Vorrei recensire un libro che ho trovato molto interessante: "Le basi morali di una società arretrata" di Edward C. Banfield editore Il Mulino.
E' un interessantissimo studio sociologico svolto a metà degli anni '50 a Chiaromonte (ribattezzato Montegrano nella ricerca), in Basilicata, paese arretrato e povero. Scopo dello studio è quello di cercare di identificare le motivazioni dell'arretratezza economica e culturale degli abitanti.
Edward C. Bannfiel (1916 - 1999) consigliere di diversi presidenti americani, ha insegnato nelle Università di Chicago e Harvard.
Spigolando dal libro .. a pag 39 .... "Lostudio concerne un solo paese dell'Italia meriionale, la cui estrema povertà e arretratezza si possono spiegare in gran parte con l'incapacità degli abitanti di agire insieme per ilbene comune o, addirittura, per qualsivoglia fine che trascenda l'interesse materiale immediato della famiglia nucleare".
A pag 101 ..."L'ipotesi è che i montegranesi agiscono come se seguissero questa regola generale: Massimizzare i vantaggi materiali e immediati della famiglia nucleare; supporre che tutti gli altri si comportino nello stesso modo. Chiameremo familista amorale colui che agisce in base a questa regola" ... e quindi passa ad esporre i punti salienti che contraddistinguono il familista amorale:
" 1 - In una società di familisti amorali, nessuno perseguirà l'interesse del gruppo o della comunità, a menoche ciò non torni a suo vantaggio personale;
2 - In una società di familisti amorali soltanto i funzionari si occupano della cosa pubblica, perchè essi soltanto vengono pgti per questo. Che un privato cttadino si interessi seriamente a un problema pubblico e considerato anormale e perfino sconveniente;
3 - In una società di familisti amorali mancherà qualsiasi forma di controllo sull'attività dei pubblici ufficiali, poichè questo compito spetta soltanto ai superiori gerarchici;
4 - In una società di familisti amorali sarà molto difficile dare e mantenere in vita forme di organizzazione. I fattori che inducono la gente a prestare le loro energie in organizzaioni sono in larga misura atteggiamenti di altruismo e spesso non di ordine materiale. E' inoltre essenziale per la riuscita di una organizzaione che i membri abbiano fiducia reciproca e sirito di lealtà verso l'organizzaione stessa e inoltre, che vengano fatti piccoli o grandi sacrifici per il bene dell'organizzaione;
5 - In una società di familisti amorali, coloro che ricoprono cariche pubbliche, non identificandosi in alcun modo con gli scopi dell'organizzazione cui appartengono, si daranno da fare quel tanto che basti per conservare ilposto che occupano o per ottenere promozioni.
6 - In una società di familisti amorali, si agirà in violazione della legge ogni qual volta non vi sia ragione di temere una punizione.
7 - Il familista amorale, quando riveste una carica pubblica, accetterà buste e favori, se riesce a farlo senza avere noie, ma in ogni caso, che egli lo faccia o no, la società di familisti amorali non ha dubbi sulla sua disonestà.
8 - In una società di familisti amorali, i deboli sono favorevoli a un sistema in cui l'ordine sia mantenuto con la maniera forte;
9 - In una società di familisti amorali. il fatto che unindividuo o una istituzione dichiari di agire nel pubblico interesse piuttosto che per fini personali, verrà considerata una frode;
10 - In una società di familisti amorali, manca qualsiasi connessione tra astratti principi e il comportamento concreto nei rapporti di vita quotidiani;
11 - In una società di familisti amorali non ci sono nè leader, nè buoni gregari: Nessuno prende l'iniziativa di proporre una liea di azione, e d'altronde se qualcuno assumesse una posizione di leader, il gruppo non lo accetterebbe come tale per mancanza di fiducia;
12 - Il familista amorale si srve del voto per otenere il maggior vantaggio a breve scadenza. Per quanto egli possa avere idee ben chiare su quelli che sono i suoi interessi a lunga scadenza, o anche l'interesse pubblico, questi fattori non incidono sul voto, se gli interessi materiali e immediati della famiglia sono in qualche modo coinvolti;
13 - Il familista amorale apprezza i vantaggi che possono derivare alla omunità, solo se egli stesso e i suoi ne abbiano parte diretta: Anzi egli si opporrà a misure che possano aiutare la comunità ma non lui, perchè, anche se la sua posizione, in senso assoluto, resta immutata, egli ritiene di venirsi a trovare in una situazione peggiore se i suoi vicini migliorano la propria posizione. Così può accadere che misure di riconosciuto vantaggio generale suscitino le proteste di coloro che ritengono di non ricevere alcun beneficio, o di non riceverne in quantità sufficiente;
14 - In una società di familisti amorali l'elettore ha poca fiducia nelle promesse che gli vengono fatte. Egli dà il voto in cambio di benefici già ricevuti, piuttosto che per maggiori vantaggi promessi;
15 - In una società di familisti amorali esiste la diffusa convinzione che qualunque si il grupo al potere, esso è corrotto ed agisce nel proprio interesse;
16 - In una società di familisti amorali, i funzionari di partito vendono i loro servizi al miglior offerente. "
Credo che lo studio sociologico illustrato nel libro sia ancora molto valido, dopo 50 anni.
Consiglio caldamente la lettura del libro, assolutamente interessante.
Abbiamo tutti molto bisogno di riflettere su questi temi.
Cordialmente
Alberto
lunedì 10 marzo 2008
Recensione di LE BASI MORALI DI UNA SOCIETA' ARRETRATA
domenica 9 marzo 2008
Proroga prestazioni di lavoro temporaneo
La delibera è chiara: basta leggere ...
Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 14 febbraio 2008.
OGGETTO: Proroga delle prestazioni di lavoro subordinato temporaneo da parte di un lavoratore impiegato addetto al Servizio Tecnico comunale per un periodo contrattuale a tempo determinato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 26 luglio 2007, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato disposto di reclutare, per il periodo della durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, un lavoratore in possesso del diploma di Maturità tecnica di Geometra nella figura professionale di impiegato addetto all’Ufficio Tecnico del Comune, categoria economica C livello 1-iniziale, posto vacante in organico, con orario di lavoro a tempo pieno, mediante ricorso al contratto di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale n. 166 in data 13 agosto 2007:
a) si è preso atto della nota in data 6 agosto 2007 con la quale la ditta “Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro s.p.a.” ha comunicato, in risposta alla richiesta inoltrata dal Comune di Godiasco, di aver individuato nel signor Volpini Emanuele, nato a Voghera il 12 giugno 1982, residente a Godiasco in Via Alcide De Gasperi n. 15, codice fiscale VLP MNE 82H12 M109O, il candidato da proporre per la mansione richiesta;
b) è stata accolta la proposta della suindicata Agenzia di lavoro interinale ed è stato dichiarato l’inizio del rapporto di lavoro del signor Volpini Emanuele con decorrenza dal 1° settembre 2007 nella figura professionale di impiegato addetto all’Ufficio Tecnico del Comune, categoria economica C livello 1-iniziale;
c) si è dato atto che il contratto di lavoro è a tempo determinato avente la durata di mesi sei, che comporta l’espletamento da parte del lavoratore di n. 36 ore lavorative per ogni settimana nell’Ufficio Tecnico del Comune, di norma in orario continuato mattutino, e che comporta da parte del lavoratore l’osservanza dei doveri ed il godimento dei diritti che attengono ai dipendenti del comparto «Autonomie locali»;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale n. 167 in data 13 agosto 2007 è stato assunto l’impegno di spesa di euro 20.534,00 a carico del pertinente stanziamento del bilancio, per la remunerazione delle prestazioni di cui trattasi attivate mediante contratto di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, del lavoratore signor Volpini Emanuele;
- che questa Amministrazione Comunale, dovendo provvedere alla copertura del posto vacante in organico in via definitiva, con nota prot. n. 7307 in data 23 novembre 2007, al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 34-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ha comunicato alle competenti amministrazioni provinciale, regionale e statale di aver individuato nel Programma delle assunzioni di personale per il triennio 2007-2009 il seguente posto vacante in organico da coprire mediante procedura selettiva pubblica, in assenza di segnalazione di personale collocato in disponibilità ed avente titolo per l’accesso al posto:
· n. 1 posto di Istruttore tecnico da assegnare all’Area « Servizio Tecnico »;
Categoria C – comparto «Regioni e Autonomie Locali»;
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Requisiti: diploma di scuola media superiore Maturità Tecnica di Geometra;
- che questa Amministrazione Comunale, non appena avrà ricevuto risposta dalle predette amministrazioni alla propria richiesta sopra indicata, in assenza di personale in mobilità provvederà in tempi brevi ad indire il concorso pubblico per la copertura del posto sopra descritto;
Considerato che col prossimo 1° marzo 2008 verrà a scadere il contratto di somministrazione di lavoro per decorso semestre relativo al precitato lavoratore e che, non potendo ancora questa Amministrazione indire il pubblico concorso per le ragioni sopra evidenziate, si rende indispensabile stipulare una proroga temporanea del contratto per sopperire all’esigenza di fronteggiare la notevole mole di lavoro cui deve attendere il Servizio Tecnico comunale, nel quale il Settore urbanistico-edilizio assorbe due dipendenti a tempo pieno anche per la notevole presenza di pubblico e di tecnici che accede allo sportello ed il Settore lavori pubblici e manutenzione del patrimonio comunale è notevolmente rallentato per carenza di personale impiegatizio;
Viste le recenti disposizioni di cui all’art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, che dispongono “… le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali.”;
Ritenuto quindi indispensabile limitare a tre mesi la proroga del contratto di somministrazione di lavoro in atto e di rivolgere istanza di conferma del medesimo lavoratore all’Agenzia fornitrice, in quanto il Geom. Emanuele Volpini ha dato buona prova presso gli uffici comunali cui è stato assegnato;
Atteso che la Società “Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro s.p.a.” – filiale di Voghera ha manifestato la propria disponibilità alla proroga del contratto in essere con questa Amministrazione Comunale, alle stesse condizioni del contratto in scadenza e quindi al costo orario di Euro 19,50 oltre ad Euro 0,75 per IVA sulla parte imponibile;
Considerato quanto previsto dall’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente del comparto «Regioni-Autonomie Locali» sottoscritto il 14 settembre 2000 (code contrattuali);
Richiamato il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 in materia di occupazione e mercato del lavoro e, in particolare, l’art. 20 comma 4;
Informate le Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori dipendenti di cui all’art. 10, comma 2, del c.c.n.l. del 1 aprile 1999;
Dato atto che il Comune di Godiasco non si trova in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 20, comma 5, del decreto legislativo n. 276/2003;
Dato atto che questo ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria, ai sensi dell’art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Dato atto che il bilancio preventivo per l’esercizio 2008 è attualmente in corso di compilazione e che il termine per la sua approvazione è stato differito al 31 marzo 2008 con decreto del Ministro dell’Interno del 20 dicembre 2007;
Dato atto altresì che l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che "ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine";
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Amministrazione del Personale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
All’unanimità di voti espressi in forma di legge:
D E L I B E R A
1. di approvare la proroga, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto, con la Società “Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro s.p.a.”, autorizzata dal Ministero del Lavoro il 26/11/2004 Prot. n. 1099-SG, iscritta all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 196/97, iscritta al Registro delle Imprese di Milano ed al REA di Milano al n. 1564445, partita IVA n. 05510281008, con sede legale a Milano in Via Palmanova n. 67 e filiale a Voghera in Via Emilia n. 40, per il periodo della durata di tre mesi decorrenti dal 1° marzo 2008 del contratto di somministrazione di lavoro temporaneo in atto per la fornitura di n. 1 lavoratore in possesso del diploma di Maturità tecnica di Geometra nella figura professionale di impiegato addetto all’Ufficio Tecnico del Comune, categoria economica C livello 1-iniziale, con orario di lavoro a tempo pieno, fatte salve motivate esigenze per l’ampliamento occasionale dell’orario, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
2. di confermare conseguentemente il signor VOLPINI Geom. EMANUELE, nato a Voghera (PV) il 12 giugno 1982, residente a Godiasco in Via Alcide De Gasperi n. 15, codice fiscale VLP MNE 82H12 M109O, quale lavoratore per la mansione richiesta da questa Amministrazione;
3. di dare atto che la spesa complessiva risultante a carico del Comune ammonta ad Euro 10.267,00 e che verrà imputata sull’intervento del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 attualmente in corso di compilazione, recante il codice 1.01.02.03 e che verrà dotato della occorrente disponibilità;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di propria determinazione con la quale verrà assunto l’impegno di spesa a carico del bilancio;
5. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a liquidare con cadenza mensile la spesa per la fornitura del lavoro di cui trattasi, previo controllo della regolarità della fornitura eseguita e verifica della regolarità contabile della fattura emessa dal creditore.
S U C C E S S I V A M E N T E
- Ritenuta l'urgenza che riveste l’esecuzione del presente provvedimento;
- Visto l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- All’unanimità di voti espressi in forma di legge:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 14 febbraio 2008.
