registrata a Voghera il 2 aprile 1984 al n. 910, vol. 252, mod. I;
- la convenzione per la cessione in diritto di superficie dell’area residenziale veniva stipulata fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. in data 19 marzo 1984 a rogito del Dott. Piero Dentone, notaio in Voghera, repertorio n. 73763/16438, registrata a Voghera il 2 aprile 1984 al n. 911, vol. 252, mod. I;
- con le suindicate convenzioni la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. assumeva a proprio carico l’onere di realizzare direttamente le seguenti opere di urbanizzazione primaria (articolo 3) all’interno del perimetro del P.E.E.P., sulla base di progetti esecutivi approvati dal Comune di Godiasco:
- strade e parcheggi
- rete acquedotto con allacciamento alla rete civica
- rete fognaria distinta per le acque bianche e per le acque nere
- rete telefonica con i relativi pozzetti di ispezione
- rete gas metano
- rete elettrica con le utenze private
- impianto della pubblica illuminazione;
- dopo l’ultimazione ed il collaudo, le suindicate opere andavano cedute al Comune;
- le aree della viabilità di accesso e all’interno del P.E.E.P. di cui trattasi sono state denominate dall’ Amministrazione Comunale “Via G.Donizetti” e sia la stessa via che le aree di parcheggio risultano catastalmente già intestate al Comune di Godiasco;
- a seguito di richiesta di collaudo delle opere da parte della Cooperativa Edilizia di cui trattasi, l’Amministrazione Comunale ha preteso e formalizzato con nota prot. n. 2833 in data 20 aprile 2000 che venissero completate le opere di urbanizzazione attinenti la sistemazione dell’asfalto della viabilità interna e che conseguentemente gli assegnatari degli alloggi edificati hanno provveduto a proprie cura e spese a far eseguire i lavori di riasfaltatura della Via G.Donizetti come richiesto dal Comune;
- in data 20 luglio 2007 gli assegnatari degli alloggi edificati, avendo ottemperato ai suindicati adempimenti, hanno chiesto al Comune di Godiasco di procedere al collaudo finale delle opere di urbanizzazione primaria e la conseguente cessione delle stesse al Comune.
L’assessore riferisce quindi che la Responsabile del Servizio Tecnico comunale Dott. Arch. Liliana Volpi con relazione in data 12 febbraio 2008, rassegnata al Sindaco per gli adempimenti conseguenti, ha collaudato le opere di urbanizzazione primaria realizzate e che pertanto le stesse possono essere assunte in carico da parte del Comune.
Il Sindaco, ripresa la parola, dichiara aperta la discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’assessore;
Vista la documentazione istruttoria allegata al fascicolo della pratica;
Ritenuto di approvare il trasferimento al patrimonio comunale e la relativa presa in carico da parte del Comune delle opere di urbanizzazione primaria di cui trattasi;
Visto l’art. 42, comma 2 lettera l), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dalla Responsabile del Servizio Tecnico comunale, che si allega al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1. di approvare il trasferimento al patrimonio del Comune di Godiasco senza pagamento di corrispettivo e la relativa presa in carico da parte del Comune delle sottoindicate opere di urbanizzazione primaria nell’ambito del Piano di Edilizia Economica e Popolare localizzato in località Salice Terme in Via G.Donizetti, realizzate dalla Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Voghera (PV) in Piazza Duomo n. 70, partita I.V.A. n. 00960040186:
viabilità di accesso e interna realizzata nel perimetro del P.E.E.P. e relativi parcheggi, con relative condotte delle acque di fognatura bianche e nere, rete acquedotto con allacciamento alla rete civica, canalizzazione per la rete telefonica con i relativi pozzetti di ispezione, rete gas metano, rete elettrica ENEL, impianto della pubblica illuminazione costituito da n. 15 centri luminosi e relative canalizzazioni;
2. di allegare al presente provvedimento la relazione di collaudo delle opere sottoscritta in data 12 febbraio 2008 dalla Responsabile del Servizio Tecnico comunale Dott. Arch. Liliana Volpi, corredata degli allegati in essa richiamati;
3. di autorizzare la Responsabile del Servizio Tecnico comunale alla stipulazione del relativo atto pubblico di trasferimento al Comune di Godiasco della proprietà delle suindicate opere di urbanizzazione.
Comune di Godiasco
(Provincia di Pavia)
SERVIZIO TECNICO
COOPERATIVA EDILIZIA “ROBINSON CASA” Soc. coop. a r.l.
avente sede a Voghera (PV) in Via Plana n. 99
concessionaria di aree per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare
in Comune di Godiasco - località Salice Terme - Via G.Donizetti
OGGETTO: Collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e Relazione per la loro presa in carico da parte del Comune di Godiasco.
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 in data 30 settembre 1981, esecutiva, veniva adottato il progetto di Piano economico per l’edilizia popolare (P.E.E.P.) in Salice Terme, strada Cà dei Mori, Comprensorio n. 3, ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e della legge 22 ottobre 1971 n. 865, redatto dall’Arch. Antonio Bartilucci;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 in data 28 novembre 1981, esecutiva, veniva approvato il primo programma per l’attuazione del Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), Comprensorio n. 3, da realizzarsi in località Salice Terme su aree situate in fregio alla strada comunale Cà dei Mori;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 30 aprile 1982, esecutiva, veniva approvato in via definitiva il Piano di Zona di Edilizia Economico e Popolare in località Salice Terme su aree poste in fregio alla strada comunale Cà dei Mori, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1978 n. 63, redatto dall’Arch. Antonio Bartilucci;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 30 aprile 1981, esecutiva, erano stati approvati gli schemi del testi di convenzione per la cessione in diritto di proprietà e concessione in diritto di superficie di aree incluse nei Piani di Zona per l’e.e.p. nel territorio del Comune di Godiasco ed i criteri per l’assegnazione delle aree;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 in data 30 ottobre 1982, esecutiva, veniva accolta l’istanza della Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” Soc. coop. a r.l., con sede a Voghera (PV) in Piazza Duomo n. 70, rappresentata dal signor Bartilucci Dott. Arch. Antonio in qualità di Presidente, intesa ad ottenere l’assegnazione delle aree del suindicato P.E.E.P. in parte in diritto di superficie ed in parte in diritto di proprietà, per la realizzazione di alloggi, ed approvava l’assegnazione dei lotti di area edificabile;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 in data 2 settembre 1983, esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Ediliza “Robinson Casa” S.c.r.l. per la cessione in diritto di proprietà di un’area inclusa nel vigente P.E.E.P. di cui alla precitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/1982;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 in data 2 settembre 1983, esecutiva, veniva approvata lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. per la cessione in diritto di superficie di un’area inclusa nel vigente P.E.E.P. di cui alla precitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/1982;
- che la convenzione per la cessione in diritto di proprietà dell’area residenziale veniva stipulata fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. in data 19 marzo 1984 a rogito del Dott. Piero Dentone, notaio in Voghera, repertorio n. 73762/16437, registrata a Voghera il 2 aprile 1984 al n. 910, vol. 252, mod. I;
- che la convenzione per la cessione in diritto di superficie dell’area residenziale veniva stipulata fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. in data 19 marzo 1984 a rogito del Dott. Piero Dentone, notaio in Voghera, repertorio n. 73763/16438, registrata a Voghera il 2 aprile 1984 al n. 911, vol. 252, mod. I;
- che con le suindicate convenzioni la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. assumeva a proprio carico l’onere di realizzare direttamente le seguenti opere di urbanizzazione primaria (articolo 3) all’interno del perimetro del P.E.E.P., sulla base di progetti esecutivi approvati dal Comune di Godiasco:
- strade e parcheggi
- rete acquedotto con allacciamento alla rete civica
- rete fognaria distinta per le acque bianche e per le acque nere
- rete telefonica con i relativi pozzetti di ispezione
- rete gas metano
- rete elettrica con le utenze private
- impianto della pubblica illuminazione;
- che dopo l’ultimazione ed il collaudo, le suindicate opere andavano cedute al Comune;
- che le aree di viabilità all’interno del P.E.E.P. sono state denominate dall’Amministrazione Comunale “Via G.Donizetti”;
- che, a seguito di richiesta di collaudo delle opere da parte della Cooperativa Edilizia di cui trattasi, dopo alcuni sopralluoghi effettuati dall’Ufficio Tecnico comunale di Godiasco si determinava con nota prot. n. 2833 in data 20 aprile 2000 che i lavori da realizzare per il completamento delle opere di urbanizzazione nella Via Donizetti erano i seguenti:
sistemazione dei tratti sconnessi con la formazione del sottofondo ghiaioso e stesura del toutvenant, nonché la posa su tutta la superficie pavimentata di uno spessore bitumato di tappetino;
- che conseguentemente gli assegnatari degli alloggi edificati hanno incaricato la Ditta Pecora S.p.a. con sede a Pieve del Cairo ( PV) di eseguire i lavori di asfaltatura della Via Donizetti come richiesto dal Comune di Godiasco;
- che in data 20 luglio 2007 gli assegnatari degli alloggi edificati hanno chiesto al Comune di Godiasco di procedere al collaudo finale delle opere di urbanizzazione primaria e la conseguente cessione delle stesse al Comune;
Tutto ciò premesso
tenuto conto di tutti gli elementi tecnico-amministrativi enunciati in premessa, tenuto conto delle varie constatazioni che sono state effettuate nel corso della visita di collaudo, verificata la buona efficienza delle opere di urbanizzazione primaria realizzate in attuazione del P.E.E.P , valutate le molteplici esigenze emerse durante l’esecuzione dei lavori;
il sottoscritto collaudatore ritiene doversi dare atto della costante e fattiva collaborazione offerta dai soggetti assegnatari degli alloggi nella soluzione dei vari problemi tecnici onde si è potuto conseguire la migliore funzionalità delle opere eseguite.
Dal rigoroso vaglio di tutti i dati emersi dalla visita di collaudo, si ritiene di poter dichiarare, come in effetti col presente atto si dichiara, che i soggetti assegnatari hanno ottemperato in modo sufficientemente corretto, anche se alcune opere non sono state perfettamente eseguite e ultimate, a quanto previsto negli elaborati grafici progettuali facenti parti della convenzione stipulata. Le opere di cui trattasi si dichiarano pertanto collaudate.
Si esprime altresì il favorevole giudizio complessivo per la presa in carico da parte del Comune di Godiasco delle opere di urbanizzazione primaria realizzate nel P.E.E.P. di cui trattasi, in località Salice Terme, costituite da:
viabilità di accesso e interna del P.E.E.P. denominata Via G.Donizetti, aree di parcheggio, le condotte delle acque di fognatura bianche e nere, la rete acquedotto con allacciamento alla rete civica, canalizzazione per la rete telefonica con i relativi pozzetti di ispezione, la rete gas metano, la rete elettrica ENEL, l’impianto della pubblica illuminazione costituito da n. 15 centri luminosi e relative canalizzazioni.
Le aree sulle quali è stata realizzata la viabilità di accesso e interna ed i parcheggi risultano catastalmente già intestate al Comune di Godiasco.
Alla presente relazione si allegano la planimetria in scala 1:1.000 dei luoghi e le certificazioni di visura catastale.
La presente viene trasmessa al Sindaco per gli adempimenti conseguenti.
