A seguire riporto il verbale redatto dal Segretario Comunale con la delibera del Consiglio Comunale in materia.
Viene riportato, ma in modo piuttosto criptico, il mio intervento. In effetti ho detto che l'aliquota delle seconde case è molto elevata rispetto a quella delle prime. Questo potrebbe generare (o genera?) una tendenza a prendere la residenza nel nostro comune in modo strumentale ad ottenere un risparmio fiscale. Potrebbe verificarsi (si verifica?) che in una coppia uno abbia la residenza nel luogo effettivamente frequentato, l'altro qua a Salice. Ammettevo, nel mio intervento, che quella ipotizzata (?) è una situazione assai difficile da attestare e richiedente comunque controlli molto precisi. D'altra parte credo che si possa definire quel fenomeno quantomeno come elusione fiscale che si riverbera a danno di tutta la collettività ed in particolare sui proprietari di seconde case che, correttamente, le denunciano come tali, senza furberie. Ho quindi esortato l'amministrazione a porre in essere i controlli richiesti per appurare ed eventualmente sanzionare il fenomeno.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
N. 33
OGGETTO: Determinazione
aliquote per l'applicazione dell'I.M.U. Anno
2012
L’anno duemilaDODICI addì VENTISETTE del mese di
SETTEMBRE alle ore 21.10 nella sede comunale.
Consiglio Comunale DEL 27.09.2012
**********************
Il Sindaco illustra le aliquote per l'applicazione dell'I.M.U
anno 2012 in forma dettagliata. Precisa che si pone la
differenza fra prima e seconda casa per cui ci saranno dei controlli che non
saranno solo iniziali. Abbiamo già iniziato una moralizzazione del bilancio
eliminando la copertura delle spese correnti con gli oneri di urbanizzazione.
Abbiamo intenzione di ridurre i costi dell’ente e non di ridurre i servizi. Nel
2012 e 2013 l’ente ridurrà i costi e speriamo che a seguire di potere ridurre
questo punto di IMU.
Interviene il Vicesindaco ribadendo che è stata una
scelta sofferta perché viene a penalizzare le seconde case e quindi in
particolare Salice. Si è voluto comunque pensare e garantire prima di tutto i
residenti. Evidenziamo che non abbiamo maggiorato l’addizionale IRPEF. La crisi
immobiliare non è data dall’IMU ma da altri fattori come ad esempio le banche
che non concedono più prestiti. Può influire l’insieme delle cose ma non l’IMU.
Queste aliquote speriamo di poterle ridurre entro un paio d’anni.
Interviene il Consigliere Sorrentino Alberto
dicendo che se ci fossero più vigili ci sarebbe più controlli, più multe, più
educazione per la gente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI agli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con
i quali viene istituita l’imposta
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio
nazionale ;
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è
fissata all’anno 2015 ;
VISTI che i comuni, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati
aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e), del testo unico di
cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 1, comma 169, della legge n.
296 del 2006, possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU.
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota
di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in
diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:
1)
ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
2)
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
3)
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD
USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.
DATO
ATTO che nel Comune di Godiasco sono esenti dall’IMU i fabbricati rurali ad uso
strumentale in quanto comune classificato montani montano nell’elenco dei
comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai
sensi del comma 8, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011
Vista la deliberazione C.C. n. 27 del 10.07.2012 “Determinazione aliquote per
l'applicazione dell'I.M.U. anno 2012”
con la quale erano state definite le aliquote IMU come di seguito specificato:
·
ALIQUOTA
DI BASE
0,86 PER CENTO
·
ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO
Sono state,
inoltre, approvate nell’ambito dell’aliquota base le seguenti aliquote ridotte
per le categorie di seguito riportate e stanti le motivazioni di cui in
premessa:
- D/2 Alberghi e Pensioni (con fine di lucro) aliquota 0,81%
- B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
aliquota 0,81%
- D4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
aliquota 0,81%
Visto che ai sensi
del D.L. 16/2012 convertito con Legge n. 44/2012 in deroga alle disposizioni
riguardanti i bilanci di previsione e le disposizioni inerenti alle delibere di
approvazione dei tributi locali, i Comuni possono approvare o modificare il
regolamento e la delibera riferibile alle aliquote e alle detrazioni dell’IMU,
entro il 30 settembre 2012 al fine di verificare l’entità degli incassi e
apportare,entro la data di versamento del saldo (dicembre) gli opportuni e
necessari correttivi.
Visto che a seguito
dei tagli ai trasferimenti erariali comunicati dal Ministero Interno rapportati
agli introiti IMU
presunti al fine di assicurare il pareggio di bilancio è necessario maggiorare
le aliquote IMU relative all’aliquota base come di seguito specificato al fine
di assicurare il pareggio di bilancio:
·
ALIQUOTA
DI BASE
0,96 PER CENTO
·
ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO
Stabilire che nell’ambito
dell’aliquota base le seguenti aliquote ridotte per le categorie di seguito
riportate:
- D/2 Alberghi e Pensioni (con fine di lucro) al fine di incentivare
l’attività turistico recettiva aliquota 0,86%
- B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
stante anche il fine assistenziale-sociale delle stesse aliquota 0,86%
- D4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
stante anche il fine assistenziale-sociale delle stesse aliquota 0,86%
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare
è adibita ad abitazione principale
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
;
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale ;
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo
massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base
pari ad € 200 ;
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari
alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di
tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base
dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato
contestualmente all’imposta municipale propria.
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le
sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti
in materia di imposta municipale propria.
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine
alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Servizio Tributi ed in
ordine alla regolarità contabile espresso dalla responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
Con voti: 9 favorevoli, 3 astenuti (Serra, Torlaschi e Sorrentino), 0
contrari;
DELIBERA
1)
di approvare le
seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:
·
ALIQUOTA
DI BASE
0,96 PER CENTO
·
ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO
2)
Di approvare nell’ambito dell’aliquota base le seguenti
aliquote ridotte per le categorie di seguito riportate e stanti le motivazioni
di cui in premessa:
- D/2 Alberghi e Pensioni (con fine di lucro) aliquota 0,86%
- B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
aliquota 0,86%
- D4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
aliquota 0,86%
3)
Di dare atto che nel Comune di Godiasco sono esenti
dall’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto comune classificato
montani montano nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D. Lgs.
n. 23 del 2011
4)
Di dare atto che vendono
applicate le detrazioni di legge:
a)
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino
a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica;
b)
la detrazione
prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base,
non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;
5)
di dare atto che tali aliquote e detrazioni
decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
6) di stabilire
che le presente deliberazione modifica e sostituisce integralmente quanto
deliberato con deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 10.07.2012
8)
di inviare la
presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria,
al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
Di dichiarare il presente atto con separata votazione che riporta il
seguente risultato:
9 favorevoli, 3 astenuti (Serra,
Torlaschi e Sorrentino), 0 contrari;immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto
Lgs 267/2000
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