OGGETTO: Proroga delle prestazioni di lavoro subordinato temporaneo da parte di un lavoratore impiegato addetto al Servizio Tecnico comunale per un periodo contrattuale a tempo determinato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 26 luglio 2007, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato disposto di reclutare, per il periodo della durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, un lavoratore in possesso del diploma di Maturità tecnica di Geometra nella figura professionale di impiegato addetto all’Ufficio Tecnico del Comune, categoria economica C livello 1-iniziale, posto vacante in organico, con orario di lavoro a tempo pieno, mediante ricorso al contratto di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale n. 166 in data 13 agosto 2007:
a) si è preso atto della nota in data 6 agosto 2007 con la quale la ditta “Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro s.p.a.” ha comunicato, in risposta alla richiesta inoltrata dal Comune di Godiasco, di aver individuato nel signor Volpini Emanuele, nato a Voghera il 12 giugno 1982, residente a Godiasco in Via Alcide De Gasperi n. 15, codice fiscale VLP MNE 82H12 M109O, il candidato da proporre per la mansione richiesta;
b) è stata accolta la proposta della suindicata Agenzia di lavoro interinale ed è stato dichiarato l’inizio del rapporto di lavoro del signor Volpini Emanuele con decorrenza dal 1° settembre 2007 nella figura professionale di impiegato addetto all’Ufficio Tecnico del Comune, categoria economica C livello 1-iniziale;
c) si è dato atto che il contratto di lavoro è a tempo determinato avente la durata di mesi sei, che comporta l’espletamento da parte del lavoratore di n. 36 ore lavorative per ogni settimana nell’Ufficio Tecnico del Comune, di norma in orario continuato mattutino, e che comporta da parte del lavoratore l’osservanza dei doveri ed il godimento dei diritti che attengono ai dipendenti del comparto «Autonomie locali»;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale n. 167 in data 13 agosto 2007 è stato assunto l’impegno di spesa di euro 20.534,00 a carico del pertinente stanziamento del bilancio, per la remunerazione delle prestazioni di cui trattasi attivate mediante contratto di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, del lavoratore signor Volpini Emanuele;
- che questa Amministrazione Comunale, dovendo provvedere alla copertura del posto vacante in organico in via definitiva, con nota prot. n. 7307 in data 23 novembre 2007, al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 34-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ha comunicato alle competenti amministrazioni provinciale, regionale e statale di aver individuato nel Programma delle assunzioni di personale per il triennio 2007-2009 il seguente posto vacante in organico da coprire mediante procedura selettiva pubblica, in assenza di segnalazione di personale collocato in disponibilità ed avente titolo per l’accesso al posto:
· n. 1 posto di Istruttore tecnico da assegnare all’Area « Servizio Tecnico »;
Categoria C – comparto «Regioni e Autonomie Locali»;
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Requisiti: diploma di scuola media superiore Maturità Tecnica di Geometra;
- che questa Amministrazione Comunale, non appena avrà ricevuto risposta dalle predette amministrazioni alla propria richiesta sopra indicata, in assenza di personale in mobilità provvederà in tempi brevi ad indire il concorso pubblico per la copertura del posto sopra descritto;
Considerato che col prossimo 1° marzo 2008 verrà a scadere il contratto di somministrazione di lavoro per decorso semestre relativo al precitato lavoratore e che, non potendo ancora questa Amministrazione indire il pubblico concorso per le ragioni sopra evidenziate, si rende indispensabile stipulare una proroga temporanea del contratto per sopperire all’esigenza di fronteggiare la notevole mole di lavoro cui deve attendere il Servizio Tecnico comunale, nel quale il Settore urbanistico-edilizio assorbe due dipendenti a tempo pieno anche per la notevole presenza di pubblico e di tecnici che accede allo sportello ed il Settore lavori pubblici e manutenzione del patrimonio comunale è notevolmente rallentato per carenza di personale impiegatizio;
Viste le recenti disposizioni di cui all’art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, che dispongono “… le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali.”;
Ritenuto quindi indispensabile limitare a tre mesi la proroga del contratto di somministrazione di lavoro in atto e di rivolgere istanza di conferma del medesimo lavoratore all’Agenzia fornitrice, in quanto il Geom. Emanuele Volpini ha dato buona prova presso gli uffici comunali cui è stato assegnato;
Atteso che la Società “Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro s.p.a.” – filiale di Voghera ha manifestato la propria disponibilità alla proroga del contratto in essere con questa Amministrazione Comunale, alle stesse condizioni del contratto in scadenza e quindi al costo orario di Euro 19,50 oltre ad Euro 0,75 per IVA sulla parte imponibile;
Considerato quanto previsto dall’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente del comparto «Regioni-Autonomie Locali» sottoscritto il 14 settembre 2000 (code contrattuali);
Richiamato il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 in materia di occupazione e mercato del lavoro e, in particolare, l’art. 20 comma 4;
Informate le Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori dipendenti di cui all’art. 10, comma 2, del c.c.n.l. del 1 aprile 1999;
Dato atto che il Comune di Godiasco non si trova in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 20, comma 5, del decreto legislativo n. 276/2003;
Dato atto che questo ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria, ai sensi dell’art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Dato atto che il bilancio preventivo per l’esercizio 2008 è attualmente in corso di compilazione e che il termine per la sua approvazione è stato differito al 31 marzo 2008 con decreto del Ministro dell’Interno del 20 dicembre 2007;
Dato atto altresì che l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che "ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine";
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Amministrazione del Personale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
All’unanimità di voti espressi in forma di legge:
D E L I B E R A
1. di approvare la proroga, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto, con la Società “Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro s.p.a.”, autorizzata dal Ministero del Lavoro il 26/11/2004 Prot. n. 1099-SG, iscritta all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 196/97, iscritta al Registro delle Imprese di Milano ed al REA di Milano al n. 1564445, partita IVA n. 05510281008, con sede legale a Milano in Via Palmanova n. 67 e filiale a Voghera in Via Emilia n. 40, per il periodo della durata di tre mesi decorrenti dal 1° marzo 2008 del contratto di somministrazione di lavoro temporaneo in atto per la fornitura di n. 1 lavoratore in possesso del diploma di Maturità tecnica di Geometra nella figura professionale di impiegato addetto all’Ufficio Tecnico del Comune, categoria economica C livello 1-iniziale, con orario di lavoro a tempo pieno, fatte salve motivate esigenze per l’ampliamento occasionale dell’orario, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
2. di confermare conseguentemente il signor VOLPINI Geom. EMANUELE, nato a Voghera (PV) il 12 giugno 1982, residente a Godiasco in Via Alcide De Gasperi n. 15, codice fiscale VLP MNE 82H12 M109O, quale lavoratore per la mansione richiesta da questa Amministrazione;
3. di dare atto che la spesa complessiva risultante a carico del Comune ammonta ad Euro 10.267,00 e che verrà imputata sull’intervento del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 attualmente in corso di compilazione, recante il codice 1.01.02.03 e che verrà dotato della occorrente disponibilità;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di propria determinazione con la quale verrà assunto l’impegno di spesa a carico del bilancio;
5. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a liquidare con cadenza mensile la spesa per la fornitura del lavoro di cui trattasi, previo controllo della regolarità della fornitura eseguita e verifica della regolarità contabile della fattura emessa dal creditore.
S U C C E S S I V A M E N T E
- Ritenuta l'urgenza che riveste l’esecuzione del presente provvedimento;
- Visto l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- All’unanimità di voti espressi in forma di legge:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Ricorso al Consiglio di Stato
Vecchia vicenda, ormai dimenticata, che torna alla ribalta.
Le lungaggini della giustizia fanno sì che ancora non sia conclusa una causa intentata da un albergatore al comune nel lontano 1992.
Di che si tratta?
Un albergatore fece ricorso per opporsi all'aumento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti oltre quello che grava sulle abitazioni civili. In effetti parrebbe logico pensare che, almeno per la parte dell'albergo relativa alle camere, sia dura pensare che si producano più rifiuti di una abitazione.
Di qui il ricorso al TAR. Che dà ragione all'albergatore. E ora il ricorso del soccombente comune al Consiglio di Stato. Quando si scriverà la parola fine ? E se dovesse vincere l'albergatore, quanto verrà a costare al comune (a tutti noi) questa faccenda?
Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 14 febbraio 2008.
OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a proporre ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato in relazione alla sentenza del T.A.R. Lombardia n. 128 in data 19 dicembre 2007 di accoglimento del ricorso presentato da Alberghi di Salice S.r.l. e altri albergatori in ordine alla deliberazione della Giunta Comunale n. 98-bis del 7 maggio 1992. Affidamento incarico di assistenza legale all’Avvocato Dott. Ambrogio Robecchi Majnardi.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con ricorso in data 6 novembre 1992 presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Milano dalla società “Alberghi di Salice S.r.l.” in persona del suo legale rappresentante signor Carlo Raina e da altri dodici ditte albergatrici, rappresentati dall’avvocato Dott. Cristiano Romano con studio legale a Milano in Largo Augusto n. 8, ricorso notificato a questo Comune in data 9 novembre 1992, con il quale la parte attrice ricorreva contro il Comune di Godiasco in persona del Sindaco pro-tempore per l’annullamento dei provvedimenti relativi all’aumento della tariffa della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ossia la deliberazione della Giunta Comunale n. 98-bis in data 7 maggio 1992 e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, occorrendo, il regolamento;
- che il Comune di Godiasco con deliberazione della Giunta Comunale n. 191-bis in data 26 novembre 1992 autorizzò il Sindaco a resistere in giudizio davanti al T.A.R. Lombardia ed a costituirsi in giudizio avverso il ricorso sopra indicato e di affidare l’incarico di assistenza legale e di difesa in giudizio all’avvocato Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi con studio legale a Pavia;
- che a quindici anni di distanza, mentre l’Amministrazione Comunale si aspettava logicamente che venisse dichiarata la perenzione del giudizio per ultradecennalità, il T.A.R. Lombardia ha emesso sentenza in data 19 dicembre 2007 n. 128 accogliendo il ricorso in argomento, depositata in Segreteria in data 23 gennaio 2008;
- che tuttavia la sentenza ha respinto tutta una serie di censure dei ricorrenti mentre ha indicato il motivo dell’accoglimento del ricorso solo in un generico difetto di motivazione del provvedimento impugnato, ossia che la deliberazione della Giunta nel determinare le tariffe differenziate per le diverse categorie di utenti ha omesso qualsiasi indicazione che giustifichi i criteri che fondano le disuguaglianze di trattamento;
Considerato che l’avvocato Prof. Robecchi Majnardi, interpellato dal Sindaco, ha fatto presente che la sentenza del T.A.R. si rivela errata perché ha omesso completamente di pronunciarsi su alcune eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune e, nel merito, risulta essere in contrasto con la giurisprudenza prevalente che espressamente esclude la necessità di una apposita motivazione in situazioni identiche a quelle oggetto del giudizio;
Ritenuto opportuno, dopo aver sentito l’avvocato medesimo, presentare appello avverso a tale sentenza al fine anche di bloccare qualsiasi eventuale tentativo di dare esecuzione alla stessa, con possibile richiesta di recupero delle somme a suo tempo versate dai ricorrenti a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, piuttosto che procedere al rinnovo della deliberazione con efficacia ora per allora, cosa di per sé peraltro difficilmente giustificabile dato il lungo periodo di tempo intercorso, accogliendo le indicazioni contenute nella sentenza del T.A.R., ma esponendosi ovviamente al rischio di azioni per l’esecuzione della stessa, in quanto non impugnata e dunque passata in giudicato;
Ritenuto necessario incaricare un avvocato per l’assistenza e la rappresentanza legale del Sindaco in giudizio e di avvalersi, a tal fine, delle prestazioni professionali dello stesso avvocato Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi che ha rappresentato il Sindaco innanzi al T.A.R., in quanto professionista di elevata esperienza, stimato e che gode la fiducia incondizionata di questa Amministrazione Comunale;
Ritenuto di quantificare in via provvisoria e presuntiva la spesa a carico del Comune per l’onorario al professionista nella misura di euro 2.500,00 oltre al contributo previdenziale 2% ed all’I.V.A. di legge;
Visto ed applicato l’art. 19, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che norma l’affidamento di incarichi a studi professionali legali per le vertenze giudiziarie di ogni ordine e grado;
Visto l’art. 50, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 17 dello statuto comunale;
Riconosciuta la propria competenza a deliberare in materia ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 2 e 48, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge:
D E L I B E R A
1.- di autorizzare il Sindaco signor Deantoni Angelo a proporre ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato in relazione alla sentenza del T.A.R. Lombardia n. 128 in data 19 dicembre 2007 di accoglimento del ricorso presentato da Alberghi di Salice S.r.l. e altri albergatori in ordine alla deliberazione della Giunta Comunale n. 98-bis del 7 maggio 1992, con le motivazioni e finalità esplicitate nella premessa del presente atto;
2.- di affidare all’Avvocato Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi, con studio ubicato a Pavia in Corso G.Mazzini n. 9, docente universitario e patrocinante in Cassazione, l’incarico professionale ai sensi dell’art. 2229 del codice civile di rappresentare ed assistere il Sindaco del Comune nella vertenza giudiziaria di che trattasi, con la facoltà di nominare il legale domiciliatario in Roma innanzi al Consiglio di Stato, inserendone il nominativo nella delega;
3.- di quantificare l’onere provvisorio della spesa a carico del Comune in complessivi euro 3.060,00 che trova imputazione a carico dello stanziamento recante in codice 1.01.01.03 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso, che presenta adeguata disponibilità;
4.- di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune l’adozione del provvedimento determinativo per la formale assunzione dell’impegno di spesa a carico del bilancio;
5.- di trasmettere copia della presente deliberazione allo Studio Legale Avv. Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi in Pavia.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti resi all’unanimità per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Le lungaggini della giustizia fanno sì che ancora non sia conclusa una causa intentata da un albergatore al comune nel lontano 1992.
Di che si tratta?
Un albergatore fece ricorso per opporsi all'aumento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti oltre quello che grava sulle abitazioni civili. In effetti parrebbe logico pensare che, almeno per la parte dell'albergo relativa alle camere, sia dura pensare che si producano più rifiuti di una abitazione.
Di qui il ricorso al TAR. Che dà ragione all'albergatore. E ora il ricorso del soccombente comune al Consiglio di Stato. Quando si scriverà la parola fine ? E se dovesse vincere l'albergatore, quanto verrà a costare al comune (a tutti noi) questa faccenda?
Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 14 febbraio 2008.
OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a proporre ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato in relazione alla sentenza del T.A.R. Lombardia n. 128 in data 19 dicembre 2007 di accoglimento del ricorso presentato da Alberghi di Salice S.r.l. e altri albergatori in ordine alla deliberazione della Giunta Comunale n. 98-bis del 7 maggio 1992. Affidamento incarico di assistenza legale all’Avvocato Dott. Ambrogio Robecchi Majnardi.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con ricorso in data 6 novembre 1992 presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Milano dalla società “Alberghi di Salice S.r.l.” in persona del suo legale rappresentante signor Carlo Raina e da altri dodici ditte albergatrici, rappresentati dall’avvocato Dott. Cristiano Romano con studio legale a Milano in Largo Augusto n. 8, ricorso notificato a questo Comune in data 9 novembre 1992, con il quale la parte attrice ricorreva contro il Comune di Godiasco in persona del Sindaco pro-tempore per l’annullamento dei provvedimenti relativi all’aumento della tariffa della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ossia la deliberazione della Giunta Comunale n. 98-bis in data 7 maggio 1992 e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, occorrendo, il regolamento;
- che il Comune di Godiasco con deliberazione della Giunta Comunale n. 191-bis in data 26 novembre 1992 autorizzò il Sindaco a resistere in giudizio davanti al T.A.R. Lombardia ed a costituirsi in giudizio avverso il ricorso sopra indicato e di affidare l’incarico di assistenza legale e di difesa in giudizio all’avvocato Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi con studio legale a Pavia;
- che a quindici anni di distanza, mentre l’Amministrazione Comunale si aspettava logicamente che venisse dichiarata la perenzione del giudizio per ultradecennalità, il T.A.R. Lombardia ha emesso sentenza in data 19 dicembre 2007 n. 128 accogliendo il ricorso in argomento, depositata in Segreteria in data 23 gennaio 2008;
- che tuttavia la sentenza ha respinto tutta una serie di censure dei ricorrenti mentre ha indicato il motivo dell’accoglimento del ricorso solo in un generico difetto di motivazione del provvedimento impugnato, ossia che la deliberazione della Giunta nel determinare le tariffe differenziate per le diverse categorie di utenti ha omesso qualsiasi indicazione che giustifichi i criteri che fondano le disuguaglianze di trattamento;
Considerato che l’avvocato Prof. Robecchi Majnardi, interpellato dal Sindaco, ha fatto presente che la sentenza del T.A.R. si rivela errata perché ha omesso completamente di pronunciarsi su alcune eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune e, nel merito, risulta essere in contrasto con la giurisprudenza prevalente che espressamente esclude la necessità di una apposita motivazione in situazioni identiche a quelle oggetto del giudizio;
Ritenuto opportuno, dopo aver sentito l’avvocato medesimo, presentare appello avverso a tale sentenza al fine anche di bloccare qualsiasi eventuale tentativo di dare esecuzione alla stessa, con possibile richiesta di recupero delle somme a suo tempo versate dai ricorrenti a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, piuttosto che procedere al rinnovo della deliberazione con efficacia ora per allora, cosa di per sé peraltro difficilmente giustificabile dato il lungo periodo di tempo intercorso, accogliendo le indicazioni contenute nella sentenza del T.A.R., ma esponendosi ovviamente al rischio di azioni per l’esecuzione della stessa, in quanto non impugnata e dunque passata in giudicato;
Ritenuto necessario incaricare un avvocato per l’assistenza e la rappresentanza legale del Sindaco in giudizio e di avvalersi, a tal fine, delle prestazioni professionali dello stesso avvocato Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi che ha rappresentato il Sindaco innanzi al T.A.R., in quanto professionista di elevata esperienza, stimato e che gode la fiducia incondizionata di questa Amministrazione Comunale;
Ritenuto di quantificare in via provvisoria e presuntiva la spesa a carico del Comune per l’onorario al professionista nella misura di euro 2.500,00 oltre al contributo previdenziale 2% ed all’I.V.A. di legge;
Visto ed applicato l’art. 19, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che norma l’affidamento di incarichi a studi professionali legali per le vertenze giudiziarie di ogni ordine e grado;
Visto l’art. 50, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 17 dello statuto comunale;
Riconosciuta la propria competenza a deliberare in materia ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 2 e 48, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge:
D E L I B E R A
1.- di autorizzare il Sindaco signor Deantoni Angelo a proporre ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato in relazione alla sentenza del T.A.R. Lombardia n. 128 in data 19 dicembre 2007 di accoglimento del ricorso presentato da Alberghi di Salice S.r.l. e altri albergatori in ordine alla deliberazione della Giunta Comunale n. 98-bis del 7 maggio 1992, con le motivazioni e finalità esplicitate nella premessa del presente atto;
2.- di affidare all’Avvocato Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi, con studio ubicato a Pavia in Corso G.Mazzini n. 9, docente universitario e patrocinante in Cassazione, l’incarico professionale ai sensi dell’art. 2229 del codice civile di rappresentare ed assistere il Sindaco del Comune nella vertenza giudiziaria di che trattasi, con la facoltà di nominare il legale domiciliatario in Roma innanzi al Consiglio di Stato, inserendone il nominativo nella delega;
3.- di quantificare l’onere provvisorio della spesa a carico del Comune in complessivi euro 3.060,00 che trova imputazione a carico dello stanziamento recante in codice 1.01.01.03 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso, che presenta adeguata disponibilità;
4.- di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune l’adozione del provvedimento determinativo per la formale assunzione dell’impegno di spesa a carico del bilancio;
5.- di trasmettere copia della presente deliberazione allo Studio Legale Avv. Prof. Ambrogio Robecchi Majnardi in Pavia.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti resi all’unanimità per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Verbale del consiglio 21 febbr 2008
Nonostante le tante raccomandazioni, il pubblico presente in aula era di sole tre persone.