Godiasco, lì 12 febbraio 2008
LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE
(Dott. Arch. Liliana Volpi)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Approvazione di modifiche al Piano di lottizzazione residenziale di tipo convenzionato denominato «Valletta», ubicato in località Salice Terme, presentato dalla società Madiver S.r.l., non costituenti variante al P.R.G. comunale ai sensi dell’art. 14, comma 12, della legge regionale n. 12/2005.
IL SINDACO
dopo aver annunciato l’argomento iscritto all’ordine del giorno, cede la parola all’Assessore all’urbanistica signor Pietro Bina affinché relazioni sull’argomento.
L’assessore Bina, riassumendo la cronistoria della pratica, riferisce che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 2 febbraio 1990, esecutiva, veniva adottato il progetto di Piano di lottizzazione residenziale denominato “Valletta” situato in Fraz. Salice Terme in località Cà Mori e ricadente in zona residenziale di espansione, presentato dai signori Franchini Giovanni, Franchini Thea e Franchini Maria Rosa e compilato dallo Studio Tecnico Associato Ingegneri Avanzi & Pernetti di Voghera (PV);
- che la Regione Lombardia – Giunta Regionale – Settore al Coordinamento per il Territorio con provvedimento prot. n. 49954 in data 28 novembre 1990 approvava il suindicato P.L.;
- la convenzione di attuazione del P.L. veniva stipulata fra i proponenti ed il Comune di Godiasco, a rogito del Segretario comunale, in data 2 ottobre 1992, rep. n. 1505, registrata a Voghera in data 19 ottobre 1992 al n. 1122 serie 1;
- essendo prevista la scadenza della convenzione alla data del 2 ottobre 2002, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 28 febbraio 2001 veniva autorizzata la proroga fino al 2 giugno 2004 del termine di scadenza della convenzione per l’attuazione del P.L.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30 aprile 2003, esecutiva, veniva approvata una variante del P.L. di che trattasi, non costituente variante al vigente Piano Regolatore comunale;
- che ai soggetti lottizzanti è subentrata nella titolarità del P.L. la società Madiver S.r.l. a seguito di atto di compravendita in data 16 marzo 2005 Repertorio n. 49099 / Raccolta n. 8075 a rogito notaio Dott. Gianluca Catalano con studio in Mede (PV);
- con nota in data 10 gennaio 2008 il signor Vitale Francesco, nato a Cardito (NA) il 10 settembre 1955, in qualità di Presidente della società MAVIDER S.r.l., avente sede a Sannazzaro de’ Burgundi (PV) in Vicolo dell’Isola n. 11, codice fiscale n. 02090440187, chiede al Comune di Godiasco di voler approvare modifiche al Piano di Lottizzazione residenziale “Valletta” riguardanti esclusivamente lo spostamento della linea di confine dei lotti n. 3-4 e n. 7-8 previsti nel P.L., in quanto ai sensi dell’art. 14, comma 12, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. “non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale”.
Le modifiche da apportare ai lotti n. 3, 4, 7, 8 risultano essere le seguenti:
Lotto n. 3 SF da mq. 1000 a mq. 846,10 SC da mq. 200 a mq. 169,22
Lotto n. 4 SF da mq. 1000 a mq. 866,05 SC da mq. 200 a mq. 173,21
Lotto n. 7 SF da mq. 1000 a mq. 1153,90 SC da mq. 200 a mq. 230,78
Lotto n. 8 SF da mq. 1483 a mq. 1616,95 SC da mq. 296 a mq. 323,39
e non hanno subito alcuna modifica le volumetrie previste per i singoli lotti; conseguentemente la sommatoria della superficie fondiaria, della superficie di calpestio e del volume non hanno subito modificazioni.
Terminata l’esposizione, il Sindaco dichiara aperta la discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore all’urbanistica;
Premesso che il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 28 gennaio 1994 ed approvato in revisione del vigente modificato d’ufficio dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale n. VI/42090 in data 19 marzo 1999;
Visti gli elaborati relativi alle modifiche al Piano di lottizzazione residenziale di tipo convenzionato denominato «Valletta», redatti in data 10 gennaio 2008 dal Dott. Arch. Matteo Albasi con studio professionale ubicato a Salice Terme in Viale delle Terme n. 53, su incarico della proprietà in oggetto, come di seguito indicati:
§ Tavola 1 – Planimetrie P.L.: stato approvato, confronto, modificato in scala 1:500
§ Allegato “A”: Estratto di mappa catastale – Estratto di P.R.G. in scala 1:2000
§ Allegato “B”: Relazione illustrativa
§ Allegato “C”: Titolo di proprietà
§ Allegato “D”: Tabelle dei lotti P.L. Valletta
Considerato che le modificazioni proposte risultano conforme alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune, del Regolamento Edilizio comunale e del Regolamento di igiene;
Precisato che le aree su cui insiste il piano attuativo non contengono beni o luoghi rientranti nei casi soggetti a vincolo culturale o ambientale, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato l’art. 42, comma 2 lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del Servizio Tecnico comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti dieci favorevoli, nessuno contrario ed uno astenuto (Curti), espressi per alzata di mano, essendo undici i presenti e dieci i votanti:
D E L I B E R A
1.- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.- di accogliere l’istanza della società Madiver S.r.l. e di approvare le modificazioni al Piano di lottizzazione residenziale di iniziativa privata denominato “Valletta” ubicato a Salice Terme in località Cà Mori evidenziate nella premessa del presente atto, negli elaborati compilati dal Dott. Arch. Matteo Albasi e distinti nella premessa del presente atto deliberativo;
3.- di dare atto che le suindicate modificazioni non costituiscono variante al vigente Piano Regolatore Generale comunale;
4.- di demandare alla responsabile del Servizio Tecnico comunale gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Costituzione di servitù passiva sull’area di proprietà comunale adiacente al peso pubblico nel capoluogo, finalizzata alla concessione di un passo carraio alla ditta Legnami Malaspina S.n.c. in sostituzione di quello preesistente.
Relaziona l’assessore signor Pietro Bina.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la ditta “Legnami Malaspina S.n.c. di Malaspina Sergio & C.” a seguito di lavori edilizi eseguiti sull’area dell’azienda ubicata in Godiasco capoluogo, autorizzati da questo Comune, ha chiuso un proprio passo carraio che accedeva a Viale Fratelli Pedemonti;
Che detto accesso alla proprietà risultava confermato nell’atto di permuta di terreni stipulato in data 19 marzo 2002 fra il Comune di Godiasco e la ditta Legnami Malaspina S.n.c., a rogito del notaio Dott. Maurizio De Blasi in Voghera, n. 42545 di repertorio – n. 10722 di raccolta, come di seguito riportato:
« – l’accesso alla proprietà “Legnami Malaspina Snc di Malaspina Sergio e C.” avviene dal viale Pedemonti e dal viale Monsignor Albera – viale Montale, come sinora praticato. » ;
Tenuto presente che nei mesi scorsi questa Amministrazione Comunale ha realizzato una rotatoria stradale di ragguardevoli dimensioni in prossimità della proprietà Malaspina con un accesso dalla rotatoria all’area comunale a servizio del peso pubblico;
Vista la nota in data 14 dicembre 2007 con la quale il legale rappresentante della Ditta Malaspina chiede a questa Amministrazione Comunale l’autorizzazione per aprire un nuovo passo carraio per l’accesso all’azienda, in sostituzione di quello preesistente, della larghezza di metri lineari 8,00 in modo da consentire il transito degli automezzi articolati, con accesso sull’area comunale ove è situato il peso pubblico e quindi col successivo sbocco viario sulla rotatoria di Viale Fratelli Pedemonti, impegnandosi a sostenere a proprio carico le spese per la sistemazione del piano viario del passo carraio e per l’apposizione della segnaletica stradale occorrente a norma del vigente Codice della Strada;
Ritenuto che, nell’argomento in trattazione, si tratta della costituzione su un’area pubblica comunale di una servitù passiva a favore della ditta Malaspina in sostituzione del preesistente passo carraio eliminato dalla ditta medesima a seguito di lavori di sistemazione della proprietà, non più con accesso diretto sul viale ma su un’area comunale che, a sua volta, dispone di un accesso sul viale;
Ritenuto di accogliere l’istanza e di autorizzare la costituzione della servitù di passo carraio;
Riconosciuta la propria competenza a deliberare nella materia in oggetto, ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera l), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del Servizio Tecnico comunale sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Uditi i seguenti interventi:
- il consigliere Sorrentino Alberto, capogruppo della minoranza, chiede chiarimenti in ordine alla onerosità o gratuità della concessione;
- l’assessore relatore Bina esprime l’avviso che debba essere fissato un corrispettivo per il Comune;
- il Sindaco dice che l’Amministrazione Comunale deve sempre favorire le attività economiche presenti sul territorio e che la concessione della servitù di passo carraio non sminuisce il valore dell’area del peso pubblico né gli arreca alcun danno;
- il consigliere Sorrentino replica che la ditta concessionaria debba corrispondere al Comune una somma non certo simbolica e che venga posto a suo carico la spesa inerente la manutenzione della striscia di strada utilizzata per il transito degli autoveicoli, che ricorrerà periodicamente in futuro;
- il Sindaco propone di dare mandato alla Giunta Comunale di quantificare l’ammontare del corrispettivo da porre a carico della ditta Malaspina che, dopo un breve dibattito, viene convenuto in un importo non inferiore ad euro 1.000,00 (mille/00);
All’unanimità di voti resi in forma di legge:
D E L I B E R A
1. di autorizzare la costituzione di una servitù passiva in Godiasco capoluogo a favore della ditta “Legnami Malaspina S.n.c. di Malaspina Sergio & C.” sull’area di proprietà comunale a servizio del peso pubblico la quale, a sua volta, dispone di un accesso sulla rotatoria stradale di Viale Fratelli Pedemonti, finalizzata alla concessione alla ditta di un nuovo passo carraio in sostituzione di quello preesistente che aveva accesso diretto sul Viale;
2. di allegare alla presente deliberazione la planimetria del luogo con evidenziata l’area assoggettata a servitù di passaggio;
3. di dare mandato alla Giunta Comunale di quantificare l’ammontare del corrispettivo “una tantum” da corrispondere al Comune e da porre a carico della ditta Malaspina che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore all’ammontare di euro 1.000,00 (mille/00);
4. di dare atto che tutte le spese attinenti alla sistemazione del piano viario del nuovo passo carraio sull’area comunale, alla periodica manutenzione del medesimo ed alla collocazione della segnaletica stradale occorrente a norma del vigente Codice della Strada per segnalare l’accesso all’azienda di legnami di che trattasi, saranno sostenute dalla ditta Legnami Malaspina che si obbliga in tal senso per tutta la durata temporale della servitù di passaggio.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti resi all’unanimità per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): determinazione della misura delle aliquote e della detrazione d’imposta per l’anno 2008.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificati dall’art. 3, commi 53 e 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i quali prevedono ai fini dell’applicazione dell’imposta sugli immobili (I.C.I.) che :
a) l’aliquota, entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;
b) l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’Ufficio Tecnico comunale;
c) l’aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che svolgono attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;
d) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è riconosciuta una detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in lire 200.000 (euro 103,29), rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
e) la detrazione obbligatoria di lire 200.000 (euro 103,29), in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d), può essere elevata fino a lire 500.000 (euro 258,23) ovvero, in alternativa, l’imposta può essere ridotta fino al 50 per cento, semprechè sia rispettato l’equilibrio economico del bilancio;
Visti gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, recanti modifiche alla disciplina dell’I.C.I. (articoli 3, 5 commi 3 e 5, 8 comma 3, 13 comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) e l’attribuzione ai Comuni della potestà regolamentare in materia di I.C.I.;
Visto l’art. 1, commi 156-169-173, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) che ha modificato, integrato o soppresso alcune norme del precitato D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, disponendo che:
▪ la competenza a deliberare le aliquote dell’I.C.I. è del Consiglio Comunale (art. 6, comma 1, primo periodo);
▪ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
▪ il comma 4 dell’art. 5 è abrogato;
▪ l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per la quale è dovuta l’imposta, si intende per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (art. 8, comma 2);
Visto l’art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, integrando l’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha istituito una ulteriore detrazione dall’I.C.I. pari all’ 1,33 per mille della base imponibile per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, detrazione comunque non superiore a 200 euro;
Visto l’art. 172, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, il quale prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale è determinata, per l’anno successivo, la misura delle aliquote d’imposta;
Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2008 è stato differito al 31 marzo 2008 con decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2007;