Si parlava di cose importanti, ma tant'è.
E' stato eletto il nuovo Difensore Civico, persona che noi non conosciamo. Avrebbe magari potuto essere presente per farsi vedere, per dire qualche parola, ma non ha ritenuto opportuno. Avrà forse avuto le sue buone ragioni, altrimenti sarebbe stato uno sgarbo.
Il punto clou della serata è stato l'argomento "addizionale IRPEF". L'amministrazione ha proposto ed approvato il raddoppio allo 0,4 per un maggiore incasso di circa 75.000 euro. La motivazione principale addotta è una spesa straordinaria (pluriennale) di solidarietà di 55.000 euro. Noi abbiamo detto che era improprio aumentare l'addizionale (voce generica) per un provvedimento specifico. Abbiamo proposto di lasciare l'IRPEF ferma, e dall'anno prox introdurre una tassa di scopo "per la solidarietà" per finanziare tutte le spese affrontate sull'argomento: rette della casa di riposo, mensa scolastica, contributi vari per non abbienti ecc.
Una specifica voce in bilancio a fronte di una specifica esigenza, irrinunciabile, come la solidarietà. L'importante è che le cose siano impostate in modochiaro e trasparente. Ovviamente nulla.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco.
IL SINDACO
comunica al Consiglio che, a seguito della nomina del consigliere Serra Roberto ad Assessore comunale, il medesimo è cessato dalle funzioni di Consigliere capogruppo della lista “Progredire Insieme” e che le medesime funzioni sono state demandate al consigliere comunale GUADO MARILINDA.
Poiché nessun consigliere ha chiesto la parola per intervenire, il Sindaco dichiara che il Consiglio ha preso atto della comunicazione.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali della seduta consiliare tenutasi il 27 novembre 2007;
Rilevato che gli stessi riproducono fedelmente l’andamento della seduta, gli argomenti, le discussioni e le votazioni che seguirono ad ogni proposta di deliberazione;
Dato atto che nessun consigliere ha chiesto la parola per intervenire;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Segretario comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti undici favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo undici i presenti e i votanti:
D E L I B E R A
di dare per letti e di approvare nel testo in cui sono stati redatti i verbali della seduta consiliare tenutasi in data 27 novembre 2007 contrassegnati dal n. 39 al n. 47 compreso.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Nomina del Difensore civico a seguito di dimissioni dalla carica rassegnate dal signor Sala Faustino e successivo decesso dello stesso.
IL SINDACO
riferisce che il signor Sala Rag. Faustino, Difensore civico nominato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 in data 2 luglio 2004, con lettera in data 14 novembre 2007 rassegnò le dimissioni dalla carica per motivi di salute, ritenendo di non essere più in grado di attendere alle funzioni affidategli. Purtroppo in data 4 gennaio 2008 il medesimo è deceduto.
Il Sindaco ne elogia l’operato, la correttezza istituzionale, l’apprezzamento dei cittadini e la fattiva collaborazione dimostrata nei confronti di questa Amministrazione e chiede ai consiglieri ed a tutti i presenti nell’aula di alzarsi in piedi e di osservare un minuto di silenzio in memoria del defunto.
Ripresi i lavori, il Sindaco fa presente che bisogna provvedere alla nomina del nuovo Difensore civico e che la nomina, ai sensi dell’art. 46, terzo comma, dello statuto comunale, deve avvenire a maggioranza assoluta dei propri componenti ed a scrutinio segreto.
Egli propone per la carica di Difensore civico il signor Brugi Dott. Corrado, nato a Bologna il 30 maggio 1937 e residente a Godiasco (PV) – Località Salice Terme in Viale degli Ibiscus n. 48, ex agente generale di una nota compagnia di assicurazioni nella agenzia di Voghera (PV), collocato a riposo nel 2003, avente il titolo di studio di laurea in Scienze Politiche, in possesso dei requisiti stabiliti nel sopra citato art. 46 dello statuto.
Dà quindi lettura del “curriculum vitae” del candidato proposto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita l’esposizione del Sindaco;
Udito l’intervento del consigliere capogruppo della minoranza Sorrentino Alberto, il quale fa rilevare che, come già dal medesimo fatto osservare nella precedente occasione avanti questo Consiglio Comunale, la proposta del nominativo del Difensore civico dovrebbe a suo avviso essere posta con la presentazione di una rosa di candidati fra i quali dovrebbe comparire anche il candidato espresso dalla minoranza consiliare, ma che anche questa volta non si è tenuto conto del ruolo della minoranza e di ciò si rammarica;
Visto l’art. 11 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante norme sul Difensore civico;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
Dovendosi procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, vengono distribuite le schede per la votazione e sono scelti a scrutatori i consiglieri comunali Finocchio Roberto e Curti Graziano, quest’ultimo del gruppo della minoranza.
Procedutosi alla votazione per schede segrete, si ha il seguente risultato, debitamente riscontrato dai consiglieri scrutatori:
Presenti: n° 11
Votanti: n° 11
Astenuti: nessuno
Il signor Brugi Corrado ha ottenuto n. 9 voti
Schede bianche: n. 2
Schede nulle: nessuna
Dopo l’effettuato riscontro e verifica le schede vengono distrutte.
Dopo di che,
IL SINDACO
Visto l’esito della votazione;
P R O C L A M A
eletto alla carica di Difensore civico del Comune di Godiasco il signor Brugi Dott. Corrado, ai sensi dell’art. 46 dello statuto comunale.
Dà atto che il Difensore civico rimane in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio Comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere al mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.
S U C C E S S I V A M E N T E
- Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione del presente atto;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti nove favorevoli e due astenuti (Sorrentino e Curti), resi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Adozione del catasto relativo ai soprassuoli del Comune già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353.
Relaziona l’assessore signor Pietro Bina.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
– che la legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000, all’art. 10 comma 2 stabilisce che “i Comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dai rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente.”;
e all’art. 10, comma 1, stabilisce che “le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. E’ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziare pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalle regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”;
– che la Regione Lombardia ha approvato il Piano per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/15534 del 12 dicembre 2003, successivamente modificato ed aggiornato con deliberazione della G.R. n. 8\3949 del 27 dicembre 2006;
Considerato che nel territorio del Comune di Godiasco si sono verificati incendi boschivi:
in data 6-7 agosto 2003 in Località Piumesana e in data 5 luglio 2004 in Località Belvedere, come da comunicazioni del Ministero delle Politiche Agricole Forestale – Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Godiasco prot. n. 587 in data 12.08.2003 e prot. n. 553 in data 6.07.2004;
Che i soprassuoli percorsi dal fuoco sono stati i seguenti:
- in Località Piumesana in data 6-7 agosto 2003,
Catasto Foglio 23° - mappali n. 48, 49, 43, 53, 238, 239, 237, 236, 235, 234 parzialmente bruciati; Catasto Foglio 23° - mappali n. 233, 232, 231, 230, 226, 224, 227, 229, 228, 51, 334, 52, 54, 40, 41, 42, 44, 50 totalmente bruciati; per un superficie di ettari 9,00 ;
- in Località Belvedere in data 5 luglio 2004,
Catasto Foglio 7° - mappale n. 147 totalmente bruciato per una superficie di ettari 0,30 ;
Tutto ciò premesso, ritenuto di adempiere ai disposti della legge-quadro in materia di incendi boschivi sopra richiamati;
Visto l’art. 42, comma 2, lettera b), del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del Servizio Tecnico comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1. di adottare, come adotta, il catasto comunale relativo ai soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge–quadro in materia di incendi boschivi”;
2. che il suindicato catasto comunale comprende i terreni come di seguito indicati:
* in Località Piumesana
Catasto Foglio 23° - mappali n. 48, 49, 43, 53, 238, 239, 237, 236, 235, 234 parzialmente bruciati;
Catasto Foglio 23° - mappali n. 233, 232, 231, 230, 226, 224, 227, 229, 228, 51, 334, 52, 54, 40, 41, 42, 44, 50 totalmente bruciati; per un superficie di ettari 9,00 ;
* in Località Belvedere
Catasto Foglio 7° - mappale n. 147 totalmente bruciato per una superficie di ettari 0,30 ;
come individuati nella planimetria catastale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di aggiornare annualmente il presente catasto comunale;
4. di pubblicare per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio comunale l’elenco dei predetti soprassuoli al fine di acquisire eventuali osservazioni; decorso tale termine, valutate le eventuali osservazioni presentate, si procederà entro i successivi 60 giorni all’approvazione degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni catastali;
5. di trasmettere alla Prefettura di Pavia, al termine dell’iter procedurale, copia degli atti deliberativi adottati con allegata documentazione catastale.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- All’unanimità di voti espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Presa in carico da parte del Comune delle opere di urbanizzazione primaria relative al P.E.E.P. realizzato dalla Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” Soc. coop. a r.l. in località Salice Terme in Via G.Donizetti.
IL SINDACO
dopo aver annunciato l’argomento iscritto all’ordine del giorno, cede la parola all’assessore signor Pietro Bina affinché relazioni sull’argomento.
L’assessore Bina riferisce, riassumendo la cronistoria della pratica, che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 in data 30 settembre 1981, esecutiva, veniva adottato il progetto di Piano economico per l’edilizia popolare (P.E.E.P.) in Salice Terme, strada Cà dei Mori, Comprensorio n. 3, ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e della legge 22 ottobre 1971 n. 865, redatto dall’Arch. Antonio Bartilucci libero professionista;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 in data 28 novembre 1981, esecutiva, veniva approvato il primo programma per l’attuazione del Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), Comprensorio n. 3, da realizzarsi in località Salice Terme su aree situate in fregio alla strada comunale Cà dei Mori;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 30 aprile 1982, esecutiva, veniva approvato in via definitiva il Piano di Zona di Edilizia Economica e Popolare in località Salice Terme su aree poste in fregio alla strada comunale Cà dei Mori, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1978 n. 63, redatto dall’Arch. Antonio Bartilucci;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 30 aprile 1981, esecutiva, erano stati approvati gli schemi del testi di convenzione per la cessione in diritto di proprietà e concessione in diritto di superficie di aree incluse nei Piani di Zona per l’e.e.p. nel territorio del Comune di Godiasco ed i criteri per l’assegnazione delle aree;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 in data 30 ottobre 1982, esecutiva, veniva accolta l’istanza della Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” Soc. coop. a r.l., con sede a Voghera (PV) in Piazza Duomo n. 70, rappresentata dal signor Bartilucci Dott. Arch. Antonio in qualità di Presidente, intesa ad ottenere l’assegnazione delle aree del suindicato P.E.E.P. in parte in diritto di superficie ed in parte in diritto di proprietà, per la realizzazione di alloggi, ed approvava l’assegnazione dei lotti di area edificabile;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 in data 2 settembre 1983, esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Ediliza “Robinson Casa” S.c.r.l. per la cessione in diritto di proprietà di un’area inclusa nel vigente P.E.E.P. di cui alla precitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/1982;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 in data 2 settembre 1983, esecutiva, veniva approvata lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. per la cessione in diritto di superficie di un’area inclusa nel vigente P.E.E.P. di cui alla precitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/1982;
- la convenzione per la cessione in diritto di proprietà dell’area residenziale veniva stipulata fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. in data 19 marzo 1984 a rogito del Dott. Piero Dentone, notaio in Voghera, repertorio n. 73762/16437, registrata a Voghera il 2 aprile 1984 al n. 910, vol. 252, mod. I;
- la convenzione per la cessione in diritto di superficie dell’area residenziale veniva stipulata fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. in data 19 marzo 1984 a rogito del Dott. Piero Dentone, notaio in Voghera, repertorio n. 73763/16438, registrata a Voghera il 2 aprile 1984 al n. 911, vol. 252, mod. I;
- con le suindicate convenzioni la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. assumeva a proprio carico l’onere di realizzare direttamente le seguenti opere di urbanizzazione primaria (articolo 3) all’interno del perimetro del P.E.E.P., sulla base di progetti esecutivi approvati dal Comune di Godiasco:
- strade e parcheggi
- rete acquedotto con allacciamento alla rete civica
- rete fognaria distinta per le acque bianche e per le acque nere
- rete telefonica con i relativi pozzetti di ispezione
- rete gas metano
- rete elettrica con le utenze private
- impianto della pubblica illuminazione;
- dopo l’ultimazione ed il collaudo, le suindicate opere andavano cedute al Comune;
- le aree della viabilità di accesso e all’interno del P.E.E.P. di cui trattasi sono state denominate dall’ Amministrazione Comunale “Via G.Donizetti” e sia la stessa via che le aree di parcheggio risultano catastalmente già intestate al Comune di Godiasco;
- a seguito di richiesta di collaudo delle opere da parte della Cooperativa Edilizia di cui trattasi, l’Amministrazione Comunale ha preteso e formalizzato con nota prot. n. 2833 in data 20 aprile 2000 che venissero completate le opere di urbanizzazione attinenti la sistemazione dell’asfalto della viabilità interna e che conseguentemente gli assegnatari degli alloggi edificati hanno provveduto a proprie cura e spese a far eseguire i lavori di riasfaltatura della Via G.Donizetti come richiesto dal Comune;
- in data 20 luglio 2007 gli assegnatari degli alloggi edificati, avendo ottemperato ai suindicati adempimenti, hanno chiesto al Comune di Godiasco di procedere al collaudo finale delle opere di urbanizzazione primaria e la conseguente cessione delle stesse al Comune.
L’assessore riferisce quindi che la Responsabile del Servizio Tecnico comunale Dott. Arch. Liliana Volpi con relazione in data 12 febbraio 2008, rassegnata al Sindaco per gli adempimenti conseguenti, ha collaudato le opere di urbanizzazione primaria realizzate e che pertanto le stesse possono essere assunte in carico da parte del Comune.
Il Sindaco, ripresa la parola, dichiara aperta la discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’assessore;
Vista la documentazione istruttoria allegata al fascicolo della pratica;
Ritenuto di approvare il trasferimento al patrimonio comunale e la relativa presa in carico da parte del Comune delle opere di urbanizzazione primaria di cui trattasi;
Visto l’art. 42, comma 2 lettera l), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dalla Responsabile del Servizio Tecnico comunale, che si allega al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1. di approvare il trasferimento al patrimonio del Comune di Godiasco senza pagamento di corrispettivo e la relativa presa in carico da parte del Comune delle sottoindicate opere di urbanizzazione primaria nell’ambito del Piano di Edilizia Economica e Popolare localizzato in località Salice Terme in Via G.Donizetti, realizzate dalla Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Voghera (PV) in Piazza Duomo n. 70, partita I.V.A. n. 00960040186:
viabilità di accesso e interna realizzata nel perimetro del P.E.E.P. e relativi parcheggi, con relative condotte delle acque di fognatura bianche e nere, rete acquedotto con allacciamento alla rete civica, canalizzazione per la rete telefonica con i relativi pozzetti di ispezione, rete gas metano, rete elettrica ENEL, impianto della pubblica illuminazione costituito da n. 15 centri luminosi e relative canalizzazioni;
2. di allegare al presente provvedimento la relazione di collaudo delle opere sottoscritta in data 12 febbraio 2008 dalla Responsabile del Servizio Tecnico comunale Dott. Arch. Liliana Volpi, corredata degli allegati in essa richiamati;
3. di autorizzare la Responsabile del Servizio Tecnico comunale alla stipulazione del relativo atto pubblico di trasferimento al Comune di Godiasco della proprietà delle suindicate opere di urbanizzazione.