Considerata la necessità di stabilire la misura delle aliquote I.C.I. da applicare per l’anno 2008, stante l’urgenza di definire il gettito presunto da iscrivere nel bilancio di previsione per assicurarne l’equilibrio economico-finanziario;
Verificato che per l’anno 2007 il gettito del tributo, in base ai calcoli effettuati sui dati forniti dalla Concessionaria della riscossione delle imposte ESATRI s.p.a., ammonta ad euro 940.000,00 mediante l’applicazione dell’aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e dell’aliquota del 6,0 per mille per tutti gli altri immobili;
Dato atto che la contrazione delle entrate ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare sia i minori trasferimenti statali sia l’aumento fisiologico della spesa;
Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire nell’anno 2008, impongono di confermare le aliquote già in vigore nell’anno precedente al fine di assicurare almeno lo stesso gettito del tributo;
Riconosciuta la propria competenza a deliberare in materia (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992);
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Uditi gli interventi del Sindaco e dei consiglieri di seguito indicati:
- il Sindaco preannuncia che nella prossima adunanza del Consiglio Comunale, prima dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2008, verrà sottoposta all’esame del Consiglio una modifica al vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. al fine di introdurre nel testo l’esenzione dall’imposta della durata decennale per i proprietari di immobili localizzati in “centro storico” che provvedano alla ristrutturazione e/o al recupero di alloggi o alla realizzazione di autorimesse o posti-auto. Elenca quindi le diverse zone, ubicate anche nelle Frazioni comunali, individuate nel vigente P.R.G. comunale quale “centro storico” e che potranno essere interessate dal provvedimento. Comunica l’intendimento di demandare alla Commissione Edilizia comunale, opportunamente integrata da un tecnico designato dal Gruppo consiliare della minoranza, di valutare le tipologie di lavori che potranno beneficiare dell’esenzione dall’imposta e quindi l’ammissibilità delle istanze;
- il consigliere Sorrentino Alberto capogruppo della minoranza si dichiara favorevole alla proposta formulata dal Sindaco, applicabile a suo avviso anche in zone diverse da quelle classificate a “centro storico”, purchè non vengano introdotte deroghe o ampliamenti di volumetrie rispetto ai fabbricati esistenti; in considerazione del fatto che quest’anno si applicherà la ulteriore detrazione dall’imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, stabilita con la legge finanziaria 2008, il Gruppo della minoranza quest’anno non chiede una riduzione delle aliquote d’imposta;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1.- di determinare per l’anno 2008 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura di seguito indicata:
5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
6,0 per mille per tutti gli altri immobili;
2.- di stabilire l’importo della detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura indifferenziata di Euro 103,29=;
3.- di comunicare copia della presente deliberazione al dipendente Responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’I.C.I. per gli adempimenti esecutivi di competenza.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti resi all’unanimità per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Determinazione dell’aliquota della addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l’anno 2008.
Relaziona il Sindaco signor Angelo Deantoni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 istitutivo della addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con decorrenza dal 1° gennaio 1999, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 1, comma 142);
VISTO il Regolamento per l’applicazione della addizionale comunale all’IRPEF adottato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 in data 20 aprile 2007, esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, che all’art. 1 commi 2, 3, 4 recita:
« 2. L’aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all’IRPEF è deliberata annualmente, entro il limite massimo stabilito dalla legge ed entro i termini previsti da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con apposito provvedimento dell’organo consiliare da allegare al bilancio medesimo, ai sensi dell’articolo 172 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per l’anno 2007 l’aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all’IRPEF è determinata nella misura di 0,2 (zerovirgoladue) punti percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF.
4. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e dell’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. »
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2008 è stato differito al 31 marzo 2008 con decreto del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2007;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 20 aprile 2007, esecutiva, con cui venne determinata la variazione dell’aliquota cosiddetta “addizionale opzionale”di compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2007 nella misura di 0,2 punti percentuali;
CONSIDERATO che il gettito dell’addizionale comunale di cui trattasi è stato stimato per l’anno 2007 in euro 72.000,00 e che tale entrata non è più ritenuta sufficiente per assicurare il pareggio del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 e quindi l’equilibrio economico-finanziario del medesimo, in quanto la contrazione delle entrate, i tagli previsti dalla vigente normativa statale in materia di finanza locale e l’andamento dell’inflazione impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare sia i minori trasferimenti statali sia l’aumento fisiologico della spesa e per garantire, in relazione ai programmi amministrativi, la qualità e quantità dei servizi in atto;
CONSIDERATO altresì che negli ultimi tempi al Comune sono stati posti a carico oneri imprevisti attinenti a funzioni di tutela minorile da parte dell’Autorità Giudiziaria, comportanti una gravosa spesa annuale, cui occorre far fronte col reperimento di significative maggiori risorse di bilancio;
RESO edotto dell’ammontare della maggiore spesa corrente annua a carico del bilancio rispetto agli esercizi precedenti, per far fronte a tali adempimenti assistenziali obbligatori;
RITENUTO quindi di aumentare di 0,2 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale in argomento, elevandone la misura dal 2 al 4 per mille sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF;
RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare in materia, ai sensi dell’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e dell’art. 42, comma 2, del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
UDITO l’intervento del consigliere Sorrentino Alberto, capogruppo della minoranza, col quale si esprime contrarietà alla proposta di aumentare l’aliquota del tributo di cui trattasi perché ritenuta poco seria in quanto l’Amministrazione dovrebbe trovare altre strade per conseguire gli equilibri del bilancio, per esempio utilizzare al meglio il cosiddetto “tesoretto” frutto della alienazione delle azioni di Terme di Salice S.p.a. mediante un investimento finanziario redditizio della somma giacente nella cassa comunale; rimprovera il fatto che questa Amministrazione mentre da un lato introduce per il 2008 agevolazioni sull’I.C.I., dall’altro appesantisce la tassazione sui redditi ai fini IRPEF;
UDITA la risposta del Sindaco con cui si fa notare che l’aliquota dell’addizionale comunale proposta da questa Amministrazione è nella media di quelle applicate nei Comuni limitrofi e che l’aumento proposto è certamente pesante per i contribuenti ma inevitabile, come esplicitato in precedenza;
CON VOTI nove favorevoli e due contrari (Sorrentino e Curti), espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1.- di stabilire per l’anno 2008 la variazione dell’aliquota “opzionale” di compartecipazione all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni, nella misura di 0,4 punti percentuali (diconsi zerovirgolaquattro per cento), ossia in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto alla misura applicata nell’anno precedente;
2.- di approvare conseguentemente la modificazione dell’art. 1, comma 3, del vigente Regolamento per l’applicazione della addizionale comunale all’IRPEF il quale risulterà nel testo seguente:
« 3. Per l’anno 2008 l’aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all’IRPEF è determinata nella misura di 0,4 (zerovirgolaquattro) punti percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF. »;
3.- di comunicare copia della presente deliberazione al dipendente responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti esecutivi di competenza;
4.- di comunicare altresì copia del presente atto deliberativo al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti nove favorevoli e due contrari (Sorrentino e Curti), resi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale. Provvedimenti di copertura finanziaria per
l’anno 2008 .
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983 n. 131, dispone che i Comuni devono adottare, non oltre la data della deliberazione del bilancio, apposite deliberazioni in materia di servizi pubblici a domanda individuale al fine di:
1) individuare i costi di ciascun servizio con riferimento alle somme previste nel bilancio;
2) stabilire la misura percentuale imputabile al singolo servizio, nel caso di costi riferiti a più servizi;
3) determinare il costo previsto per ciascun servizio, comprendendo gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature (art. 45, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 19, decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342);
4) approvare le tariffe e le contribuzioni a carico degli utenti di ciascun servizio, per assicurare la copertura finanziaria nella misura non inferiore al trentasei per cento del costo complessivo di tutti i servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal Comune; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare (art. 19, comma 4, lettera a), del D.lgs 15 settembre 1997, n. 342);
Visto che sono esclusi dalle anzidette disposizioni i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all’inserimento sociale degli handicappati, quelli già assoggettati dalle vigenti norme alla corresponsione di tasse, di diritti o alla disciplina dei prezzi amministrati, nonché i servizi di trasporto pubblico;
Visto il decreto 31 dicembre 1983 del Ministero dell’Interno (G.U. n. 16 del 17 gennaio 1984) il quale stabilisce che “per i servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale”;
Visto l’art. 172, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, i proventi tariffari dei servizi a domanda individuale, nonché il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
Considerata la necessità di confermare per l’anno 2008 le tariffe già in vigore nell’anno 2007 per assicurare un gettito sufficiente a far fronte alle accresciute esigenze di gestione ed al fine di non pregiudicare l’equilibrio economico e finanziario del bilancio comunale;
Visto che il termine per deliberare il bilancio di previsione (e conseguentemente le tariffe per i servizi locali) da parte degli enti locali, per l’anno 2008, è stato differito al 31 marzo 2008 con decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2007;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs 23 marzo 1998 n. 56, il quale stabilisce che “i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;
Visto l’art. 42, comma 2 lettera f) , del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che riserva all’organo consiliare la competenza a deliberare in materia di “disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;
Visto l’art. 8 dello Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1.- di dare atto che i servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente da questo Comune per l’anno 2008 sono individuati nell’elenco sotto riportato;
2.- di approvare per l’anno finanziario 2008 le seguenti tariffe e contribuzioni a carico degli utenti di ciascun servizio pubblico a domanda individuale:
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Riguarda gli alunni che frequentano: la Scuola Materna Statale “E.Diviani” in Salice Terme
la Scuola Elementare Statale “G.Guado” in Salice Terme
la Scuola Elementare Statale “G.Marconi” in Godiasco capol.
tariffa unitaria per alunno residente euro 3,50 (per ogni pasto)
tariffa unitaria per alunno non-residente euro 4,00 (per ogni pasto)
tariffa unitaria per due o più figli residenti euro 2,50 (per ogni pasto)
costo complessivo del servizio stimato in euro 63.000,00
entrata da contribuzione degli utenti stimata in euro 54.800,00
SERVIZIO DI PESO PUBBLICO
tariffa unitaria euro 1,50 (per pesata)
costo complessivo del servizio stimato in euro 3.553,00
entrata da contribuzione degli utenti stimata in euro 3.000,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI ANZIANI E MINORI
contribuzione al servizio in proporzione al reddito
costo complessivo del servizio stimato in euro 8.000,00
entrata da contribuzione degli utenti stimata in euro 0,00
Totale costi = euro 74.553,00
Totale entrata = euro 57.800,00
3.- di dare atto che il costo complessivo di competenza dell’anno 2008 risulta finanziato da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente destinate nella misura del 77,53 per cento;
4.- di comunicare copia della presente deliberazione ai responsabili dei Servizi interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza, a termini di legge e delle disposizioni statutarie e regolamentari.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- All’unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
OGGETTO: Approvazione del programma annuale 2008 per l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca e di consulenze a soggetti estranei all’Amministrazione (art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007 n. 244).