Comune di Godiasco
(Provincia di Pavia)
SERVIZIO TECNICO
COOPERATIVA EDILIZIA “ROBINSON CASA” Soc. coop. a r.l.
avente sede a Voghera (PV) in Via Plana n. 99
concessionaria di aree per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare
in Comune di Godiasco - località Salice Terme - Via G.Donizetti
OGGETTO: Collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e Relazione per la loro presa in carico da parte del Comune di Godiasco.
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 in data 30 settembre 1981, esecutiva, veniva adottato il progetto di Piano economico per l’edilizia popolare (P.E.E.P.) in Salice Terme, strada Cà dei Mori, Comprensorio n. 3, ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e della legge 22 ottobre 1971 n. 865, redatto dall’Arch. Antonio Bartilucci;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 in data 28 novembre 1981, esecutiva, veniva approvato il primo programma per l’attuazione del Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), Comprensorio n. 3, da realizzarsi in località Salice Terme su aree situate in fregio alla strada comunale Cà dei Mori;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 30 aprile 1982, esecutiva, veniva approvato in via definitiva il Piano di Zona di Edilizia Economico e Popolare in località Salice Terme su aree poste in fregio alla strada comunale Cà dei Mori, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1978 n. 63, redatto dall’Arch. Antonio Bartilucci;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 30 aprile 1981, esecutiva, erano stati approvati gli schemi del testi di convenzione per la cessione in diritto di proprietà e concessione in diritto di superficie di aree incluse nei Piani di Zona per l’e.e.p. nel territorio del Comune di Godiasco ed i criteri per l’assegnazione delle aree;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 in data 30 ottobre 1982, esecutiva, veniva accolta l’istanza della Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” Soc. coop. a r.l., con sede a Voghera (PV) in Piazza Duomo n. 70, rappresentata dal signor Bartilucci Dott. Arch. Antonio in qualità di Presidente, intesa ad ottenere l’assegnazione delle aree del suindicato P.E.E.P. in parte in diritto di superficie ed in parte in diritto di proprietà, per la realizzazione di alloggi, ed approvava l’assegnazione dei lotti di area edificabile;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 in data 2 settembre 1983, esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Ediliza “Robinson Casa” S.c.r.l. per la cessione in diritto di proprietà di un’area inclusa nel vigente P.E.E.P. di cui alla precitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/1982;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 in data 2 settembre 1983, esecutiva, veniva approvata lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. per la cessione in diritto di superficie di un’area inclusa nel vigente P.E.E.P. di cui alla precitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/1982;
- che la convenzione per la cessione in diritto di proprietà dell’area residenziale veniva stipulata fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. in data 19 marzo 1984 a rogito del Dott. Piero Dentone, notaio in Voghera, repertorio n. 73762/16437, registrata a Voghera il 2 aprile 1984 al n. 910, vol. 252, mod. I;
- che la convenzione per la cessione in diritto di superficie dell’area residenziale veniva stipulata fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. in data 19 marzo 1984 a rogito del Dott. Piero Dentone, notaio in Voghera, repertorio n. 73763/16438, registrata a Voghera il 2 aprile 1984 al n. 911, vol. 252, mod. I;
- che con le suindicate convenzioni la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. assumeva a proprio carico l’onere di realizzare direttamente le seguenti opere di urbanizzazione primaria (articolo 3) all’interno del perimetro del P.E.E.P., sulla base di progetti esecutivi approvati dal Comune di Godiasco:
- strade e parcheggi
- rete acquedotto con allacciamento alla rete civica
- rete fognaria distinta per le acque bianche e per le acque nere
- rete telefonica con i relativi pozzetti di ispezione
- rete gas metano
- rete elettrica con le utenze private
- impianto della pubblica illuminazione;
- che dopo l’ultimazione ed il collaudo, le suindicate opere andavano cedute al Comune;
- che le aree di viabilità all’interno del P.E.E.P. sono state denominate dall’Amministrazione Comunale “Via G.Donizetti”;
- che, a seguito di richiesta di collaudo delle opere da parte della Cooperativa Edilizia di cui trattasi, dopo alcuni sopralluoghi effettuati dall’Ufficio Tecnico comunale di Godiasco si determinava con nota prot. n. 2833 in data 20 aprile 2000 che i lavori da realizzare per il completamento delle opere di urbanizzazione nella Via Donizetti erano i seguenti:
sistemazione dei tratti sconnessi con la formazione del sottofondo ghiaioso e stesura del toutvenant, nonché la posa su tutta la superficie pavimentata di uno spessore bitumato di tappetino;
- che conseguentemente gli assegnatari degli alloggi edificati hanno incaricato la Ditta Pecora S.p.a. con sede a Pieve del Cairo ( PV) di eseguire i lavori di asfaltatura della Via Donizetti come richiesto dal Comune di Godiasco;
- che in data 20 luglio 2007 gli assegnatari degli alloggi edificati hanno chiesto al Comune di Godiasco di procedere al collaudo finale delle opere di urbanizzazione primaria e la conseguente cessione delle stesse al Comune;
Tutto ciò premesso
tenuto conto di tutti gli elementi tecnico-amministrativi enunciati in premessa, tenuto conto delle varie constatazioni che sono state effettuate nel corso della visita di collaudo, verificata la buona efficienza delle opere di urbanizzazione primaria realizzate in attuazione del P.E.E.P , valutate le molteplici esigenze emerse durante l’esecuzione dei lavori;
il sottoscritto collaudatore ritiene doversi dare atto della costante e fattiva collaborazione offerta dai soggetti assegnatari degli alloggi nella soluzione dei vari problemi tecnici onde si è potuto conseguire la migliore funzionalità delle opere eseguite.
Dal rigoroso vaglio di tutti i dati emersi dalla visita di collaudo, si ritiene di poter dichiarare, come in effetti col presente atto si dichiara, che i soggetti assegnatari hanno ottemperato in modo sufficientemente corretto, anche se alcune opere non sono state perfettamente eseguite e ultimate, a quanto previsto negli elaborati grafici progettuali facenti parti della convenzione stipulata. Le opere di cui trattasi si dichiarano pertanto collaudate.
Si esprime altresì il favorevole giudizio complessivo per la presa in carico da parte del Comune di Godiasco delle opere di urbanizzazione primaria realizzate nel P.E.E.P. di cui trattasi, in località Salice Terme, costituite da:
viabilità di accesso e interna del P.E.E.P. denominata Via G.Donizetti, aree di parcheggio, le condotte delle acque di fognatura bianche e nere, la rete acquedotto con allacciamento alla rete civica, canalizzazione per la rete telefonica con i relativi pozzetti di ispezione, la rete gas metano, la rete elettrica ENEL, l’impianto della pubblica illuminazione costituito da n. 15 centri luminosi e relative canalizzazioni.
Le aree sulle quali è stata realizzata la viabilità di accesso e interna ed i parcheggi risultano catastalmente già intestate al Comune di Godiasco.
Alla presente relazione si allegano la planimetria in scala 1:1.000 dei luoghi e le certificazioni di visura catastale.
La presente viene trasmessa al Sindaco per gli adempimenti conseguenti.
Godiasco, lì 12 febbraio 2008
LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE
(Dott. Arch. Liliana Volpi)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Approvazione di modifiche al Piano di lottizzazione residenziale di tipo convenzionato denominato «Valletta», ubicato in località Salice Terme, presentato dalla società Madiver S.r.l., non costituenti variante al P.R.G. comunale ai sensi dell’art. 14, comma 12, della legge regionale n. 12/2005.
IL SINDACO
dopo aver annunciato l’argomento iscritto all’ordine del giorno, cede la parola all’Assessore all’urbanistica signor Pietro Bina affinché relazioni sull’argomento.
L’assessore Bina, riassumendo la cronistoria della pratica, riferisce che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 2 febbraio 1990, esecutiva, veniva adottato il progetto di Piano di lottizzazione residenziale denominato “Valletta” situato in Fraz. Salice Terme in località Cà Mori e ricadente in zona residenziale di espansione, presentato dai signori Franchini Giovanni, Franchini Thea e Franchini Maria Rosa e compilato dallo Studio Tecnico Associato Ingegneri Avanzi & Pernetti di Voghera (PV);
- che la Regione Lombardia – Giunta Regionale – Settore al Coordinamento per il Territorio con provvedimento prot. n. 49954 in data 28 novembre 1990 approvava il suindicato P.L.;
- la convenzione di attuazione del P.L. veniva stipulata fra i proponenti ed il Comune di Godiasco, a rogito del Segretario comunale, in data 2 ottobre 1992, rep. n. 1505, registrata a Voghera in data 19 ottobre 1992 al n. 1122 serie 1;
- essendo prevista la scadenza della convenzione alla data del 2 ottobre 2002, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 28 febbraio 2001 veniva autorizzata la proroga fino al 2 giugno 2004 del termine di scadenza della convenzione per l’attuazione del P.L.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30 aprile 2003, esecutiva, veniva approvata una variante del P.L. di che trattasi, non costituente variante al vigente Piano Regolatore comunale;
- che ai soggetti lottizzanti è subentrata nella titolarità del P.L. la società Madiver S.r.l. a seguito di atto di compravendita in data 16 marzo 2005 Repertorio n. 49099 / Raccolta n. 8075 a rogito notaio Dott. Gianluca Catalano con studio in Mede (PV);
- con nota in data 10 gennaio 2008 il signor Vitale Francesco, nato a Cardito (NA) il 10 settembre 1955, in qualità di Presidente della società MAVIDER S.r.l., avente sede a Sannazzaro de’ Burgundi (PV) in Vicolo dell’Isola n. 11, codice fiscale n. 02090440187, chiede al Comune di Godiasco di voler approvare modifiche al Piano di Lottizzazione residenziale “Valletta” riguardanti esclusivamente lo spostamento della linea di confine dei lotti n. 3-4 e n. 7-8 previsti nel P.L., in quanto ai sensi dell’art. 14, comma 12, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. “non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale”.
Le modifiche da apportare ai lotti n. 3, 4, 7, 8 risultano essere le seguenti:
Lotto n. 3 SF da mq. 1000 a mq. 846,10 SC da mq. 200 a mq. 169,22
Lotto n. 4 SF da mq. 1000 a mq. 866,05 SC da mq. 200 a mq. 173,21
Lotto n. 7 SF da mq. 1000 a mq. 1153,90 SC da mq. 200 a mq. 230,78
Lotto n. 8 SF da mq. 1483 a mq. 1616,95 SC da mq. 296 a mq. 323,39
e non hanno subito alcuna modifica le volumetrie previste per i singoli lotti; conseguentemente la sommatoria della superficie fondiaria, della superficie di calpestio e del volume non hanno subito modificazioni.
Terminata l’esposizione, il Sindaco dichiara aperta la discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore all’urbanistica;
Premesso che il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 28 gennaio 1994 ed approvato in revisione del vigente modificato d’ufficio dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale n. VI/42090 in data 19 marzo 1999;
Visti gli elaborati relativi alle modifiche al Piano di lottizzazione residenziale di tipo convenzionato denominato «Valletta», redatti in data 10 gennaio 2008 dal Dott. Arch. Matteo Albasi con studio professionale ubicato a Salice Terme in Viale delle Terme n. 53, su incarico della proprietà in oggetto, come di seguito indicati:
§ Tavola 1 – Planimetrie P.L.: stato approvato, confronto, modificato in scala 1:500
§ Allegato “A”: Estratto di mappa catastale – Estratto di P.R.G. in scala 1:2000
§ Allegato “B”: Relazione illustrativa
§ Allegato “C”: Titolo di proprietà
§ Allegato “D”: Tabelle dei lotti P.L. Valletta
Considerato che le modificazioni proposte risultano conforme alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune, del Regolamento Edilizio comunale e del Regolamento di igiene;
Precisato che le aree su cui insiste il piano attuativo non contengono beni o luoghi rientranti nei casi soggetti a vincolo culturale o ambientale, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato l’art. 42, comma 2 lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del Servizio Tecnico comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti dieci favorevoli, nessuno contrario ed uno astenuto (Curti), espressi per alzata di mano, essendo undici i presenti e dieci i votanti:
D E L I B E R A
1.- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.- di accogliere l’istanza della società Madiver S.r.l. e di approvare le modificazioni al Piano di lottizzazione residenziale di iniziativa privata denominato “Valletta” ubicato a Salice Terme in località Cà Mori evidenziate nella premessa del presente atto, negli elaborati compilati dal Dott. Arch. Matteo Albasi e distinti nella premessa del presente atto deliberativo;
3.- di dare atto che le suindicate modificazioni non costituiscono variante al vigente Piano Regolatore Generale comunale;
4.- di demandare alla responsabile del Servizio Tecnico comunale gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Costituzione di servitù passiva sull’area di proprietà comunale adiacente al peso pubblico nel capoluogo, finalizzata alla concessione di un passo carraio alla ditta Legnami Malaspina S.n.c. in sostituzione di quello preesistente.