Il Segretario comunale, su invito del Sindaco, relaziona sull’argomento iscritto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 prevede che l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all’Amministrazione possa avvenire solo sulla base e nell’ambito di un apposito programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- che il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, nel disciplinare i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento degli incarichi predetti, ribadisce che tali affidamenti possono avvenire solo nell’ambito dell’apposito programma approvato dal Consiglio Comunale;
- che è divenuta dunque imprescindibile la predisposizione ed approvazione del predetto programma;
- che, in merito a ciò, è stata effettuata dagli Uffici comunali una attenta disamina e valutazione delle effettive esigenze da soddisfare, nonché dei costi approssimativi e della fattibilità amministrativa e tecnica, oltre che dell’opportunità, dell’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all’Ente;
Visto il programma annuale 2008 predisposti dagli Uffici, allegati al presente atto;
Ritenuto tale documento congruo al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze manifestate dall’Amministrazione;
Considerato che il finanziamento degli incarichi trova specifica indicazione negli appostamenti di bilancio;
Richiamato l’art. 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto l’art. 3, comma 55, della precitata legge n. 244/2007 e riconosciuta pertanto la competenza del Consiglio comunale all’approvazione del programma in parola;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Affari Generali ed alla regolarità contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti nove favorevoli, nessuno contrario e due astenuti (Sorrentino e Curti), essendo undici i presenti e nove i votanti, espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1. di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il programma annuale 2008 delle consulenze e degli incarichi di studio o di ricerca che potranno essere conferiti a soggetti esterni all’Amministrazione, documento che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il programma annuale potrà essere oggetto di revisione.
3. di autorizzare gli incarichi esterni di cui al programma approvato con la presente deliberazione, con l’osservanza dei criteri e della procedura stabiliti all’art. 29 del vigente Regolamento comunale di organizzazione dei servizi e degli uffici;
4. di autorizzare gli stanziamenti delle conseguenti spese nei pertinenti interventi del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008;
5. di dare atto che per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 vengono autorizzate, per ciascun intervento, spese non superiori a quelle indicate al precedente punto 3 e che, ai sensi dell’art. 171, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000 le somme autorizzate verranno aggiornate annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti nove favorevoli, nessuno contrario e due astenuti (Sorrentino e Curti), essendo undici i presenti e nove i votanti, espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
(Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 21 febbraio 2008)
Programma annuale 2008 delle consulenze e degli incarichi di studio o di ricerca che potranno essere conferiti a soggetti esterni all’Amministrazione.
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI ED AFFARI GENERALI
1. Incarico professionale ad un avvocato iscritto all’Ordine, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile e secondo le norme di della disciplina professionale forense, per attività di consulenza giuridica stragiudiziale degli amministratori comunali e degli uffici comunali in materia di urbanistica, edilizia, patrimonio dell’ente, tutela ambientale ed appalti, da espletare per la durata di un anno.
Importo stimato: € 3.500,00 oltre ad I.V.A.
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.02.03
2. Incarico professionale ad uno Studio Legale, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, per attività di consulenza tecnico-giuridica degli amministratori comunali in materia di diritto commerciale, diritto delle società per azioni, contrattualistica, partecipazione e dismissione azionaria del Comune nella società Terme di Salice S.p.a., da espletare occasionalmente ed in caso di necessità.
Importo stimato: € 25.000,00 oltre ad I.V.A.
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.02.03
SERVIZIO TECNICO
1. Incarico professionale ad un ingegnere o architetto iscritto al rispettivo Ordine, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, per attività di consulenza in materia urbanistica ed edilizia degli amministratori comunali e dell’Ufficio Tecnico comunale, da espletare per la durata di un anno.
Importo stimato: € 21.500,00 oltre ad I.V.A.
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.06.03
2. Incarico professionale di studio e/o di ricerca, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, su particolari temi inerenti alla tutela e salvaguardia del territorio e dell’ambiente, al decoro degli abitati, all’incremento delle aree piantumate con essenze arboree, da espletare occasionalmente ed in caso di necessità.
Importo stimato: € 4.000,00 oltre ad I.V.A.
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.06.03
SERVIZIO TRIBUTI
1. Incarico professionale ad un commercialista iscritto all’Ordine, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, per attività di consulenza in materia tributaria ed assistenza degli amministratori comunali e dell’Ufficio Tributi del Comune, da espletare occasionalmente ed in caso di necessità.
Importo stimato: € 3.500,00 oltre ad I.V.A
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.04.03
SERVIZIO COMMERCIO
1. Incarico professionale ad uno Studio di Ricerca e Pianificazione in materia amministrativa- commerciale e valenza turistica (insediamenti di attività commerciali, evoluzione di attività produttive, mercati, pubblici esercizi, rivendite di giornali, parrucchieri, estetisti, piani di servizi, piani commerciali, indagini sociologiche), ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, per attività di consulenza ed assistenza degli amministratori comunali e dell’Ufficio Commercio del Comune, da espletare occasionalmente ed in caso di necessità.
Importo stimato: € 2.500,00 oltre ad I.V.A
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.02.03
TOTALE: Euro 60.000,00 oltre al contr. integr. previd. 2% ed all’I.V.A. 20% = Euro 73.440,00
********************************************************** STOP **************
Si parlava di cose importanti, ma tant'è.
E' stato eletto il nuovo Difensore Civico, persona che noi non conosciamo. Avrebbe magari potuto essere presente per farsi vedere, per dire qualche parola, ma non ha ritenuto opportuno. Avrà forse avuto le sue buone ragioni, altrimenti sarebbe stato uno sgarbo.
Il punto clou della serata è stato l'argomento "addizionale IRPEF". L'amministrazione ha proposto ed approvato il raddoppio allo 0,4 per un maggiore incasso di circa 75.000 euro. La motivazione principale addotta è una spesa straordinaria (pluriennale) di solidarietà di 55.000 euro. Noi abbiamo detto che era improprio aumentare l'addizionale (voce generica) per un provvedimento specifico. Abbiamo proposto di lasciare l'IRPEF ferma, e dall'anno prox introdurre una tassa di scopo "per la solidarietà" per finanziare tutte le spese affrontate sull'argomento: rette della casa di riposo, mensa scolastica, contributi vari per non abbienti ecc.
Una specifica voce in bilancio a fronte di una specifica esigenza, irrinunciabile, come la solidarietà. L'importante è che le cose siano impostate in modochiaro e trasparente. Ovviamente nulla.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco.
IL SINDACO
comunica al Consiglio che, a seguito della nomina del consigliere Serra Roberto ad Assessore comunale, il medesimo è cessato dalle funzioni di Consigliere capogruppo della lista “Progredire Insieme” e che le medesime funzioni sono state demandate al consigliere comunale GUADO MARILINDA.
Poiché nessun consigliere ha chiesto la parola per intervenire, il Sindaco dichiara che il Consiglio ha preso atto della comunicazione.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali della seduta consiliare tenutasi il 27 novembre 2007;
Rilevato che gli stessi riproducono fedelmente l’andamento della seduta, gli argomenti, le discussioni e le votazioni che seguirono ad ogni proposta di deliberazione;
Dato atto che nessun consigliere ha chiesto la parola per intervenire;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Segretario comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti undici favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo undici i presenti e i votanti:
D E L I B E R A
di dare per letti e di approvare nel testo in cui sono stati redatti i verbali della seduta consiliare tenutasi in data 27 novembre 2007 contrassegnati dal n. 39 al n. 47 compreso.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Nomina del Difensore civico a seguito di dimissioni dalla carica rassegnate dal signor Sala Faustino e successivo decesso dello stesso.
IL SINDACO
riferisce che il signor Sala Rag. Faustino, Difensore civico nominato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 in data 2 luglio 2004, con lettera in data 14 novembre 2007 rassegnò le dimissioni dalla carica per motivi di salute, ritenendo di non essere più in grado di attendere alle funzioni affidategli. Purtroppo in data 4 gennaio 2008 il medesimo è deceduto.
Il Sindaco ne elogia l’operato, la correttezza istituzionale, l’apprezzamento dei cittadini e la fattiva collaborazione dimostrata nei confronti di questa Amministrazione e chiede ai consiglieri ed a tutti i presenti nell’aula di alzarsi in piedi e di osservare un minuto di silenzio in memoria del defunto.
Ripresi i lavori, il Sindaco fa presente che bisogna provvedere alla nomina del nuovo Difensore civico e che la nomina, ai sensi dell’art. 46, terzo comma, dello statuto comunale, deve avvenire a maggioranza assoluta dei propri componenti ed a scrutinio segreto.
Egli propone per la carica di Difensore civico il signor Brugi Dott. Corrado, nato a Bologna il 30 maggio 1937 e residente a Godiasco (PV) – Località Salice Terme in Viale degli Ibiscus n. 48, ex agente generale di una nota compagnia di assicurazioni nella agenzia di Voghera (PV), collocato a riposo nel 2003, avente il titolo di studio di laurea in Scienze Politiche, in possesso dei requisiti stabiliti nel sopra citato art. 46 dello statuto.
Dà quindi lettura del “curriculum vitae” del candidato proposto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita l’esposizione del Sindaco;
Udito l’intervento del consigliere capogruppo della minoranza Sorrentino Alberto, il quale fa rilevare che, come già dal medesimo fatto osservare nella precedente occasione avanti questo Consiglio Comunale, la proposta del nominativo del Difensore civico dovrebbe a suo avviso essere posta con la presentazione di una rosa di candidati fra i quali dovrebbe comparire anche il candidato espresso dalla minoranza consiliare, ma che anche questa volta non si è tenuto conto del ruolo della minoranza e di ciò si rammarica;
Visto l’art. 11 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante norme sul Difensore civico;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
Dovendosi procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, vengono distribuite le schede per la votazione e sono scelti a scrutatori i consiglieri comunali Finocchio Roberto e Curti Graziano, quest’ultimo del gruppo della minoranza.
Procedutosi alla votazione per schede segrete, si ha il seguente risultato, debitamente riscontrato dai consiglieri scrutatori:
Presenti: n° 11
Votanti: n° 11
Astenuti: nessuno
Il signor Brugi Corrado ha ottenuto n. 9 voti
Schede bianche: n. 2
Schede nulle: nessuna
Dopo l’effettuato riscontro e verifica le schede vengono distrutte.
Dopo di che,
IL SINDACO
Visto l’esito della votazione;
P R O C L A M A
eletto alla carica di Difensore civico del Comune di Godiasco il signor Brugi Dott. Corrado, ai sensi dell’art. 46 dello statuto comunale.
Dà atto che il Difensore civico rimane in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio Comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere al mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.
S U C C E S S I V A M E N T E
- Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione del presente atto;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti nove favorevoli e due astenuti (Sorrentino e Curti), resi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Adozione del catasto relativo ai soprassuoli del Comune già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353.
Relaziona l’assessore signor Pietro Bina.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
– che la legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000, all’art. 10 comma 2 stabilisce che “i Comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dai rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente.”;
e all’art. 10, comma 1, stabilisce che “le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. E’ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziare pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalle regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”;
– che la Regione Lombardia ha approvato il Piano per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/15534 del 12 dicembre 2003, successivamente modificato ed aggiornato con deliberazione della G.R. n. 8\3949 del 27 dicembre 2006;
Considerato che nel territorio del Comune di Godiasco si sono verificati incendi boschivi:
in data 6-7 agosto 2003 in Località Piumesana e in data 5 luglio 2004 in Località Belvedere, come da comunicazioni del Ministero delle Politiche Agricole Forestale – Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Godiasco prot. n. 587 in data 12.08.2003 e prot. n. 553 in data 6.07.2004;
Che i soprassuoli percorsi dal fuoco sono stati i seguenti:
- in Località Piumesana in data 6-7 agosto 2003,
Catasto Foglio 23° - mappali n. 48, 49, 43, 53, 238, 239, 237, 236, 235, 234 parzialmente bruciati; Catasto Foglio 23° - mappali n. 233, 232, 231, 230, 226, 224, 227, 229, 228, 51, 334, 52, 54, 40, 41, 42, 44, 50 totalmente bruciati; per un superficie di ettari 9,00 ;
- in Località Belvedere in data 5 luglio 2004,
Catasto Foglio 7° - mappale n. 147 totalmente bruciato per una superficie di ettari 0,30 ;
Tutto ciò premesso, ritenuto di adempiere ai disposti della legge-quadro in materia di incendi boschivi sopra richiamati;
Visto l’art. 42, comma 2, lettera b), del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del Servizio Tecnico comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1. di adottare, come adotta, il catasto comunale relativo ai soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge–quadro in materia di incendi boschivi”;
2. che il suindicato catasto comunale comprende i terreni come di seguito indicati:
* in Località Piumesana
Catasto Foglio 23° - mappali n. 48, 49, 43, 53, 238, 239, 237, 236, 235, 234 parzialmente bruciati;
Catasto Foglio 23° - mappali n. 233, 232, 231, 230, 226, 224, 227, 229, 228, 51, 334, 52, 54, 40, 41, 42, 44, 50 totalmente bruciati; per un superficie di ettari 9,00 ;
* in Località Belvedere
Catasto Foglio 7° - mappale n. 147 totalmente bruciato per una superficie di ettari 0,30 ;
come individuati nella planimetria catastale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di aggiornare annualmente il presente catasto comunale;
4. di pubblicare per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio comunale l’elenco dei predetti soprassuoli al fine di acquisire eventuali osservazioni; decorso tale termine, valutate le eventuali osservazioni presentate, si procederà entro i successivi 60 giorni all’approvazione degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni catastali;
5. di trasmettere alla Prefettura di Pavia, al termine dell’iter procedurale, copia degli atti deliberativi adottati con allegata documentazione catastale.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- All’unanimità di voti espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Presa in carico da parte del Comune delle opere di urbanizzazione primaria relative al P.E.E.P. realizzato dalla Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” Soc. coop. a r.l. in località Salice Terme in Via G.Donizetti.
IL SINDACO
dopo aver annunciato l’argomento iscritto all’ordine del giorno, cede la parola all’assessore signor Pietro Bina affinché relazioni sull’argomento.
L’assessore Bina riferisce, riassumendo la cronistoria della pratica, che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 in data 30 settembre 1981, esecutiva, veniva adottato il progetto di Piano economico per l’edilizia popolare (P.E.E.P.) in Salice Terme, strada Cà dei Mori, Comprensorio n. 3, ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e della legge 22 ottobre 1971 n. 865, redatto dall’Arch. Antonio Bartilucci libero professionista;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 in data 28 novembre 1981, esecutiva, veniva approvato il primo programma per l’attuazione del Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), Comprensorio n. 3, da realizzarsi in località Salice Terme su aree situate in fregio alla strada comunale Cà dei Mori;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 30 aprile 1982, esecutiva, veniva approvato in via definitiva il Piano di Zona di Edilizia Economica e Popolare in località Salice Terme su aree poste in fregio alla strada comunale Cà dei Mori, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1978 n. 63, redatto dall’Arch. Antonio Bartilucci;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 30 aprile 1981, esecutiva, erano stati approvati gli schemi del testi di convenzione per la cessione in diritto di proprietà e concessione in diritto di superficie di aree incluse nei Piani di Zona per l’e.e.p. nel territorio del Comune di Godiasco ed i criteri per l’assegnazione delle aree;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 in data 30 ottobre 1982, esecutiva, veniva accolta l’istanza della Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” Soc. coop. a r.l., con sede a Voghera (PV) in Piazza Duomo n. 70, rappresentata dal signor Bartilucci Dott. Arch. Antonio in qualità di Presidente, intesa ad ottenere l’assegnazione delle aree del suindicato P.E.E.P. in parte in diritto di superficie ed in parte in diritto di proprietà, per la realizzazione di alloggi, ed approvava l’assegnazione dei lotti di area edificabile;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 in data 2 settembre 1983, esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Ediliza “Robinson Casa” S.c.r.l. per la cessione in diritto di proprietà di un’area inclusa nel vigente P.E.E.P. di cui alla precitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/1982;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 in data 2 settembre 1983, esecutiva, veniva approvata lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. per la cessione in diritto di superficie di un’area inclusa nel vigente P.E.E.P. di cui alla precitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/1982;
- la convenzione per la cessione in diritto di proprietà dell’area residenziale veniva stipulata fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. in data 19 marzo 1984 a rogito del Dott. Piero Dentone, notaio in Voghera, repertorio n. 73762/16437, registrata a Voghera il 2 aprile 1984 al n. 910, vol. 252, mod. I;
- la convenzione per la cessione in diritto di superficie dell’area residenziale veniva stipulata fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. in data 19 marzo 1984 a rogito del Dott. Piero Dentone, notaio in Voghera, repertorio n. 73763/16438, registrata a Voghera il 2 aprile 1984 al n. 911, vol. 252, mod. I;
- con le suindicate convenzioni la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. assumeva a proprio carico l’onere di realizzare direttamente le seguenti opere di urbanizzazione primaria (articolo 3) all’interno del perimetro del P.E.E.P., sulla base di progetti esecutivi approvati dal Comune di Godiasco:
- strade e parcheggi
- rete acquedotto con allacciamento alla rete civica
- rete fognaria distinta per le acque bianche e per le acque nere
- rete telefonica con i relativi pozzetti di ispezione
- rete gas metano
- rete elettrica con le utenze private
- impianto della pubblica illuminazione;
- dopo l’ultimazione ed il collaudo, le suindicate opere andavano cedute al Comune;
- le aree della viabilità di accesso e all’interno del P.E.E.P. di cui trattasi sono state denominate dall’ Amministrazione Comunale “Via G.Donizetti” e sia la stessa via che le aree di parcheggio risultano catastalmente già intestate al Comune di Godiasco;
- a seguito di richiesta di collaudo delle opere da parte della Cooperativa Edilizia di cui trattasi, l’Amministrazione Comunale ha preteso e formalizzato con nota prot. n. 2833 in data 20 aprile 2000 che venissero completate le opere di urbanizzazione attinenti la sistemazione dell’asfalto della viabilità interna e che conseguentemente gli assegnatari degli alloggi edificati hanno provveduto a proprie cura e spese a far eseguire i lavori di riasfaltatura della Via G.Donizetti come richiesto dal Comune;
- in data 20 luglio 2007 gli assegnatari degli alloggi edificati, avendo ottemperato ai suindicati adempimenti, hanno chiesto al Comune di Godiasco di procedere al collaudo finale delle opere di urbanizzazione primaria e la conseguente cessione delle stesse al Comune.
L’assessore riferisce quindi che la Responsabile del Servizio Tecnico comunale Dott. Arch. Liliana Volpi con relazione in data 12 febbraio 2008, rassegnata al Sindaco per gli adempimenti conseguenti, ha collaudato le opere di urbanizzazione primaria realizzate e che pertanto le stesse possono essere assunte in carico da parte del Comune.
Il Sindaco, ripresa la parola, dichiara aperta la discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’assessore;
Vista la documentazione istruttoria allegata al fascicolo della pratica;
Ritenuto di approvare il trasferimento al patrimonio comunale e la relativa presa in carico da parte del Comune delle opere di urbanizzazione primaria di cui trattasi;
Visto l’art. 42, comma 2 lettera l), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dalla Responsabile del Servizio Tecnico comunale, che si allega al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1. di approvare il trasferimento al patrimonio del Comune di Godiasco senza pagamento di corrispettivo e la relativa presa in carico da parte del Comune delle sottoindicate opere di urbanizzazione primaria nell’ambito del Piano di Edilizia Economica e Popolare localizzato in località Salice Terme in Via G.Donizetti, realizzate dalla Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Voghera (PV) in Piazza Duomo n. 70, partita I.V.A. n. 00960040186:
viabilità di accesso e interna realizzata nel perimetro del P.E.E.P. e relativi parcheggi, con relative condotte delle acque di fognatura bianche e nere, rete acquedotto con allacciamento alla rete civica, canalizzazione per la rete telefonica con i relativi pozzetti di ispezione, rete gas metano, rete elettrica ENEL, impianto della pubblica illuminazione costituito da n. 15 centri luminosi e relative canalizzazioni;
2. di allegare al presente provvedimento la relazione di collaudo delle opere sottoscritta in data 12 febbraio 2008 dalla Responsabile del Servizio Tecnico comunale Dott. Arch. Liliana Volpi, corredata degli allegati in essa richiamati;
3. di autorizzare la Responsabile del Servizio Tecnico comunale alla stipulazione del relativo atto pubblico di trasferimento al Comune di Godiasco della proprietà delle suindicate opere di urbanizzazione.
Comune di Godiasco
(Provincia di Pavia)
SERVIZIO TECNICO
COOPERATIVA EDILIZIA “ROBINSON CASA” Soc. coop. a r.l.
avente sede a Voghera (PV) in Via Plana n. 99
concessionaria di aree per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare
in Comune di Godiasco - località Salice Terme - Via G.Donizetti
OGGETTO: Collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e Relazione per la loro presa in carico da parte del Comune di Godiasco.