Relaziona l’assessore signor Pietro Bina.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la ditta “Legnami Malaspina S.n.c. di Malaspina Sergio & C.” a seguito di lavori edilizi eseguiti sull’area dell’azienda ubicata in Godiasco capoluogo, autorizzati da questo Comune, ha chiuso un proprio passo carraio che accedeva a Viale Fratelli Pedemonti;
Che detto accesso alla proprietà risultava confermato nell’atto di permuta di terreni stipulato in data 19 marzo 2002 fra il Comune di Godiasco e la ditta Legnami Malaspina S.n.c., a rogito del notaio Dott. Maurizio De Blasi in Voghera, n. 42545 di repertorio – n. 10722 di raccolta, come di seguito riportato:
« – l’accesso alla proprietà “Legnami Malaspina Snc di Malaspina Sergio e C.” avviene dal viale Pedemonti e dal viale Monsignor Albera – viale Montale, come sinora praticato. » ;
Tenuto presente che nei mesi scorsi questa Amministrazione Comunale ha realizzato una rotatoria stradale di ragguardevoli dimensioni in prossimità della proprietà Malaspina con un accesso dalla rotatoria all’area comunale a servizio del peso pubblico;
Vista la nota in data 14 dicembre 2007 con la quale il legale rappresentante della Ditta Malaspina chiede a questa Amministrazione Comunale l’autorizzazione per aprire un nuovo passo carraio per l’accesso all’azienda, in sostituzione di quello preesistente, della larghezza di metri lineari 8,00 in modo da consentire il transito degli automezzi articolati, con accesso sull’area comunale ove è situato il peso pubblico e quindi col successivo sbocco viario sulla rotatoria di Viale Fratelli Pedemonti, impegnandosi a sostenere a proprio carico le spese per la sistemazione del piano viario del passo carraio e per l’apposizione della segnaletica stradale occorrente a norma del vigente Codice della Strada;
Ritenuto che, nell’argomento in trattazione, si tratta della costituzione su un’area pubblica comunale di una servitù passiva a favore della ditta Malaspina in sostituzione del preesistente passo carraio eliminato dalla ditta medesima a seguito di lavori di sistemazione della proprietà, non più con accesso diretto sul viale ma su un’area comunale che, a sua volta, dispone di un accesso sul viale;
Ritenuto di accogliere l’istanza e di autorizzare la costituzione della servitù di passo carraio;
Riconosciuta la propria competenza a deliberare nella materia in oggetto, ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera l), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del Servizio Tecnico comunale sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Uditi i seguenti interventi:
- il consigliere Sorrentino Alberto, capogruppo della minoranza, chiede chiarimenti in ordine alla onerosità o gratuità della concessione;
- l’assessore relatore Bina esprime l’avviso che debba essere fissato un corrispettivo per il Comune;
- il Sindaco dice che l’Amministrazione Comunale deve sempre favorire le attività economiche presenti sul territorio e che la concessione della servitù di passo carraio non sminuisce il valore dell’area del peso pubblico né gli arreca alcun danno;
- il consigliere Sorrentino replica che la ditta concessionaria debba corrispondere al Comune una somma non certo simbolica e che venga posto a suo carico la spesa inerente la manutenzione della striscia di strada utilizzata per il transito degli autoveicoli, che ricorrerà periodicamente in futuro;
- il Sindaco propone di dare mandato alla Giunta Comunale di quantificare l’ammontare del corrispettivo da porre a carico della ditta Malaspina che, dopo un breve dibattito, viene convenuto in un importo non inferiore ad euro 1.000,00 (mille/00);
All’unanimità di voti resi in forma di legge:
D E L I B E R A
1. di autorizzare la costituzione di una servitù passiva in Godiasco capoluogo a favore della ditta “Legnami Malaspina S.n.c. di Malaspina Sergio & C.” sull’area di proprietà comunale a servizio del peso pubblico la quale, a sua volta, dispone di un accesso sulla rotatoria stradale di Viale Fratelli Pedemonti, finalizzata alla concessione alla ditta di un nuovo passo carraio in sostituzione di quello preesistente che aveva accesso diretto sul Viale;
2. di allegare alla presente deliberazione la planimetria del luogo con evidenziata l’area assoggettata a servitù di passaggio;
3. di dare mandato alla Giunta Comunale di quantificare l’ammontare del corrispettivo “una tantum” da corrispondere al Comune e da porre a carico della ditta Malaspina che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore all’ammontare di euro 1.000,00 (mille/00);
4. di dare atto che tutte le spese attinenti alla sistemazione del piano viario del nuovo passo carraio sull’area comunale, alla periodica manutenzione del medesimo ed alla collocazione della segnaletica stradale occorrente a norma del vigente Codice della Strada per segnalare l’accesso all’azienda di legnami di che trattasi, saranno sostenute dalla ditta Legnami Malaspina che si obbliga in tal senso per tutta la durata temporale della servitù di passaggio.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti resi all’unanimità per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): determinazione della misura delle aliquote e della detrazione d’imposta per l’anno 2008.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificati dall’art. 3, commi 53 e 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i quali prevedono ai fini dell’applicazione dell’imposta sugli immobili (I.C.I.) che :
a) l’aliquota, entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;
b) l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’Ufficio Tecnico comunale;
c) l’aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che svolgono attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;
d) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è riconosciuta una detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in lire 200.000 (euro 103,29), rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
e) la detrazione obbligatoria di lire 200.000 (euro 103,29), in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d), può essere elevata fino a lire 500.000 (euro 258,23) ovvero, in alternativa, l’imposta può essere ridotta fino al 50 per cento, semprechè sia rispettato l’equilibrio economico del bilancio;
Visti gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, recanti modifiche alla disciplina dell’I.C.I. (articoli 3, 5 commi 3 e 5, 8 comma 3, 13 comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) e l’attribuzione ai Comuni della potestà regolamentare in materia di I.C.I.;
Visto l’art. 1, commi 156-169-173, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) che ha modificato, integrato o soppresso alcune norme del precitato D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, disponendo che:
▪ la competenza a deliberare le aliquote dell’I.C.I. è del Consiglio Comunale (art. 6, comma 1, primo periodo);
▪ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
▪ il comma 4 dell’art. 5 è abrogato;
▪ l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per la quale è dovuta l’imposta, si intende per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (art. 8, comma 2);
Visto l’art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, integrando l’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha istituito una ulteriore detrazione dall’I.C.I. pari all’ 1,33 per mille della base imponibile per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, detrazione comunque non superiore a 200 euro;
Visto l’art. 172, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, il quale prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale è determinata, per l’anno successivo, la misura delle aliquote d’imposta;
Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2008 è stato differito al 31 marzo 2008 con decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2007;
Considerata la necessità di stabilire la misura delle aliquote I.C.I. da applicare per l’anno 2008, stante l’urgenza di definire il gettito presunto da iscrivere nel bilancio di previsione per assicurarne l’equilibrio economico-finanziario;
Verificato che per l’anno 2007 il gettito del tributo, in base ai calcoli effettuati sui dati forniti dalla Concessionaria della riscossione delle imposte ESATRI s.p.a., ammonta ad euro 940.000,00 mediante l’applicazione dell’aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e dell’aliquota del 6,0 per mille per tutti gli altri immobili;
Dato atto che la contrazione delle entrate ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare sia i minori trasferimenti statali sia l’aumento fisiologico della spesa;
Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire nell’anno 2008, impongono di confermare le aliquote già in vigore nell’anno precedente al fine di assicurare almeno lo stesso gettito del tributo;
Riconosciuta la propria competenza a deliberare in materia (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992);
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Uditi gli interventi del Sindaco e dei consiglieri di seguito indicati:
- il Sindaco preannuncia che nella prossima adunanza del Consiglio Comunale, prima dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2008, verrà sottoposta all’esame del Consiglio una modifica al vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. al fine di introdurre nel testo l’esenzione dall’imposta della durata decennale per i proprietari di immobili localizzati in “centro storico” che provvedano alla ristrutturazione e/o al recupero di alloggi o alla realizzazione di autorimesse o posti-auto. Elenca quindi le diverse zone, ubicate anche nelle Frazioni comunali, individuate nel vigente P.R.G. comunale quale “centro storico” e che potranno essere interessate dal provvedimento. Comunica l’intendimento di demandare alla Commissione Edilizia comunale, opportunamente integrata da un tecnico designato dal Gruppo consiliare della minoranza, di valutare le tipologie di lavori che potranno beneficiare dell’esenzione dall’imposta e quindi l’ammissibilità delle istanze;
- il consigliere Sorrentino Alberto capogruppo della minoranza si dichiara favorevole alla proposta formulata dal Sindaco, applicabile a suo avviso anche in zone diverse da quelle classificate a “centro storico”, purchè non vengano introdotte deroghe o ampliamenti di volumetrie rispetto ai fabbricati esistenti; in considerazione del fatto che quest’anno si applicherà la ulteriore detrazione dall’imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, stabilita con la legge finanziaria 2008, il Gruppo della minoranza quest’anno non chiede una riduzione delle aliquote d’imposta;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1.- di determinare per l’anno 2008 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura di seguito indicata:
5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
6,0 per mille per tutti gli altri immobili;
2.- di stabilire l’importo della detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura indifferenziata di Euro 103,29=;
3.- di comunicare copia della presente deliberazione al dipendente Responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’I.C.I. per gli adempimenti esecutivi di competenza.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti resi all’unanimità per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Determinazione dell’aliquota della addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l’anno 2008.
Relaziona il Sindaco signor Angelo Deantoni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 istitutivo della addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con decorrenza dal 1° gennaio 1999, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 1, comma 142);
VISTO il Regolamento per l’applicazione della addizionale comunale all’IRPEF adottato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 in data 20 aprile 2007, esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, che all’art. 1 commi 2, 3, 4 recita:
« 2. L’aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all’IRPEF è deliberata annualmente, entro il limite massimo stabilito dalla legge ed entro i termini previsti da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con apposito provvedimento dell’organo consiliare da allegare al bilancio medesimo, ai sensi dell’articolo 172 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per l’anno 2007 l’aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all’IRPEF è determinata nella misura di 0,2 (zerovirgoladue) punti percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF.
4. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e dell’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. »
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2008 è stato differito al 31 marzo 2008 con decreto del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2007;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 20 aprile 2007, esecutiva, con cui venne determinata la variazione dell’aliquota cosiddetta “addizionale opzionale”di compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2007 nella misura di 0,2 punti percentuali;
CONSIDERATO che il gettito dell’addizionale comunale di cui trattasi è stato stimato per l’anno 2007 in euro 72.000,00 e che tale entrata non è più ritenuta sufficiente per assicurare il pareggio del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 e quindi l’equilibrio economico-finanziario del medesimo, in quanto la contrazione delle entrate, i tagli previsti dalla vigente normativa statale in materia di finanza locale e l’andamento dell’inflazione impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare sia i minori trasferimenti statali sia l’aumento fisiologico della spesa e per garantire, in relazione ai programmi amministrativi, la qualità e quantità dei servizi in atto;
CONSIDERATO altresì che negli ultimi tempi al Comune sono stati posti a carico oneri imprevisti attinenti a funzioni di tutela minorile da parte dell’Autorità Giudiziaria, comportanti una gravosa spesa annuale, cui occorre far fronte col reperimento di significative maggiori risorse di bilancio;
RESO edotto dell’ammontare della maggiore spesa corrente annua a carico del bilancio rispetto agli esercizi precedenti, per far fronte a tali adempimenti assistenziali obbligatori;
RITENUTO quindi di aumentare di 0,2 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale in argomento, elevandone la misura dal 2 al 4 per mille sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF;
RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare in materia, ai sensi dell’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e dell’art. 42, comma 2, del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
UDITO l’intervento del consigliere Sorrentino Alberto, capogruppo della minoranza, col quale si esprime contrarietà alla proposta di aumentare l’aliquota del tributo di cui trattasi perché ritenuta poco seria in quanto l’Amministrazione dovrebbe trovare altre strade per conseguire gli equilibri del bilancio, per esempio utilizzare al meglio il cosiddetto “tesoretto” frutto della alienazione delle azioni di Terme di Salice S.p.a. mediante un investimento finanziario redditizio della somma giacente nella cassa comunale; rimprovera il fatto che questa Amministrazione mentre da un lato introduce per il 2008 agevolazioni sull’I.C.I., dall’altro appesantisce la tassazione sui redditi ai fini IRPEF;
UDITA la risposta del Sindaco con cui si fa notare che l’aliquota dell’addizionale comunale proposta da questa Amministrazione è nella media di quelle applicate nei Comuni limitrofi e che l’aumento proposto è certamente pesante per i contribuenti ma inevitabile, come esplicitato in precedenza;
CON VOTI nove favorevoli e due contrari (Sorrentino e Curti), espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1.- di stabilire per l’anno 2008 la variazione dell’aliquota “opzionale” di compartecipazione all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni, nella misura di 0,4 punti percentuali (diconsi zerovirgolaquattro per cento), ossia in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto alla misura applicata nell’anno precedente;
2.- di approvare conseguentemente la modificazione dell’art. 1, comma 3, del vigente Regolamento per l’applicazione della addizionale comunale all’IRPEF il quale risulterà nel testo seguente:
« 3. Per l’anno 2008 l’aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all’IRPEF è determinata nella misura di 0,4 (zerovirgolaquattro) punti percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF. »;
3.- di comunicare copia della presente deliberazione al dipendente responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti esecutivi di competenza;
4.- di comunicare altresì copia del presente atto deliberativo al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti nove favorevoli e due contrari (Sorrentino e Curti), resi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale. Provvedimenti di copertura finanziaria per
l’anno 2008 .
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983 n. 131, dispone che i Comuni devono adottare, non oltre la data della deliberazione del bilancio, apposite deliberazioni in materia di servizi pubblici a domanda individuale al fine di:
1) individuare i costi di ciascun servizio con riferimento alle somme previste nel bilancio;
2) stabilire la misura percentuale imputabile al singolo servizio, nel caso di costi riferiti a più servizi;
3) determinare il costo previsto per ciascun servizio, comprendendo gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature (art. 45, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 19, decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342);
4) approvare le tariffe e le contribuzioni a carico degli utenti di ciascun servizio, per assicurare la copertura finanziaria nella misura non inferiore al trentasei per cento del costo complessivo di tutti i servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal Comune; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare (art. 19, comma 4, lettera a), del D.lgs 15 settembre 1997, n. 342);
Visto che sono esclusi dalle anzidette disposizioni i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all’inserimento sociale degli handicappati, quelli già assoggettati dalle vigenti norme alla corresponsione di tasse, di diritti o alla disciplina dei prezzi amministrati, nonché i servizi di trasporto pubblico;
Visto il decreto 31 dicembre 1983 del Ministero dell’Interno (G.U. n. 16 del 17 gennaio 1984) il quale stabilisce che “per i servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale”;
Visto l’art. 172, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, i proventi tariffari dei servizi a domanda individuale, nonché il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
Considerata la necessità di confermare per l’anno 2008 le tariffe già in vigore nell’anno 2007 per assicurare un gettito sufficiente a far fronte alle accresciute esigenze di gestione ed al fine di non pregiudicare l’equilibrio economico e finanziario del bilancio comunale;
Visto che il termine per deliberare il bilancio di previsione (e conseguentemente le tariffe per i servizi locali) da parte degli enti locali, per l’anno 2008, è stato differito al 31 marzo 2008 con decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2007;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs 23 marzo 1998 n. 56, il quale stabilisce che “i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;
Visto l’art. 42, comma 2 lettera f) , del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che riserva all’organo consiliare la competenza a deliberare in materia di “disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;
Visto l’art. 8 dello Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1.- di dare atto che i servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente da questo Comune per l’anno 2008 sono individuati nell’elenco sotto riportato;
2.- di approvare per l’anno finanziario 2008 le seguenti tariffe e contribuzioni a carico degli utenti di ciascun servizio pubblico a domanda individuale:
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Riguarda gli alunni che frequentano: la Scuola Materna Statale “E.Diviani” in Salice Terme
la Scuola Elementare Statale “G.Guado” in Salice Terme
la Scuola Elementare Statale “G.Marconi” in Godiasco capol.
tariffa unitaria per alunno residente euro 3,50 (per ogni pasto)
tariffa unitaria per alunno non-residente euro 4,00 (per ogni pasto)
tariffa unitaria per due o più figli residenti euro 2,50 (per ogni pasto)
costo complessivo del servizio stimato in euro 63.000,00
entrata da contribuzione degli utenti stimata in euro 54.800,00
SERVIZIO DI PESO PUBBLICO
tariffa unitaria euro 1,50 (per pesata)
costo complessivo del servizio stimato in euro 3.553,00
entrata da contribuzione degli utenti stimata in euro 3.000,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI ANZIANI E MINORI
contribuzione al servizio in proporzione al reddito
costo complessivo del servizio stimato in euro 8.000,00
entrata da contribuzione degli utenti stimata in euro 0,00
Totale costi = euro 74.553,00
Totale entrata = euro 57.800,00
3.- di dare atto che il costo complessivo di competenza dell’anno 2008 risulta finanziato da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente destinate nella misura del 77,53 per cento;
4.- di comunicare copia della presente deliberazione ai responsabili dei Servizi interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza, a termini di legge e delle disposizioni statutarie e regolamentari.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- All’unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
OGGETTO: Approvazione del programma annuale 2008 per l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca e di consulenze a soggetti estranei all’Amministrazione (art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007 n. 244).
Il Segretario comunale, su invito del Sindaco, relaziona sull’argomento iscritto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 prevede che l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all’Amministrazione possa avvenire solo sulla base e nell’ambito di un apposito programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- che il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, nel disciplinare i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento degli incarichi predetti, ribadisce che tali affidamenti possono avvenire solo nell’ambito dell’apposito programma approvato dal Consiglio Comunale;
- che è divenuta dunque imprescindibile la predisposizione ed approvazione del predetto programma;
- che, in merito a ciò, è stata effettuata dagli Uffici comunali una attenta disamina e valutazione delle effettive esigenze da soddisfare, nonché dei costi approssimativi e della fattibilità amministrativa e tecnica, oltre che dell’opportunità, dell’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all’Ente;
Visto il programma annuale 2008 predisposti dagli Uffici, allegati al presente atto;
Ritenuto tale documento congruo al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze manifestate dall’Amministrazione;
Considerato che il finanziamento degli incarichi trova specifica indicazione negli appostamenti di bilancio;
Richiamato l’art. 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto l’art. 3, comma 55, della precitata legge n. 244/2007 e riconosciuta pertanto la competenza del Consiglio comunale all’approvazione del programma in parola;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Affari Generali ed alla regolarità contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti nove favorevoli, nessuno contrario e due astenuti (Sorrentino e Curti), essendo undici i presenti e nove i votanti, espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1. di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il programma annuale 2008 delle consulenze e degli incarichi di studio o di ricerca che potranno essere conferiti a soggetti esterni all’Amministrazione, documento che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il programma annuale potrà essere oggetto di revisione.
3. di autorizzare gli incarichi esterni di cui al programma approvato con la presente deliberazione, con l’osservanza dei criteri e della procedura stabiliti all’art. 29 del vigente Regolamento comunale di organizzazione dei servizi e degli uffici;
4. di autorizzare gli stanziamenti delle conseguenti spese nei pertinenti interventi del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008;
5. di dare atto che per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 vengono autorizzate, per ciascun intervento, spese non superiori a quelle indicate al precedente punto 3 e che, ai sensi dell’art. 171, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000 le somme autorizzate verranno aggiornate annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti nove favorevoli, nessuno contrario e due astenuti (Sorrentino e Curti), essendo undici i presenti e nove i votanti, espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
(Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 21 febbraio 2008)
Programma annuale 2008 delle consulenze e degli incarichi di studio o di ricerca che potranno essere conferiti a soggetti esterni all’Amministrazione.
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI ED AFFARI GENERALI
1. Incarico professionale ad un avvocato iscritto all’Ordine, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile e secondo le norme di della disciplina professionale forense, per attività di consulenza giuridica stragiudiziale degli amministratori comunali e degli uffici comunali in materia di urbanistica, edilizia, patrimonio dell’ente, tutela ambientale ed appalti, da espletare per la durata di un anno.
Importo stimato: € 3.500,00 oltre ad I.V.A.
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.02.03
2. Incarico professionale ad uno Studio Legale, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, per attività di consulenza tecnico-giuridica degli amministratori comunali in materia di diritto commerciale, diritto delle società per azioni, contrattualistica, partecipazione e dismissione azionaria del Comune nella società Terme di Salice S.p.a., da espletare occasionalmente ed in caso di necessità.
Importo stimato: € 25.000,00 oltre ad I.V.A.
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.02.03
SERVIZIO TECNICO
1. Incarico professionale ad un ingegnere o architetto iscritto al rispettivo Ordine, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, per attività di consulenza in materia urbanistica ed edilizia degli amministratori comunali e dell’Ufficio Tecnico comunale, da espletare per la durata di un anno.
Importo stimato: € 21.500,00 oltre ad I.V.A.
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.06.03
2. Incarico professionale di studio e/o di ricerca, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, su particolari temi inerenti alla tutela e salvaguardia del territorio e dell’ambiente, al decoro degli abitati, all’incremento delle aree piantumate con essenze arboree, da espletare occasionalmente ed in caso di necessità.
Importo stimato: € 4.000,00 oltre ad I.V.A.
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.06.03
SERVIZIO TRIBUTI
1. Incarico professionale ad un commercialista iscritto all’Ordine, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, per attività di consulenza in materia tributaria ed assistenza degli amministratori comunali e dell’Ufficio Tributi del Comune, da espletare occasionalmente ed in caso di necessità.
Importo stimato: € 3.500,00 oltre ad I.V.A
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.04.03
SERVIZIO COMMERCIO
1. Incarico professionale ad uno Studio di Ricerca e Pianificazione in materia amministrativa- commerciale e valenza turistica (insediamenti di attività commerciali, evoluzione di attività produttive, mercati, pubblici esercizi, rivendite di giornali, parrucchieri, estetisti, piani di servizi, piani commerciali, indagini sociologiche), ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, per attività di consulenza ed assistenza degli amministratori comunali e dell’Ufficio Commercio del Comune, da espletare occasionalmente ed in caso di necessità.
Importo stimato: € 2.500,00 oltre ad I.V.A
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.02.03
TOTALE: Euro 60.000,00 oltre al contr. integr. previd. 2% ed all’I.V.A. 20% = Euro 73.440,00
********************************************************** STOP **************
Si parlava di cose importanti, ma tant'è.
E' stato eletto il nuovo Difensore Civico, persona che noi non conosciamo. Avrebbe magari potuto essere presente per farsi vedere, per dire qualche parola, ma non ha ritenuto opportuno. Avrà forse avuto le sue buone ragioni, altrimenti sarebbe stato uno sgarbo.
Il punto clou della serata è stato l'argomento "addizionale IRPEF". L'amministrazione ha proposto ed approvato il raddoppio allo 0,4 per un maggiore incasso di circa 75.000 euro. La motivazione principale addotta è una spesa straordinaria (pluriennale) di solidarietà di 55.000 euro. Noi abbiamo detto che era improprio aumentare l'addizionale (voce generica) per un provvedimento specifico. Abbiamo proposto di lasciare l'IRPEF ferma, e dall'anno prox introdurre una tassa di scopo "per la solidarietà" per finanziare tutte le spese affrontate sull'argomento: rette della casa di riposo, mensa scolastica, contributi vari per non abbienti ecc.
Una specifica voce in bilancio a fronte di una specifica esigenza, irrinunciabile, come la solidarietà. L'importante è che le cose siano impostate in modochiaro e trasparente. Ovviamente nulla.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco.
IL SINDACO
comunica al Consiglio che, a seguito della nomina del consigliere Serra Roberto ad Assessore comunale, il medesimo è cessato dalle funzioni di Consigliere capogruppo della lista “Progredire Insieme” e che le medesime funzioni sono state demandate al consigliere comunale GUADO MARILINDA.
Poiché nessun consigliere ha chiesto la parola per intervenire, il Sindaco dichiara che il Consiglio ha preso atto della comunicazione.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali della seduta consiliare tenutasi il 27 novembre 2007;
Rilevato che gli stessi riproducono fedelmente l’andamento della seduta, gli argomenti, le discussioni e le votazioni che seguirono ad ogni proposta di deliberazione;
Dato atto che nessun consigliere ha chiesto la parola per intervenire;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Segretario comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti undici favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo undici i presenti e i votanti:
D E L I B E R A
di dare per letti e di approvare nel testo in cui sono stati redatti i verbali della seduta consiliare tenutasi in data 27 novembre 2007 contrassegnati dal n. 39 al n. 47 compreso.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Nomina del Difensore civico a seguito di dimissioni dalla carica rassegnate dal signor Sala Faustino e successivo decesso dello stesso.
IL SINDACO
riferisce che il signor Sala Rag. Faustino, Difensore civico nominato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 in data 2 luglio 2004, con lettera in data 14 novembre 2007 rassegnò le dimissioni dalla carica per motivi di salute, ritenendo di non essere più in grado di attendere alle funzioni affidategli. Purtroppo in data 4 gennaio 2008 il medesimo è deceduto.
Il Sindaco ne elogia l’operato, la correttezza istituzionale, l’apprezzamento dei cittadini e la fattiva collaborazione dimostrata nei confronti di questa Amministrazione e chiede ai consiglieri ed a tutti i presenti nell’aula di alzarsi in piedi e di osservare un minuto di silenzio in memoria del defunto.
Ripresi i lavori, il Sindaco fa presente che bisogna provvedere alla nomina del nuovo Difensore civico e che la nomina, ai sensi dell’art. 46, terzo comma, dello statuto comunale, deve avvenire a maggioranza assoluta dei propri componenti ed a scrutinio segreto.
Egli propone per la carica di Difensore civico il signor Brugi Dott. Corrado, nato a Bologna il 30 maggio 1937 e residente a Godiasco (PV) – Località Salice Terme in Viale degli Ibiscus n. 48, ex agente generale di una nota compagnia di assicurazioni nella agenzia di Voghera (PV), collocato a riposo nel 2003, avente il titolo di studio di laurea in Scienze Politiche, in possesso dei requisiti stabiliti nel sopra citato art. 46 dello statuto.
Dà quindi lettura del “curriculum vitae” del candidato proposto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita l’esposizione del Sindaco;
Udito l’intervento del consigliere capogruppo della minoranza Sorrentino Alberto, il quale fa rilevare che, come già dal medesimo fatto osservare nella precedente occasione avanti questo Consiglio Comunale, la proposta del nominativo del Difensore civico dovrebbe a suo avviso essere posta con la presentazione di una rosa di candidati fra i quali dovrebbe comparire anche il candidato espresso dalla minoranza consiliare, ma che anche questa volta non si è tenuto conto del ruolo della minoranza e di ciò si rammarica;
Visto l’art. 11 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante norme sul Difensore civico;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
Dovendosi procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, vengono distribuite le schede per la votazione e sono scelti a scrutatori i consiglieri comunali Finocchio Roberto e Curti Graziano, quest’ultimo del gruppo della minoranza.
Procedutosi alla votazione per schede segrete, si ha il seguente risultato, debitamente riscontrato dai consiglieri scrutatori:
Presenti: n° 11
Votanti: n° 11
Astenuti: nessuno
Il signor Brugi Corrado ha ottenuto n. 9 voti
Schede bianche: n. 2
Schede nulle: nessuna
Dopo l’effettuato riscontro e verifica le schede vengono distrutte.
Dopo di che,
IL SINDACO
Visto l’esito della votazione;
P R O C L A M A
eletto alla carica di Difensore civico del Comune di Godiasco il signor Brugi Dott. Corrado, ai sensi dell’art. 46 dello statuto comunale.
Dà atto che il Difensore civico rimane in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio Comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere al mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.
S U C C E S S I V A M E N T E
- Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione del presente atto;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti nove favorevoli e due astenuti (Sorrentino e Curti), resi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Adozione del catasto relativo ai soprassuoli del Comune già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353.
Relaziona l’assessore signor Pietro Bina.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
– che la legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000, all’art. 10 comma 2 stabilisce che “i Comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dai rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente.”;
e all’art. 10, comma 1, stabilisce che “le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. E’ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziare pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalle regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”;
– che la Regione Lombardia ha approvato il Piano per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/15534 del 12 dicembre 2003, successivamente modificato ed aggiornato con deliberazione della G.R. n. 8\3949 del 27 dicembre 2006;
Considerato che nel territorio del Comune di Godiasco si sono verificati incendi boschivi:
in data 6-7 agosto 2003 in Località Piumesana e in data 5 luglio 2004 in Località Belvedere, come da comunicazioni del Ministero delle Politiche Agricole Forestale – Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Godiasco prot. n. 587 in data 12.08.2003 e prot. n. 553 in data 6.07.2004;
Che i soprassuoli percorsi dal fuoco sono stati i seguenti:
- in Località Piumesana in data 6-7 agosto 2003,
Catasto Foglio 23° - mappali n. 48, 49, 43, 53, 238, 239, 237, 236, 235, 234 parzialmente bruciati; Catasto Foglio 23° - mappali n. 233, 232, 231, 230, 226, 224, 227, 229, 228, 51, 334, 52, 54, 40, 41, 42, 44, 50 totalmente bruciati; per un superficie di ettari 9,00 ;
- in Località Belvedere in data 5 luglio 2004,
Catasto Foglio 7° - mappale n. 147 totalmente bruciato per una superficie di ettari 0,30 ;
Tutto ciò premesso, ritenuto di adempiere ai disposti della legge-quadro in materia di incendi boschivi sopra richiamati;
Visto l’art. 42, comma 2, lettera b), del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del Servizio Tecnico comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1. di adottare, come adotta, il catasto comunale relativo ai soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge–quadro in materia di incendi boschivi”;
2. che il suindicato catasto comunale comprende i terreni come di seguito indicati:
* in Località Piumesana
Catasto Foglio 23° - mappali n. 48, 49, 43, 53, 238, 239, 237, 236, 235, 234 parzialmente bruciati;
Catasto Foglio 23° - mappali n. 233, 232, 231, 230, 226, 224, 227, 229, 228, 51, 334, 52, 54, 40, 41, 42, 44, 50 totalmente bruciati; per un superficie di ettari 9,00 ;
* in Località Belvedere
Catasto Foglio 7° - mappale n. 147 totalmente bruciato per una superficie di ettari 0,30 ;
come individuati nella planimetria catastale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di aggiornare annualmente il presente catasto comunale;
4. di pubblicare per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio comunale l’elenco dei predetti soprassuoli al fine di acquisire eventuali osservazioni; decorso tale termine, valutate le eventuali osservazioni presentate, si procederà entro i successivi 60 giorni all’approvazione degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni catastali;
5. di trasmettere alla Prefettura di Pavia, al termine dell’iter procedurale, copia degli atti deliberativi adottati con allegata documentazione catastale.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- All’unanimità di voti espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Presa in carico da parte del Comune delle opere di urbanizzazione primaria relative al P.E.E.P. realizzato dalla Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” Soc. coop. a r.l. in località Salice Terme in Via G.Donizetti.
IL SINDACO
dopo aver annunciato l’argomento iscritto all’ordine del giorno, cede la parola all’assessore signor Pietro Bina affinché relazioni sull’argomento.
L’assessore Bina riferisce, riassumendo la cronistoria della pratica, che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 in data 30 settembre 1981, esecutiva, veniva adottato il progetto di Piano economico per l’edilizia popolare (P.E.E.P.) in Salice Terme, strada Cà dei Mori, Comprensorio n. 3, ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e della legge 22 ottobre 1971 n. 865, redatto dall’Arch. Antonio Bartilucci libero professionista;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 in data 28 novembre 1981, esecutiva, veniva approvato il primo programma per l’attuazione del Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), Comprensorio n. 3, da realizzarsi in località Salice Terme su aree situate in fregio alla strada comunale Cà dei Mori;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 30 aprile 1982, esecutiva, veniva approvato in via definitiva il Piano di Zona di Edilizia Economica e Popolare in località Salice Terme su aree poste in fregio alla strada comunale Cà dei Mori, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1978 n. 63, redatto dall’Arch. Antonio Bartilucci;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 30 aprile 1981, esecutiva, erano stati approvati gli schemi del testi di convenzione per la cessione in diritto di proprietà e concessione in diritto di superficie di aree incluse nei Piani di Zona per l’e.e.p. nel territorio del Comune di Godiasco ed i criteri per l’assegnazione delle aree;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 in data 30 ottobre 1982, esecutiva, veniva accolta l’istanza della Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” Soc. coop. a r.l., con sede a Voghera (PV) in Piazza Duomo n. 70, rappresentata dal signor Bartilucci Dott. Arch. Antonio in qualità di Presidente, intesa ad ottenere l’assegnazione delle aree del suindicato P.E.E.P. in parte in diritto di superficie ed in parte in diritto di proprietà, per la realizzazione di alloggi, ed approvava l’assegnazione dei lotti di area edificabile;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 in data 2 settembre 1983, esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Ediliza “Robinson Casa” S.c.r.l. per la cessione in diritto di proprietà di un’area inclusa nel vigente P.E.E.P. di cui alla precitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/1982;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 in data 2 settembre 1983, esecutiva, veniva approvata lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. per la cessione in diritto di superficie di un’area inclusa nel vigente P.E.E.P. di cui alla precitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/1982;
- la convenzione per la cessione in diritto di proprietà dell’area residenziale veniva stipulata fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. in data 19 marzo 1984 a rogito del Dott. Piero Dentone, notaio in Voghera, repertorio n. 73762/16437, registrata a Voghera il 2 aprile 1984 al n. 910, vol. 252, mod. I;
- la convenzione per la cessione in diritto di superficie dell’area residenziale veniva stipulata fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. in data 19 marzo 1984 a rogito del Dott. Piero Dentone, notaio in Voghera, repertorio n. 73763/16438, registrata a Voghera il 2 aprile 1984 al n. 911, vol. 252, mod. I;
- con le suindicate convenzioni la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. assumeva a proprio carico l’onere di realizzare direttamente le seguenti opere di urbanizzazione primaria (articolo 3) all’interno del perimetro del P.E.E.P., sulla base di progetti esecutivi approvati dal Comune di Godiasco:
- strade e parcheggi
- rete acquedotto con allacciamento alla rete civica
- rete fognaria distinta per le acque bianche e per le acque nere
- rete telefonica con i relativi pozzetti di ispezione
- rete gas metano
- rete elettrica con le utenze private
- impianto della pubblica illuminazione;
- dopo l’ultimazione ed il collaudo, le suindicate opere andavano cedute al Comune;
- le aree della viabilità di accesso e all’interno del P.E.E.P. di cui trattasi sono state denominate dall’ Amministrazione Comunale “Via G.Donizetti” e sia la stessa via che le aree di parcheggio risultano catastalmente già intestate al Comune di Godiasco;
- a seguito di richiesta di collaudo delle opere da parte della Cooperativa Edilizia di cui trattasi, l’Amministrazione Comunale ha preteso e formalizzato con nota prot. n. 2833 in data 20 aprile 2000 che venissero completate le opere di urbanizzazione attinenti la sistemazione dell’asfalto della viabilità interna e che conseguentemente gli assegnatari degli alloggi edificati hanno provveduto a proprie cura e spese a far eseguire i lavori di riasfaltatura della Via G.Donizetti come richiesto dal Comune;
- in data 20 luglio 2007 gli assegnatari degli alloggi edificati, avendo ottemperato ai suindicati adempimenti, hanno chiesto al Comune di Godiasco di procedere al collaudo finale delle opere di urbanizzazione primaria e la conseguente cessione delle stesse al Comune.