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 in data 30 settembre 1981, esecutiva, veniva adottato il progetto di Piano economico per l’edilizia popolare (P.E.E.P.) in Salice Terme, strada Cà dei Mori, Comprensorio n. 3, ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e della legge 22 ottobre 1971 n. 865, redatto dall’Arch. Antonio Bartilucci;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 in data 28 novembre 1981, esecutiva, veniva approvato il primo programma per l’attuazione del Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), Comprensorio n. 3, da realizzarsi in località Salice Terme su aree situate in fregio alla strada comunale Cà dei Mori;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 30 aprile 1982, esecutiva, veniva approvato in via definitiva il Piano di Zona di Edilizia Economico e Popolare in località Salice Terme su aree poste in fregio alla strada comunale Cà dei Mori, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1978 n. 63, redatto dall’Arch. Antonio Bartilucci;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 30 aprile 1981, esecutiva, erano stati approvati gli schemi del testi di convenzione per la cessione in diritto di proprietà e concessione in diritto di superficie di aree incluse nei Piani di Zona per l’e.e.p. nel territorio del Comune di Godiasco ed i criteri per l’assegnazione delle aree;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 in data 30 ottobre 1982, esecutiva, veniva accolta l’istanza della Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” Soc. coop. a r.l., con sede a Voghera (PV) in Piazza Duomo n. 70, rappresentata dal signor Bartilucci Dott. Arch. Antonio in qualità di Presidente, intesa ad ottenere l’assegnazione delle aree del suindicato P.E.E.P. in parte in diritto di superficie ed in parte in diritto di proprietà, per la realizzazione di alloggi, ed approvava l’assegnazione dei lotti di area edificabile;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 in data 2 settembre 1983, esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Ediliza “Robinson Casa” S.c.r.l. per la cessione in diritto di proprietà di un’area inclusa nel vigente P.E.E.P. di cui alla precitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/1982;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 in data 2 settembre 1983, esecutiva, veniva approvata lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. per la cessione in diritto di superficie di un’area inclusa nel vigente P.E.E.P. di cui alla precitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/1982;
- che la convenzione per la cessione in diritto di proprietà dell’area residenziale veniva stipulata fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. in data 19 marzo 1984 a rogito del Dott. Piero Dentone, notaio in Voghera, repertorio n. 73762/16437, registrata a Voghera il 2 aprile 1984 al n. 910, vol. 252, mod. I;
- che la convenzione per la cessione in diritto di superficie dell’area residenziale veniva stipulata fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. in data 19 marzo 1984 a rogito del Dott. Piero Dentone, notaio in Voghera, repertorio n. 73763/16438, registrata a Voghera il 2 aprile 1984 al n. 911, vol. 252, mod. I;
- che con le suindicate convenzioni la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. assumeva a proprio carico l’onere di realizzare direttamente le seguenti opere di urbanizzazione primaria (articolo 3) all’interno del perimetro del P.E.E.P., sulla base di progetti esecutivi approvati dal Comune di Godiasco:
- strade e parcheggi
- rete acquedotto con allacciamento alla rete civica
- rete fognaria distinta per le acque bianche e per le acque nere
- rete telefonica con i relativi pozzetti di ispezione
- rete gas metano
- rete elettrica con le utenze private
- impianto della pubblica illuminazione;
- che dopo l’ultimazione ed il collaudo, le suindicate opere andavano cedute al Comune;
- che le aree di viabilità all’interno del P.E.E.P. sono state denominate dall’Amministrazione Comunale “Via G.Donizetti”;
- che, a seguito di richiesta di collaudo delle opere da parte della Cooperativa Edilizia di cui trattasi, dopo alcuni sopralluoghi effettuati dall’Ufficio Tecnico comunale di Godiasco si determinava con nota prot. n. 2833 in data 20 aprile 2000 che i lavori da realizzare per il completamento delle opere di urbanizzazione nella Via Donizetti erano i seguenti:
sistemazione dei tratti sconnessi con la formazione del sottofondo ghiaioso e stesura del toutvenant, nonché la posa su tutta la superficie pavimentata di uno spessore bitumato di tappetino;
- che conseguentemente gli assegnatari degli alloggi edificati hanno incaricato la Ditta Pecora S.p.a. con sede a Pieve del Cairo ( PV) di eseguire i lavori di asfaltatura della Via Donizetti come richiesto dal Comune di Godiasco;
- che in data 20 luglio 2007 gli assegnatari degli alloggi edificati hanno chiesto al Comune di Godiasco di procedere al collaudo finale delle opere di urbanizzazione primaria e la conseguente cessione delle stesse al Comune;
Tutto ciò premesso
tenuto conto di tutti gli elementi tecnico-amministrativi enunciati in premessa, tenuto conto delle varie constatazioni che sono state effettuate nel corso della visita di collaudo, verificata la buona efficienza delle opere di urbanizzazione primaria realizzate in attuazione del P.E.E.P , valutate le molteplici esigenze emerse durante l’esecuzione dei lavori;
il sottoscritto collaudatore ritiene doversi dare atto della costante e fattiva collaborazione offerta dai soggetti assegnatari degli alloggi nella soluzione dei vari problemi tecnici onde si è potuto conseguire la migliore funzionalità delle opere eseguite.
Dal rigoroso vaglio di tutti i dati emersi dalla visita di collaudo, si ritiene di poter dichiarare, come in effetti col presente atto si dichiara, che i soggetti assegnatari hanno ottemperato in modo sufficientemente corretto, anche se alcune opere non sono state perfettamente eseguite e ultimate, a quanto previsto negli elaborati grafici progettuali facenti parti della convenzione stipulata. Le opere di cui trattasi si dichiarano pertanto collaudate.
Si esprime altresì il favorevole giudizio complessivo per la presa in carico da parte del Comune di Godiasco delle opere di urbanizzazione primaria realizzate nel P.E.E.P. di cui trattasi, in località Salice Terme, costituite da:
viabilità di accesso e interna del P.E.E.P. denominata Via G.Donizetti, aree di parcheggio, le condotte delle acque di fognatura bianche e nere, la rete acquedotto con allacciamento alla rete civica, canalizzazione per la rete telefonica con i relativi pozzetti di ispezione, la rete gas metano, la rete elettrica ENEL, l’impianto della pubblica illuminazione costituito da n. 15 centri luminosi e relative canalizzazioni.
Le aree sulle quali è stata realizzata la viabilità di accesso e interna ed i parcheggi risultano catastalmente già intestate al Comune di Godiasco.
Alla presente relazione si allegano la planimetria in scala 1:1.000 dei luoghi e le certificazioni di visura catastale.
La presente viene trasmessa al Sindaco per gli adempimenti conseguenti.
Godiasco, lì 12 febbraio 2008
LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE
(Dott. Arch. Liliana Volpi)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Approvazione di modifiche al Piano di lottizzazione residenziale di tipo convenzionato denominato «Valletta», ubicato in località Salice Terme, presentato dalla società Madiver S.r.l., non costituenti variante al P.R.G. comunale ai sensi dell’art. 14, comma 12, della legge regionale n. 12/2005.
IL SINDACO
dopo aver annunciato l’argomento iscritto all’ordine del giorno, cede la parola all’Assessore all’urbanistica signor Pietro Bina affinché relazioni sull’argomento.
L’assessore Bina, riassumendo la cronistoria della pratica, riferisce che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 2 febbraio 1990, esecutiva, veniva adottato il progetto di Piano di lottizzazione residenziale denominato “Valletta” situato in Fraz. Salice Terme in località Cà Mori e ricadente in zona residenziale di espansione, presentato dai signori Franchini Giovanni, Franchini Thea e Franchini Maria Rosa e compilato dallo Studio Tecnico Associato Ingegneri Avanzi & Pernetti di Voghera (PV);
- che la Regione Lombardia – Giunta Regionale – Settore al Coordinamento per il Territorio con provvedimento prot. n. 49954 in data 28 novembre 1990 approvava il suindicato P.L.;
- la convenzione di attuazione del P.L. veniva stipulata fra i proponenti ed il Comune di Godiasco, a rogito del Segretario comunale, in data 2 ottobre 1992, rep. n. 1505, registrata a Voghera in data 19 ottobre 1992 al n. 1122 serie 1;
- essendo prevista la scadenza della convenzione alla data del 2 ottobre 2002, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 28 febbraio 2001 veniva autorizzata la proroga fino al 2 giugno 2004 del termine di scadenza della convenzione per l’attuazione del P.L.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30 aprile 2003, esecutiva, veniva approvata una variante del P.L. di che trattasi, non costituente variante al vigente Piano Regolatore comunale;
- che ai soggetti lottizzanti è subentrata nella titolarità del P.L. la società Madiver S.r.l. a seguito di atto di compravendita in data 16 marzo 2005 Repertorio n. 49099 / Raccolta n. 8075 a rogito notaio Dott. Gianluca Catalano con studio in Mede (PV);
- con nota in data 10 gennaio 2008 il signor Vitale Francesco, nato a Cardito (NA) il 10 settembre 1955, in qualità di Presidente della società MAVIDER S.r.l., avente sede a Sannazzaro de’ Burgundi (PV) in Vicolo dell’Isola n. 11, codice fiscale n. 02090440187, chiede al Comune di Godiasco di voler approvare modifiche al Piano di Lottizzazione residenziale “Valletta” riguardanti esclusivamente lo spostamento della linea di confine dei lotti n. 3-4 e n. 7-8 previsti nel P.L., in quanto ai sensi dell’art. 14, comma 12, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. “non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale”.
Le modifiche da apportare ai lotti n. 3, 4, 7, 8 risultano essere le seguenti:
Lotto n. 3 SF da mq. 1000 a mq. 846,10 SC da mq. 200 a mq. 169,22
Lotto n. 4 SF da mq. 1000 a mq. 866,05 SC da mq. 200 a mq. 173,21
Lotto n. 7 SF da mq. 1000 a mq. 1153,90 SC da mq. 200 a mq. 230,78
Lotto n. 8 SF da mq. 1483 a mq. 1616,95 SC da mq. 296 a mq. 323,39
e non hanno subito alcuna modifica le volumetrie previste per i singoli lotti; conseguentemente la sommatoria della superficie fondiaria, della superficie di calpestio e del volume non hanno subito modificazioni.
Terminata l’esposizione, il Sindaco dichiara aperta la discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore all’urbanistica;
Premesso che il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 28 gennaio 1994 ed approvato in revisione del vigente modificato d’ufficio dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale n. VI/42090 in data 19 marzo 1999;
Visti gli elaborati relativi alle modifiche al Piano di lottizzazione residenziale di tipo convenzionato denominato «Valletta», redatti in data 10 gennaio 2008 dal Dott. Arch. Matteo Albasi con studio professionale ubicato a Salice Terme in Viale delle Terme n. 53, su incarico della proprietà in oggetto, come di seguito indicati:
§ Tavola 1 – Planimetrie P.L.: stato approvato, confronto, modificato in scala 1:500
§ Allegato “A”: Estratto di mappa catastale – Estratto di P.R.G. in scala 1:2000
§ Allegato “B”: Relazione illustrativa
§ Allegato “C”: Titolo di proprietà
§ Allegato “D”: Tabelle dei lotti P.L. Valletta
Considerato che le modificazioni proposte risultano conforme alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune, del Regolamento Edilizio comunale e del Regolamento di igiene;
Precisato che le aree su cui insiste il piano attuativo non contengono beni o luoghi rientranti nei casi soggetti a vincolo culturale o ambientale, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato l’art. 42, comma 2 lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del Servizio Tecnico comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti dieci favorevoli, nessuno contrario ed uno astenuto (Curti), espressi per alzata di mano, essendo undici i presenti e dieci i votanti:
D E L I B E R A
1.- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.- di accogliere l’istanza della società Madiver S.r.l. e di approvare le modificazioni al Piano di lottizzazione residenziale di iniziativa privata denominato “Valletta” ubicato a Salice Terme in località Cà Mori evidenziate nella premessa del presente atto, negli elaborati compilati dal Dott. Arch. Matteo Albasi e distinti nella premessa del presente atto deliberativo;
3.- di dare atto che le suindicate modificazioni non costituiscono variante al vigente Piano Regolatore Generale comunale;
4.- di demandare alla responsabile del Servizio Tecnico comunale gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Costituzione di servitù passiva sull’area di proprietà comunale adiacente al peso pubblico nel capoluogo, finalizzata alla concessione di un passo carraio alla ditta Legnami Malaspina S.n.c. in sostituzione di quello preesistente.