L’assessore riferisce quindi che la Responsabile del Servizio Tecnico comunale Dott. Arch. Liliana Volpi con relazione in data 12 febbraio 2008, rassegnata al Sindaco per gli adempimenti conseguenti, ha collaudato le opere di urbanizzazione primaria realizzate e che pertanto le stesse possono essere assunte in carico da parte del Comune.
Il Sindaco, ripresa la parola, dichiara aperta la discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’assessore;
Vista la documentazione istruttoria allegata al fascicolo della pratica;
Ritenuto di approvare il trasferimento al patrimonio comunale e la relativa presa in carico da parte del Comune delle opere di urbanizzazione primaria di cui trattasi;
Visto l’art. 42, comma 2 lettera l), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dalla Responsabile del Servizio Tecnico comunale, che si allega al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1. di approvare il trasferimento al patrimonio del Comune di Godiasco senza pagamento di corrispettivo e la relativa presa in carico da parte del Comune delle sottoindicate opere di urbanizzazione primaria nell’ambito del Piano di Edilizia Economica e Popolare localizzato in località Salice Terme in Via G.Donizetti, realizzate dalla Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Voghera (PV) in Piazza Duomo n. 70, partita I.V.A. n. 00960040186:
viabilità di accesso e interna realizzata nel perimetro del P.E.E.P. e relativi parcheggi, con relative condotte delle acque di fognatura bianche e nere, rete acquedotto con allacciamento alla rete civica, canalizzazione per la rete telefonica con i relativi pozzetti di ispezione, rete gas metano, rete elettrica ENEL, impianto della pubblica illuminazione costituito da n. 15 centri luminosi e relative canalizzazioni;
2. di allegare al presente provvedimento la relazione di collaudo delle opere sottoscritta in data 12 febbraio 2008 dalla Responsabile del Servizio Tecnico comunale Dott. Arch. Liliana Volpi, corredata degli allegati in essa richiamati;
3. di autorizzare la Responsabile del Servizio Tecnico comunale alla stipulazione del relativo atto pubblico di trasferimento al Comune di Godiasco della proprietà delle suindicate opere di urbanizzazione.
Comune di Godiasco
(Provincia di Pavia)
SERVIZIO TECNICO
COOPERATIVA EDILIZIA “ROBINSON CASA” Soc. coop. a r.l.
avente sede a Voghera (PV) in Via Plana n. 99
concessionaria di aree per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare
in Comune di Godiasco - località Salice Terme - Via G.Donizetti
OGGETTO: Collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e Relazione per la loro presa in carico da parte del Comune di Godiasco.
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 in data 30 settembre 1981, esecutiva, veniva adottato il progetto di Piano economico per l’edilizia popolare (P.E.E.P.) in Salice Terme, strada Cà dei Mori, Comprensorio n. 3, ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e della legge 22 ottobre 1971 n. 865, redatto dall’Arch. Antonio Bartilucci;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 in data 28 novembre 1981, esecutiva, veniva approvato il primo programma per l’attuazione del Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), Comprensorio n. 3, da realizzarsi in località Salice Terme su aree situate in fregio alla strada comunale Cà dei Mori;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 30 aprile 1982, esecutiva, veniva approvato in via definitiva il Piano di Zona di Edilizia Economico e Popolare in località Salice Terme su aree poste in fregio alla strada comunale Cà dei Mori, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1978 n. 63, redatto dall’Arch. Antonio Bartilucci;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 30 aprile 1981, esecutiva, erano stati approvati gli schemi del testi di convenzione per la cessione in diritto di proprietà e concessione in diritto di superficie di aree incluse nei Piani di Zona per l’e.e.p. nel territorio del Comune di Godiasco ed i criteri per l’assegnazione delle aree;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 in data 30 ottobre 1982, esecutiva, veniva accolta l’istanza della Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” Soc. coop. a r.l., con sede a Voghera (PV) in Piazza Duomo n. 70, rappresentata dal signor Bartilucci Dott. Arch. Antonio in qualità di Presidente, intesa ad ottenere l’assegnazione delle aree del suindicato P.E.E.P. in parte in diritto di superficie ed in parte in diritto di proprietà, per la realizzazione di alloggi, ed approvava l’assegnazione dei lotti di area edificabile;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 in data 2 settembre 1983, esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Ediliza “Robinson Casa” S.c.r.l. per la cessione in diritto di proprietà di un’area inclusa nel vigente P.E.E.P. di cui alla precitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/1982;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 in data 2 settembre 1983, esecutiva, veniva approvata lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. per la cessione in diritto di superficie di un’area inclusa nel vigente P.E.E.P. di cui alla precitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/1982;
- che la convenzione per la cessione in diritto di proprietà dell’area residenziale veniva stipulata fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. in data 19 marzo 1984 a rogito del Dott. Piero Dentone, notaio in Voghera, repertorio n. 73762/16437, registrata a Voghera il 2 aprile 1984 al n. 910, vol. 252, mod. I;
- che la convenzione per la cessione in diritto di superficie dell’area residenziale veniva stipulata fra il Comune di Godiasco e la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. in data 19 marzo 1984 a rogito del Dott. Piero Dentone, notaio in Voghera, repertorio n. 73763/16438, registrata a Voghera il 2 aprile 1984 al n. 911, vol. 252, mod. I;
- che con le suindicate convenzioni la Cooperativa Edilizia “Robinson Casa” S.c.r.l. assumeva a proprio carico l’onere di realizzare direttamente le seguenti opere di urbanizzazione primaria (articolo 3) all’interno del perimetro del P.E.E.P., sulla base di progetti esecutivi approvati dal Comune di Godiasco:
- strade e parcheggi
- rete acquedotto con allacciamento alla rete civica
- rete fognaria distinta per le acque bianche e per le acque nere
- rete telefonica con i relativi pozzetti di ispezione
- rete gas metano
- rete elettrica con le utenze private
- impianto della pubblica illuminazione;
- che dopo l’ultimazione ed il collaudo, le suindicate opere andavano cedute al Comune;
- che le aree di viabilità all’interno del P.E.E.P. sono state denominate dall’Amministrazione Comunale “Via G.Donizetti”;
- che, a seguito di richiesta di collaudo delle opere da parte della Cooperativa Edilizia di cui trattasi, dopo alcuni sopralluoghi effettuati dall’Ufficio Tecnico comunale di Godiasco si determinava con nota prot. n. 2833 in data 20 aprile 2000 che i lavori da realizzare per il completamento delle opere di urbanizzazione nella Via Donizetti erano i seguenti:
sistemazione dei tratti sconnessi con la formazione del sottofondo ghiaioso e stesura del toutvenant, nonché la posa su tutta la superficie pavimentata di uno spessore bitumato di tappetino;
- che conseguentemente gli assegnatari degli alloggi edificati hanno incaricato la Ditta Pecora S.p.a. con sede a Pieve del Cairo ( PV) di eseguire i lavori di asfaltatura della Via Donizetti come richiesto dal Comune di Godiasco;
- che in data 20 luglio 2007 gli assegnatari degli alloggi edificati hanno chiesto al Comune di Godiasco di procedere al collaudo finale delle opere di urbanizzazione primaria e la conseguente cessione delle stesse al Comune;
Tutto ciò premesso
tenuto conto di tutti gli elementi tecnico-amministrativi enunciati in premessa, tenuto conto delle varie constatazioni che sono state effettuate nel corso della visita di collaudo, verificata la buona efficienza delle opere di urbanizzazione primaria realizzate in attuazione del P.E.E.P , valutate le molteplici esigenze emerse durante l’esecuzione dei lavori;
il sottoscritto collaudatore ritiene doversi dare atto della costante e fattiva collaborazione offerta dai soggetti assegnatari degli alloggi nella soluzione dei vari problemi tecnici onde si è potuto conseguire la migliore funzionalità delle opere eseguite.
Dal rigoroso vaglio di tutti i dati emersi dalla visita di collaudo, si ritiene di poter dichiarare, come in effetti col presente atto si dichiara, che i soggetti assegnatari hanno ottemperato in modo sufficientemente corretto, anche se alcune opere non sono state perfettamente eseguite e ultimate, a quanto previsto negli elaborati grafici progettuali facenti parti della convenzione stipulata. Le opere di cui trattasi si dichiarano pertanto collaudate.
Si esprime altresì il favorevole giudizio complessivo per la presa in carico da parte del Comune di Godiasco delle opere di urbanizzazione primaria realizzate nel P.E.E.P. di cui trattasi, in località Salice Terme, costituite da:
viabilità di accesso e interna del P.E.E.P. denominata Via G.Donizetti, aree di parcheggio, le condotte delle acque di fognatura bianche e nere, la rete acquedotto con allacciamento alla rete civica, canalizzazione per la rete telefonica con i relativi pozzetti di ispezione, la rete gas metano, la rete elettrica ENEL, l’impianto della pubblica illuminazione costituito da n. 15 centri luminosi e relative canalizzazioni.
Le aree sulle quali è stata realizzata la viabilità di accesso e interna ed i parcheggi risultano catastalmente già intestate al Comune di Godiasco.
Alla presente relazione si allegano la planimetria in scala 1:1.000 dei luoghi e le certificazioni di visura catastale.
La presente viene trasmessa al Sindaco per gli adempimenti conseguenti.
Godiasco, lì 12 febbraio 2008
LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE
(Dott. Arch. Liliana Volpi)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Approvazione di modifiche al Piano di lottizzazione residenziale di tipo convenzionato denominato «Valletta», ubicato in località Salice Terme, presentato dalla società Madiver S.r.l., non costituenti variante al P.R.G. comunale ai sensi dell’art. 14, comma 12, della legge regionale n. 12/2005.
IL SINDACO
dopo aver annunciato l’argomento iscritto all’ordine del giorno, cede la parola all’Assessore all’urbanistica signor Pietro Bina affinché relazioni sull’argomento.
L’assessore Bina, riassumendo la cronistoria della pratica, riferisce che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 2 febbraio 1990, esecutiva, veniva adottato il progetto di Piano di lottizzazione residenziale denominato “Valletta” situato in Fraz. Salice Terme in località Cà Mori e ricadente in zona residenziale di espansione, presentato dai signori Franchini Giovanni, Franchini Thea e Franchini Maria Rosa e compilato dallo Studio Tecnico Associato Ingegneri Avanzi & Pernetti di Voghera (PV);
- che la Regione Lombardia – Giunta Regionale – Settore al Coordinamento per il Territorio con provvedimento prot. n. 49954 in data 28 novembre 1990 approvava il suindicato P.L.;
- la convenzione di attuazione del P.L. veniva stipulata fra i proponenti ed il Comune di Godiasco, a rogito del Segretario comunale, in data 2 ottobre 1992, rep. n. 1505, registrata a Voghera in data 19 ottobre 1992 al n. 1122 serie 1;
- essendo prevista la scadenza della convenzione alla data del 2 ottobre 2002, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 28 febbraio 2001 veniva autorizzata la proroga fino al 2 giugno 2004 del termine di scadenza della convenzione per l’attuazione del P.L.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30 aprile 2003, esecutiva, veniva approvata una variante del P.L. di che trattasi, non costituente variante al vigente Piano Regolatore comunale;
- che ai soggetti lottizzanti è subentrata nella titolarità del P.L. la società Madiver S.r.l. a seguito di atto di compravendita in data 16 marzo 2005 Repertorio n. 49099 / Raccolta n. 8075 a rogito notaio Dott. Gianluca Catalano con studio in Mede (PV);
- con nota in data 10 gennaio 2008 il signor Vitale Francesco, nato a Cardito (NA) il 10 settembre 1955, in qualità di Presidente della società MAVIDER S.r.l., avente sede a Sannazzaro de’ Burgundi (PV) in Vicolo dell’Isola n. 11, codice fiscale n. 02090440187, chiede al Comune di Godiasco di voler approvare modifiche al Piano di Lottizzazione residenziale “Valletta” riguardanti esclusivamente lo spostamento della linea di confine dei lotti n. 3-4 e n. 7-8 previsti nel P.L., in quanto ai sensi dell’art. 14, comma 12, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. “non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale”.
Le modifiche da apportare ai lotti n. 3, 4, 7, 8 risultano essere le seguenti:
Lotto n. 3 SF da mq. 1000 a mq. 846,10 SC da mq. 200 a mq. 169,22
Lotto n. 4 SF da mq. 1000 a mq. 866,05 SC da mq. 200 a mq. 173,21
Lotto n. 7 SF da mq. 1000 a mq. 1153,90 SC da mq. 200 a mq. 230,78
Lotto n. 8 SF da mq. 1483 a mq. 1616,95 SC da mq. 296 a mq. 323,39
e non hanno subito alcuna modifica le volumetrie previste per i singoli lotti; conseguentemente la sommatoria della superficie fondiaria, della superficie di calpestio e del volume non hanno subito modificazioni.
Terminata l’esposizione, il Sindaco dichiara aperta la discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore all’urbanistica;
Premesso che il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 28 gennaio 1994 ed approvato in revisione del vigente modificato d’ufficio dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale n. VI/42090 in data 19 marzo 1999;
Visti gli elaborati relativi alle modifiche al Piano di lottizzazione residenziale di tipo convenzionato denominato «Valletta», redatti in data 10 gennaio 2008 dal Dott. Arch. Matteo Albasi con studio professionale ubicato a Salice Terme in Viale delle Terme n. 53, su incarico della proprietà in oggetto, come di seguito indicati:
§ Tavola 1 – Planimetrie P.L.: stato approvato, confronto, modificato in scala 1:500
§ Allegato “A”: Estratto di mappa catastale – Estratto di P.R.G. in scala 1:2000
§ Allegato “B”: Relazione illustrativa
§ Allegato “C”: Titolo di proprietà
§ Allegato “D”: Tabelle dei lotti P.L. Valletta
Considerato che le modificazioni proposte risultano conforme alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune, del Regolamento Edilizio comunale e del Regolamento di igiene;
Precisato che le aree su cui insiste il piano attuativo non contengono beni o luoghi rientranti nei casi soggetti a vincolo culturale o ambientale, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato l’art. 42, comma 2 lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del Servizio Tecnico comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti dieci favorevoli, nessuno contrario ed uno astenuto (Curti), espressi per alzata di mano, essendo undici i presenti e dieci i votanti:
D E L I B E R A
1.- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.- di accogliere l’istanza della società Madiver S.r.l. e di approvare le modificazioni al Piano di lottizzazione residenziale di iniziativa privata denominato “Valletta” ubicato a Salice Terme in località Cà Mori evidenziate nella premessa del presente atto, negli elaborati compilati dal Dott. Arch. Matteo Albasi e distinti nella premessa del presente atto deliberativo;
3.- di dare atto che le suindicate modificazioni non costituiscono variante al vigente Piano Regolatore Generale comunale;
4.- di demandare alla responsabile del Servizio Tecnico comunale gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Costituzione di servitù passiva sull’area di proprietà comunale adiacente al peso pubblico nel capoluogo, finalizzata alla concessione di un passo carraio alla ditta Legnami Malaspina S.n.c. in sostituzione di quello preesistente.