Relaziona l’assessore signor Pietro Bina.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la ditta “Legnami Malaspina S.n.c. di Malaspina Sergio & C.” a seguito di lavori edilizi eseguiti sull’area dell’azienda ubicata in Godiasco capoluogo, autorizzati da questo Comune, ha chiuso un proprio passo carraio che accedeva a Viale Fratelli Pedemonti;
Che detto accesso alla proprietà risultava confermato nell’atto di permuta di terreni stipulato in data 19 marzo 2002 fra il Comune di Godiasco e la ditta Legnami Malaspina S.n.c., a rogito del notaio Dott. Maurizio De Blasi in Voghera, n. 42545 di repertorio – n. 10722 di raccolta, come di seguito riportato:
« – l’accesso alla proprietà “Legnami Malaspina Snc di Malaspina Sergio e C.” avviene dal viale Pedemonti e dal viale Monsignor Albera – viale Montale, come sinora praticato. » ;
Tenuto presente che nei mesi scorsi questa Amministrazione Comunale ha realizzato una rotatoria stradale di ragguardevoli dimensioni in prossimità della proprietà Malaspina con un accesso dalla rotatoria all’area comunale a servizio del peso pubblico;
Vista la nota in data 14 dicembre 2007 con la quale il legale rappresentante della Ditta Malaspina chiede a questa Amministrazione Comunale l’autorizzazione per aprire un nuovo passo carraio per l’accesso all’azienda, in sostituzione di quello preesistente, della larghezza di metri lineari 8,00 in modo da consentire il transito degli automezzi articolati, con accesso sull’area comunale ove è situato il peso pubblico e quindi col successivo sbocco viario sulla rotatoria di Viale Fratelli Pedemonti, impegnandosi a sostenere a proprio carico le spese per la sistemazione del piano viario del passo carraio e per l’apposizione della segnaletica stradale occorrente a norma del vigente Codice della Strada;
Ritenuto che, nell’argomento in trattazione, si tratta della costituzione su un’area pubblica comunale di una servitù passiva a favore della ditta Malaspina in sostituzione del preesistente passo carraio eliminato dalla ditta medesima a seguito di lavori di sistemazione della proprietà, non più con accesso diretto sul viale ma su un’area comunale che, a sua volta, dispone di un accesso sul viale;
Ritenuto di accogliere l’istanza e di autorizzare la costituzione della servitù di passo carraio;
Riconosciuta la propria competenza a deliberare nella materia in oggetto, ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera l), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del Servizio Tecnico comunale sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Uditi i seguenti interventi:
- il consigliere Sorrentino Alberto, capogruppo della minoranza, chiede chiarimenti in ordine alla onerosità o gratuità della concessione;
- l’assessore relatore Bina esprime l’avviso che debba essere fissato un corrispettivo per il Comune;
- il Sindaco dice che l’Amministrazione Comunale deve sempre favorire le attività economiche presenti sul territorio e che la concessione della servitù di passo carraio non sminuisce il valore dell’area del peso pubblico né gli arreca alcun danno;
- il consigliere Sorrentino replica che la ditta concessionaria debba corrispondere al Comune una somma non certo simbolica e che venga posto a suo carico la spesa inerente la manutenzione della striscia di strada utilizzata per il transito degli autoveicoli, che ricorrerà periodicamente in futuro;
- il Sindaco propone di dare mandato alla Giunta Comunale di quantificare l’ammontare del corrispettivo da porre a carico della ditta Malaspina che, dopo un breve dibattito, viene convenuto in un importo non inferiore ad euro 1.000,00 (mille/00);
All’unanimità di voti resi in forma di legge:
D E L I B E R A
1. di autorizzare la costituzione di una servitù passiva in Godiasco capoluogo a favore della ditta “Legnami Malaspina S.n.c. di Malaspina Sergio & C.” sull’area di proprietà comunale a servizio del peso pubblico la quale, a sua volta, dispone di un accesso sulla rotatoria stradale di Viale Fratelli Pedemonti, finalizzata alla concessione alla ditta di un nuovo passo carraio in sostituzione di quello preesistente che aveva accesso diretto sul Viale;
2. di allegare alla presente deliberazione la planimetria del luogo con evidenziata l’area assoggettata a servitù di passaggio;
3. di dare mandato alla Giunta Comunale di quantificare l’ammontare del corrispettivo “una tantum” da corrispondere al Comune e da porre a carico della ditta Malaspina che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore all’ammontare di euro 1.000,00 (mille/00);
4. di dare atto che tutte le spese attinenti alla sistemazione del piano viario del nuovo passo carraio sull’area comunale, alla periodica manutenzione del medesimo ed alla collocazione della segnaletica stradale occorrente a norma del vigente Codice della Strada per segnalare l’accesso all’azienda di legnami di che trattasi, saranno sostenute dalla ditta Legnami Malaspina che si obbliga in tal senso per tutta la durata temporale della servitù di passaggio.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti resi all’unanimità per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): determinazione della misura delle aliquote e della detrazione d’imposta per l’anno 2008.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificati dall’art. 3, commi 53 e 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i quali prevedono ai fini dell’applicazione dell’imposta sugli immobili (I.C.I.) che :
a) l’aliquota, entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;
b) l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’Ufficio Tecnico comunale;
c) l’aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che svolgono attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;
d) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è riconosciuta una detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in lire 200.000 (euro 103,29), rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
e) la detrazione obbligatoria di lire 200.000 (euro 103,29), in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d), può essere elevata fino a lire 500.000 (euro 258,23) ovvero, in alternativa, l’imposta può essere ridotta fino al 50 per cento, semprechè sia rispettato l’equilibrio economico del bilancio;
Visti gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, recanti modifiche alla disciplina dell’I.C.I. (articoli 3, 5 commi 3 e 5, 8 comma 3, 13 comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) e l’attribuzione ai Comuni della potestà regolamentare in materia di I.C.I.;
Visto l’art. 1, commi 156-169-173, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) che ha modificato, integrato o soppresso alcune norme del precitato D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, disponendo che:
▪ la competenza a deliberare le aliquote dell’I.C.I. è del Consiglio Comunale (art. 6, comma 1, primo periodo);
▪ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
▪ il comma 4 dell’art. 5 è abrogato;
▪ l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per la quale è dovuta l’imposta, si intende per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (art. 8, comma 2);
Visto l’art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, integrando l’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha istituito una ulteriore detrazione dall’I.C.I. pari all’ 1,33 per mille della base imponibile per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, detrazione comunque non superiore a 200 euro;
Visto l’art. 172, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, il quale prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale è determinata, per l’anno successivo, la misura delle aliquote d’imposta;
Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2008 è stato differito al 31 marzo 2008 con decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2007;
Considerata la necessità di stabilire la misura delle aliquote I.C.I. da applicare per l’anno 2008, stante l’urgenza di definire il gettito presunto da iscrivere nel bilancio di previsione per assicurarne l’equilibrio economico-finanziario;
Verificato che per l’anno 2007 il gettito del tributo, in base ai calcoli effettuati sui dati forniti dalla Concessionaria della riscossione delle imposte ESATRI s.p.a., ammonta ad euro 940.000,00 mediante l’applicazione dell’aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e dell’aliquota del 6,0 per mille per tutti gli altri immobili;
Dato atto che la contrazione delle entrate ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare sia i minori trasferimenti statali sia l’aumento fisiologico della spesa;
Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire nell’anno 2008, impongono di confermare le aliquote già in vigore nell’anno precedente al fine di assicurare almeno lo stesso gettito del tributo;
Riconosciuta la propria competenza a deliberare in materia (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992);
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Uditi gli interventi del Sindaco e dei consiglieri di seguito indicati:
- il Sindaco preannuncia che nella prossima adunanza del Consiglio Comunale, prima dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2008, verrà sottoposta all’esame del Consiglio una modifica al vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. al fine di introdurre nel testo l’esenzione dall’imposta della durata decennale per i proprietari di immobili localizzati in “centro storico” che provvedano alla ristrutturazione e/o al recupero di alloggi o alla realizzazione di autorimesse o posti-auto. Elenca quindi le diverse zone, ubicate anche nelle Frazioni comunali, individuate nel vigente P.R.G. comunale quale “centro storico” e che potranno essere interessate dal provvedimento. Comunica l’intendimento di demandare alla Commissione Edilizia comunale, opportunamente integrata da un tecnico designato dal Gruppo consiliare della minoranza, di valutare le tipologie di lavori che potranno beneficiare dell’esenzione dall’imposta e quindi l’ammissibilità delle istanze;
- il consigliere Sorrentino Alberto capogruppo della minoranza si dichiara favorevole alla proposta formulata dal Sindaco, applicabile a suo avviso anche in zone diverse da quelle classificate a “centro storico”, purchè non vengano introdotte deroghe o ampliamenti di volumetrie rispetto ai fabbricati esistenti; in considerazione del fatto che quest’anno si applicherà la ulteriore detrazione dall’imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, stabilita con la legge finanziaria 2008, il Gruppo della minoranza quest’anno non chiede una riduzione delle aliquote d’imposta;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1.- di determinare per l’anno 2008 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura di seguito indicata:
5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
6,0 per mille per tutti gli altri immobili;
2.- di stabilire l’importo della detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura indifferenziata di Euro 103,29=;
3.- di comunicare copia della presente deliberazione al dipendente Responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’I.C.I. per gli adempimenti esecutivi di competenza.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti resi all’unanimità per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Determinazione dell’aliquota della addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l’anno 2008.
Relaziona il Sindaco signor Angelo Deantoni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 istitutivo della addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con decorrenza dal 1° gennaio 1999, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 1, comma 142);
VISTO il Regolamento per l’applicazione della addizionale comunale all’IRPEF adottato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 in data 20 aprile 2007, esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, che all’art. 1 commi 2, 3, 4 recita:
« 2. L’aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all’IRPEF è deliberata annualmente, entro il limite massimo stabilito dalla legge ed entro i termini previsti da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con apposito provvedimento dell’organo consiliare da allegare al bilancio medesimo, ai sensi dell’articolo 172 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per l’anno 2007 l’aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all’IRPEF è determinata nella misura di 0,2 (zerovirgoladue) punti percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF.
4. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e dell’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. »
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2008 è stato differito al 31 marzo 2008 con decreto del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2007;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 20 aprile 2007, esecutiva, con cui venne determinata la variazione dell’aliquota cosiddetta “addizionale opzionale”di compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2007 nella misura di 0,2 punti percentuali;
CONSIDERATO che il gettito dell’addizionale comunale di cui trattasi è stato stimato per l’anno 2007 in euro 72.000,00 e che tale entrata non è più ritenuta sufficiente per assicurare il pareggio del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 e quindi l’equilibrio economico-finanziario del medesimo, in quanto la contrazione delle entrate, i tagli previsti dalla vigente normativa statale in materia di finanza locale e l’andamento dell’inflazione impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare sia i minori trasferimenti statali sia l’aumento fisiologico della spesa e per garantire, in relazione ai programmi amministrativi, la qualità e quantità dei servizi in atto;
CONSIDERATO altresì che negli ultimi tempi al Comune sono stati posti a carico oneri imprevisti attinenti a funzioni di tutela minorile da parte dell’Autorità Giudiziaria, comportanti una gravosa spesa annuale, cui occorre far fronte col reperimento di significative maggiori risorse di bilancio;
RESO edotto dell’ammontare della maggiore spesa corrente annua a carico del bilancio rispetto agli esercizi precedenti, per far fronte a tali adempimenti assistenziali obbligatori;
RITENUTO quindi di aumentare di 0,2 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale in argomento, elevandone la misura dal 2 al 4 per mille sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF;
RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare in materia, ai sensi dell’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e dell’art. 42, comma 2, del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
UDITO l’intervento del consigliere Sorrentino Alberto, capogruppo della minoranza, col quale si esprime contrarietà alla proposta di aumentare l’aliquota del tributo di cui trattasi perché ritenuta poco seria in quanto l’Amministrazione dovrebbe trovare altre strade per conseguire gli equilibri del bilancio, per esempio utilizzare al meglio il cosiddetto “tesoretto” frutto della alienazione delle azioni di Terme di Salice S.p.a. mediante un investimento finanziario redditizio della somma giacente nella cassa comunale; rimprovera il fatto che questa Amministrazione mentre da un lato introduce per il 2008 agevolazioni sull’I.C.I., dall’altro appesantisce la tassazione sui redditi ai fini IRPEF;
UDITA la risposta del Sindaco con cui si fa notare che l’aliquota dell’addizionale comunale proposta da questa Amministrazione è nella media di quelle applicate nei Comuni limitrofi e che l’aumento proposto è certamente pesante per i contribuenti ma inevitabile, come esplicitato in precedenza;
CON VOTI nove favorevoli e due contrari (Sorrentino e Curti), espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1.- di stabilire per l’anno 2008 la variazione dell’aliquota “opzionale” di compartecipazione all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni, nella misura di 0,4 punti percentuali (diconsi zerovirgolaquattro per cento), ossia in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto alla misura applicata nell’anno precedente;
2.- di approvare conseguentemente la modificazione dell’art. 1, comma 3, del vigente Regolamento per l’applicazione della addizionale comunale all’IRPEF il quale risulterà nel testo seguente:
« 3. Per l’anno 2008 l’aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all’IRPEF è determinata nella misura di 0,4 (zerovirgolaquattro) punti percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF. »;
3.- di comunicare copia della presente deliberazione al dipendente responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti esecutivi di competenza;
4.- di comunicare altresì copia del presente atto deliberativo al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti nove favorevoli e due contrari (Sorrentino e Curti), resi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale. Provvedimenti di copertura finanziaria per
l’anno 2008 .
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983 n. 131, dispone che i Comuni devono adottare, non oltre la data della deliberazione del bilancio, apposite deliberazioni in materia di servizi pubblici a domanda individuale al fine di:
1) individuare i costi di ciascun servizio con riferimento alle somme previste nel bilancio;
2) stabilire la misura percentuale imputabile al singolo servizio, nel caso di costi riferiti a più servizi;
3) determinare il costo previsto per ciascun servizio, comprendendo gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature (art. 45, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 19, decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342);
4) approvare le tariffe e le contribuzioni a carico degli utenti di ciascun servizio, per assicurare la copertura finanziaria nella misura non inferiore al trentasei per cento del costo complessivo di tutti i servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal Comune; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare (art. 19, comma 4, lettera a), del D.lgs 15 settembre 1997, n. 342);
Visto che sono esclusi dalle anzidette disposizioni i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all’inserimento sociale degli handicappati, quelli già assoggettati dalle vigenti norme alla corresponsione di tasse, di diritti o alla disciplina dei prezzi amministrati, nonché i servizi di trasporto pubblico;
Visto il decreto 31 dicembre 1983 del Ministero dell’Interno (G.U. n. 16 del 17 gennaio 1984) il quale stabilisce che “per i servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale”;
Visto l’art. 172, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, i proventi tariffari dei servizi a domanda individuale, nonché il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
Considerata la necessità di confermare per l’anno 2008 le tariffe già in vigore nell’anno 2007 per assicurare un gettito sufficiente a far fronte alle accresciute esigenze di gestione ed al fine di non pregiudicare l’equilibrio economico e finanziario del bilancio comunale;
Visto che il termine per deliberare il bilancio di previsione (e conseguentemente le tariffe per i servizi locali) da parte degli enti locali, per l’anno 2008, è stato differito al 31 marzo 2008 con decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2007;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs 23 marzo 1998 n. 56, il quale stabilisce che “i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;
Visto l’art. 42, comma 2 lettera f) , del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che riserva all’organo consiliare la competenza a deliberare in materia di “disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;
Visto l’art. 8 dello Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1.- di dare atto che i servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente da questo Comune per l’anno 2008 sono individuati nell’elenco sotto riportato;
2.- di approvare per l’anno finanziario 2008 le seguenti tariffe e contribuzioni a carico degli utenti di ciascun servizio pubblico a domanda individuale:
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Riguarda gli alunni che frequentano: la Scuola Materna Statale “E.Diviani” in Salice Terme
la Scuola Elementare Statale “G.Guado” in Salice Terme
la Scuola Elementare Statale “G.Marconi” in Godiasco capol.
tariffa unitaria per alunno residente euro 3,50 (per ogni pasto)
tariffa unitaria per alunno non-residente euro 4,00 (per ogni pasto)
tariffa unitaria per due o più figli residenti euro 2,50 (per ogni pasto)
costo complessivo del servizio stimato in euro 63.000,00
entrata da contribuzione degli utenti stimata in euro 54.800,00
SERVIZIO DI PESO PUBBLICO
tariffa unitaria euro 1,50 (per pesata)
costo complessivo del servizio stimato in euro 3.553,00
entrata da contribuzione degli utenti stimata in euro 3.000,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI ANZIANI E MINORI
contribuzione al servizio in proporzione al reddito
costo complessivo del servizio stimato in euro 8.000,00
entrata da contribuzione degli utenti stimata in euro 0,00
Totale costi = euro 74.553,00
Totale entrata = euro 57.800,00
3.- di dare atto che il costo complessivo di competenza dell’anno 2008 risulta finanziato da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente destinate nella misura del 77,53 per cento;
4.- di comunicare copia della presente deliberazione ai responsabili dei Servizi interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza, a termini di legge e delle disposizioni statutarie e regolamentari.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- All’unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
OGGETTO: Approvazione del programma annuale 2008 per l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca e di consulenze a soggetti estranei all’Amministrazione (art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007 n. 244).
Il Segretario comunale, su invito del Sindaco, relaziona sull’argomento iscritto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 prevede che l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all’Amministrazione possa avvenire solo sulla base e nell’ambito di un apposito programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- che il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, nel disciplinare i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento degli incarichi predetti, ribadisce che tali affidamenti possono avvenire solo nell’ambito dell’apposito programma approvato dal Consiglio Comunale;
- che è divenuta dunque imprescindibile la predisposizione ed approvazione del predetto programma;
- che, in merito a ciò, è stata effettuata dagli Uffici comunali una attenta disamina e valutazione delle effettive esigenze da soddisfare, nonché dei costi approssimativi e della fattibilità amministrativa e tecnica, oltre che dell’opportunità, dell’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all’Ente;
Visto il programma annuale 2008 predisposti dagli Uffici, allegati al presente atto;
Ritenuto tale documento congruo al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze manifestate dall’Amministrazione;
Considerato che il finanziamento degli incarichi trova specifica indicazione negli appostamenti di bilancio;
Richiamato l’art. 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto l’art. 3, comma 55, della precitata legge n. 244/2007 e riconosciuta pertanto la competenza del Consiglio comunale all’approvazione del programma in parola;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Affari Generali ed alla regolarità contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti nove favorevoli, nessuno contrario e due astenuti (Sorrentino e Curti), essendo undici i presenti e nove i votanti, espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1. di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il programma annuale 2008 delle consulenze e degli incarichi di studio o di ricerca che potranno essere conferiti a soggetti esterni all’Amministrazione, documento che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il programma annuale potrà essere oggetto di revisione.
3. di autorizzare gli incarichi esterni di cui al programma approvato con la presente deliberazione, con l’osservanza dei criteri e della procedura stabiliti all’art. 29 del vigente Regolamento comunale di organizzazione dei servizi e degli uffici;
4. di autorizzare gli stanziamenti delle conseguenti spese nei pertinenti interventi del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008;
5. di dare atto che per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 vengono autorizzate, per ciascun intervento, spese non superiori a quelle indicate al precedente punto 3 e che, ai sensi dell’art. 171, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000 le somme autorizzate verranno aggiornate annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti nove favorevoli, nessuno contrario e due astenuti (Sorrentino e Curti), essendo undici i presenti e nove i votanti, espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
(Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 21 febbraio 2008)
Programma annuale 2008 delle consulenze e degli incarichi di studio o di ricerca che potranno essere conferiti a soggetti esterni all’Amministrazione.
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI ED AFFARI GENERALI
1. Incarico professionale ad un avvocato iscritto all’Ordine, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile e secondo le norme di della disciplina professionale forense, per attività di consulenza giuridica stragiudiziale degli amministratori comunali e degli uffici comunali in materia di urbanistica, edilizia, patrimonio dell’ente, tutela ambientale ed appalti, da espletare per la durata di un anno.
Importo stimato: € 3.500,00 oltre ad I.V.A.
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.02.03
2. Incarico professionale ad uno Studio Legale, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, per attività di consulenza tecnico-giuridica degli amministratori comunali in materia di diritto commerciale, diritto delle società per azioni, contrattualistica, partecipazione e dismissione azionaria del Comune nella società Terme di Salice S.p.a., da espletare occasionalmente ed in caso di necessità.
Importo stimato: € 25.000,00 oltre ad I.V.A.
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.02.03
SERVIZIO TECNICO
1. Incarico professionale ad un ingegnere o architetto iscritto al rispettivo Ordine, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, per attività di consulenza in materia urbanistica ed edilizia degli amministratori comunali e dell’Ufficio Tecnico comunale, da espletare per la durata di un anno.
Importo stimato: € 21.500,00 oltre ad I.V.A.
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.06.03
2. Incarico professionale di studio e/o di ricerca, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, su particolari temi inerenti alla tutela e salvaguardia del territorio e dell’ambiente, al decoro degli abitati, all’incremento delle aree piantumate con essenze arboree, da espletare occasionalmente ed in caso di necessità.
Importo stimato: € 4.000,00 oltre ad I.V.A.
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.06.03
SERVIZIO TRIBUTI
1. Incarico professionale ad un commercialista iscritto all’Ordine, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, per attività di consulenza in materia tributaria ed assistenza degli amministratori comunali e dell’Ufficio Tributi del Comune, da espletare occasionalmente ed in caso di necessità.
Importo stimato: € 3.500,00 oltre ad I.V.A
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.04.03
SERVIZIO COMMERCIO
1. Incarico professionale ad uno Studio di Ricerca e Pianificazione in materia amministrativa- commerciale e valenza turistica (insediamenti di attività commerciali, evoluzione di attività produttive, mercati, pubblici esercizi, rivendite di giornali, parrucchieri, estetisti, piani di servizi, piani commerciali, indagini sociologiche), ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, per attività di consulenza ed assistenza degli amministratori comunali e dell’Ufficio Commercio del Comune, da espletare occasionalmente ed in caso di necessità.
Importo stimato: € 2.500,00 oltre ad I.V.A
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.02.03
TOTALE: Euro 60.000,00 oltre al contr. integr. previd. 2% ed all’I.V.A. 20% = Euro 73.440,00
********************************************************** STOP **************
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