Relaziona l’assessore signor Pietro Bina.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la ditta “Legnami Malaspina S.n.c. di Malaspina Sergio & C.” a seguito di lavori edilizi eseguiti sull’area dell’azienda ubicata in Godiasco capoluogo, autorizzati da questo Comune, ha chiuso un proprio passo carraio che accedeva a Viale Fratelli Pedemonti;
Che detto accesso alla proprietà risultava confermato nell’atto di permuta di terreni stipulato in data 19 marzo 2002 fra il Comune di Godiasco e la ditta Legnami Malaspina S.n.c., a rogito del notaio Dott. Maurizio De Blasi in Voghera, n. 42545 di repertorio – n. 10722 di raccolta, come di seguito riportato:
« – l’accesso alla proprietà “Legnami Malaspina Snc di Malaspina Sergio e C.” avviene dal viale Pedemonti e dal viale Monsignor Albera – viale Montale, come sinora praticato. » ;
Tenuto presente che nei mesi scorsi questa Amministrazione Comunale ha realizzato una rotatoria stradale di ragguardevoli dimensioni in prossimità della proprietà Malaspina con un accesso dalla rotatoria all’area comunale a servizio del peso pubblico;
Vista la nota in data 14 dicembre 2007 con la quale il legale rappresentante della Ditta Malaspina chiede a questa Amministrazione Comunale l’autorizzazione per aprire un nuovo passo carraio per l’accesso all’azienda, in sostituzione di quello preesistente, della larghezza di metri lineari 8,00 in modo da consentire il transito degli automezzi articolati, con accesso sull’area comunale ove è situato il peso pubblico e quindi col successivo sbocco viario sulla rotatoria di Viale Fratelli Pedemonti, impegnandosi a sostenere a proprio carico le spese per la sistemazione del piano viario del passo carraio e per l’apposizione della segnaletica stradale occorrente a norma del vigente Codice della Strada;
Ritenuto che, nell’argomento in trattazione, si tratta della costituzione su un’area pubblica comunale di una servitù passiva a favore della ditta Malaspina in sostituzione del preesistente passo carraio eliminato dalla ditta medesima a seguito di lavori di sistemazione della proprietà, non più con accesso diretto sul viale ma su un’area comunale che, a sua volta, dispone di un accesso sul viale;
Ritenuto di accogliere l’istanza e di autorizzare la costituzione della servitù di passo carraio;
Riconosciuta la propria competenza a deliberare nella materia in oggetto, ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera l), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del Servizio Tecnico comunale sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Uditi i seguenti interventi:
- il consigliere Sorrentino Alberto, capogruppo della minoranza, chiede chiarimenti in ordine alla onerosità o gratuità della concessione;
- l’assessore relatore Bina esprime l’avviso che debba essere fissato un corrispettivo per il Comune;
- il Sindaco dice che l’Amministrazione Comunale deve sempre favorire le attività economiche presenti sul territorio e che la concessione della servitù di passo carraio non sminuisce il valore dell’area del peso pubblico né gli arreca alcun danno;
- il consigliere Sorrentino replica che la ditta concessionaria debba corrispondere al Comune una somma non certo simbolica e che venga posto a suo carico la spesa inerente la manutenzione della striscia di strada utilizzata per il transito degli autoveicoli, che ricorrerà periodicamente in futuro;
- il Sindaco propone di dare mandato alla Giunta Comunale di quantificare l’ammontare del corrispettivo da porre a carico della ditta Malaspina che, dopo un breve dibattito, viene convenuto in un importo non inferiore ad euro 1.000,00 (mille/00);
All’unanimità di voti resi in forma di legge:
D E L I B E R A
1. di autorizzare la costituzione di una servitù passiva in Godiasco capoluogo a favore della ditta “Legnami Malaspina S.n.c. di Malaspina Sergio & C.” sull’area di proprietà comunale a servizio del peso pubblico la quale, a sua volta, dispone di un accesso sulla rotatoria stradale di Viale Fratelli Pedemonti, finalizzata alla concessione alla ditta di un nuovo passo carraio in sostituzione di quello preesistente che aveva accesso diretto sul Viale;
2. di allegare alla presente deliberazione la planimetria del luogo con evidenziata l’area assoggettata a servitù di passaggio;
3. di dare mandato alla Giunta Comunale di quantificare l’ammontare del corrispettivo “una tantum” da corrispondere al Comune e da porre a carico della ditta Malaspina che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore all’ammontare di euro 1.000,00 (mille/00);
4. di dare atto che tutte le spese attinenti alla sistemazione del piano viario del nuovo passo carraio sull’area comunale, alla periodica manutenzione del medesimo ed alla collocazione della segnaletica stradale occorrente a norma del vigente Codice della Strada per segnalare l’accesso all’azienda di legnami di che trattasi, saranno sostenute dalla ditta Legnami Malaspina che si obbliga in tal senso per tutta la durata temporale della servitù di passaggio.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti resi all’unanimità per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): determinazione della misura delle aliquote e della detrazione d’imposta per l’anno 2008.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificati dall’art. 3, commi 53 e 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i quali prevedono ai fini dell’applicazione dell’imposta sugli immobili (I.C.I.) che :
a) l’aliquota, entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;
b) l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’Ufficio Tecnico comunale;
c) l’aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che svolgono attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;
d) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è riconosciuta una detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in lire 200.000 (euro 103,29), rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
e) la detrazione obbligatoria di lire 200.000 (euro 103,29), in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d), può essere elevata fino a lire 500.000 (euro 258,23) ovvero, in alternativa, l’imposta può essere ridotta fino al 50 per cento, semprechè sia rispettato l’equilibrio economico del bilancio;
Visti gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, recanti modifiche alla disciplina dell’I.C.I. (articoli 3, 5 commi 3 e 5, 8 comma 3, 13 comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) e l’attribuzione ai Comuni della potestà regolamentare in materia di I.C.I.;
Visto l’art. 1, commi 156-169-173, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) che ha modificato, integrato o soppresso alcune norme del precitato D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, disponendo che:
▪ la competenza a deliberare le aliquote dell’I.C.I. è del Consiglio Comunale (art. 6, comma 1, primo periodo);
▪ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
▪ il comma 4 dell’art. 5 è abrogato;
▪ l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per la quale è dovuta l’imposta, si intende per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (art. 8, comma 2);
Visto l’art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, integrando l’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha istituito una ulteriore detrazione dall’I.C.I. pari all’ 1,33 per mille della base imponibile per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, detrazione comunque non superiore a 200 euro;
Visto l’art. 172, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, il quale prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale è determinata, per l’anno successivo, la misura delle aliquote d’imposta;
Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2008 è stato differito al 31 marzo 2008 con decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2007;
Considerata la necessità di stabilire la misura delle aliquote I.C.I. da applicare per l’anno 2008, stante l’urgenza di definire il gettito presunto da iscrivere nel bilancio di previsione per assicurarne l’equilibrio economico-finanziario;
Verificato che per l’anno 2007 il gettito del tributo, in base ai calcoli effettuati sui dati forniti dalla Concessionaria della riscossione delle imposte ESATRI s.p.a., ammonta ad euro 940.000,00 mediante l’applicazione dell’aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e dell’aliquota del 6,0 per mille per tutti gli altri immobili;
Dato atto che la contrazione delle entrate ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare sia i minori trasferimenti statali sia l’aumento fisiologico della spesa;
Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire nell’anno 2008, impongono di confermare le aliquote già in vigore nell’anno precedente al fine di assicurare almeno lo stesso gettito del tributo;
Riconosciuta la propria competenza a deliberare in materia (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992);
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Uditi gli interventi del Sindaco e dei consiglieri di seguito indicati:
- il Sindaco preannuncia che nella prossima adunanza del Consiglio Comunale, prima dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2008, verrà sottoposta all’esame del Consiglio una modifica al vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. al fine di introdurre nel testo l’esenzione dall’imposta della durata decennale per i proprietari di immobili localizzati in “centro storico” che provvedano alla ristrutturazione e/o al recupero di alloggi o alla realizzazione di autorimesse o posti-auto. Elenca quindi le diverse zone, ubicate anche nelle Frazioni comunali, individuate nel vigente P.R.G. comunale quale “centro storico” e che potranno essere interessate dal provvedimento. Comunica l’intendimento di demandare alla Commissione Edilizia comunale, opportunamente integrata da un tecnico designato dal Gruppo consiliare della minoranza, di valutare le tipologie di lavori che potranno beneficiare dell’esenzione dall’imposta e quindi l’ammissibilità delle istanze;
- il consigliere Sorrentino Alberto capogruppo della minoranza si dichiara favorevole alla proposta formulata dal Sindaco, applicabile a suo avviso anche in zone diverse da quelle classificate a “centro storico”, purchè non vengano introdotte deroghe o ampliamenti di volumetrie rispetto ai fabbricati esistenti; in considerazione del fatto che quest’anno si applicherà la ulteriore detrazione dall’imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, stabilita con la legge finanziaria 2008, il Gruppo della minoranza quest’anno non chiede una riduzione delle aliquote d’imposta;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1.- di determinare per l’anno 2008 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura di seguito indicata:
5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
6,0 per mille per tutti gli altri immobili;
2.- di stabilire l’importo della detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura indifferenziata di Euro 103,29=;
3.- di comunicare copia della presente deliberazione al dipendente Responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’I.C.I. per gli adempimenti esecutivi di competenza.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti resi all’unanimità per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Determinazione dell’aliquota della addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l’anno 2008.
Relaziona il Sindaco signor Angelo Deantoni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 istitutivo della addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con decorrenza dal 1° gennaio 1999, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 1, comma 142);
VISTO il Regolamento per l’applicazione della addizionale comunale all’IRPEF adottato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 in data 20 aprile 2007, esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, che all’art. 1 commi 2, 3, 4 recita:
« 2. L’aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all’IRPEF è deliberata annualmente, entro il limite massimo stabilito dalla legge ed entro i termini previsti da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con apposito provvedimento dell’organo consiliare da allegare al bilancio medesimo, ai sensi dell’articolo 172 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per l’anno 2007 l’aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all’IRPEF è determinata nella misura di 0,2 (zerovirgoladue) punti percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF.
4. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e dell’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. »
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2008 è stato differito al 31 marzo 2008 con decreto del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2007;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 20 aprile 2007, esecutiva, con cui venne determinata la variazione dell’aliquota cosiddetta “addizionale opzionale”di compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2007 nella misura di 0,2 punti percentuali;
CONSIDERATO che il gettito dell’addizionale comunale di cui trattasi è stato stimato per l’anno 2007 in euro 72.000,00 e che tale entrata non è più ritenuta sufficiente per assicurare il pareggio del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 e quindi l’equilibrio economico-finanziario del medesimo, in quanto la contrazione delle entrate, i tagli previsti dalla vigente normativa statale in materia di finanza locale e l’andamento dell’inflazione impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare sia i minori trasferimenti statali sia l’aumento fisiologico della spesa e per garantire, in relazione ai programmi amministrativi, la qualità e quantità dei servizi in atto;
CONSIDERATO altresì che negli ultimi tempi al Comune sono stati posti a carico oneri imprevisti attinenti a funzioni di tutela minorile da parte dell’Autorità Giudiziaria, comportanti una gravosa spesa annuale, cui occorre far fronte col reperimento di significative maggiori risorse di bilancio;
RESO edotto dell’ammontare della maggiore spesa corrente annua a carico del bilancio rispetto agli esercizi precedenti, per far fronte a tali adempimenti assistenziali obbligatori;
RITENUTO quindi di aumentare di 0,2 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale in argomento, elevandone la misura dal 2 al 4 per mille sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF;
RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare in materia, ai sensi dell’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e dell’art. 42, comma 2, del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
UDITO l’intervento del consigliere Sorrentino Alberto, capogruppo della minoranza, col quale si esprime contrarietà alla proposta di aumentare l’aliquota del tributo di cui trattasi perché ritenuta poco seria in quanto l’Amministrazione dovrebbe trovare altre strade per conseguire gli equilibri del bilancio, per esempio utilizzare al meglio il cosiddetto “tesoretto” frutto della alienazione delle azioni di Terme di Salice S.p.a. mediante un investimento finanziario redditizio della somma giacente nella cassa comunale; rimprovera il fatto che questa Amministrazione mentre da un lato introduce per il 2008 agevolazioni sull’I.C.I., dall’altro appesantisce la tassazione sui redditi ai fini IRPEF;
UDITA la risposta del Sindaco con cui si fa notare che l’aliquota dell’addizionale comunale proposta da questa Amministrazione è nella media di quelle applicate nei Comuni limitrofi e che l’aumento proposto è certamente pesante per i contribuenti ma inevitabile, come esplicitato in precedenza;
CON VOTI nove favorevoli e due contrari (Sorrentino e Curti), espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1.- di stabilire per l’anno 2008 la variazione dell’aliquota “opzionale” di compartecipazione all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni, nella misura di 0,4 punti percentuali (diconsi zerovirgolaquattro per cento), ossia in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto alla misura applicata nell’anno precedente;
2.- di approvare conseguentemente la modificazione dell’art. 1, comma 3, del vigente Regolamento per l’applicazione della addizionale comunale all’IRPEF il quale risulterà nel testo seguente:
« 3. Per l’anno 2008 l’aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all’IRPEF è determinata nella misura di 0,4 (zerovirgolaquattro) punti percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF. »;
3.- di comunicare copia della presente deliberazione al dipendente responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti esecutivi di competenza;
4.- di comunicare altresì copia del presente atto deliberativo al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti nove favorevoli e due contrari (Sorrentino e Curti), resi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 21 febbraio 2008.
OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale. Provvedimenti di copertura finanziaria per
l’anno 2008 .
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983 n. 131, dispone che i Comuni devono adottare, non oltre la data della deliberazione del bilancio, apposite deliberazioni in materia di servizi pubblici a domanda individuale al fine di:
1) individuare i costi di ciascun servizio con riferimento alle somme previste nel bilancio;
2) stabilire la misura percentuale imputabile al singolo servizio, nel caso di costi riferiti a più servizi;
3) determinare il costo previsto per ciascun servizio, comprendendo gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature (art. 45, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 19, decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342);
4) approvare le tariffe e le contribuzioni a carico degli utenti di ciascun servizio, per assicurare la copertura finanziaria nella misura non inferiore al trentasei per cento del costo complessivo di tutti i servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal Comune; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare (art. 19, comma 4, lettera a), del D.lgs 15 settembre 1997, n. 342);
Visto che sono esclusi dalle anzidette disposizioni i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all’inserimento sociale degli handicappati, quelli già assoggettati dalle vigenti norme alla corresponsione di tasse, di diritti o alla disciplina dei prezzi amministrati, nonché i servizi di trasporto pubblico;
Visto il decreto 31 dicembre 1983 del Ministero dell’Interno (G.U. n. 16 del 17 gennaio 1984) il quale stabilisce che “per i servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale”;
Visto l’art. 172, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, i proventi tariffari dei servizi a domanda individuale, nonché il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
Considerata la necessità di confermare per l’anno 2008 le tariffe già in vigore nell’anno 2007 per assicurare un gettito sufficiente a far fronte alle accresciute esigenze di gestione ed al fine di non pregiudicare l’equilibrio economico e finanziario del bilancio comunale;
Visto che il termine per deliberare il bilancio di previsione (e conseguentemente le tariffe per i servizi locali) da parte degli enti locali, per l’anno 2008, è stato differito al 31 marzo 2008 con decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2007;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs 23 marzo 1998 n. 56, il quale stabilisce che “i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;
Visto l’art. 42, comma 2 lettera f) , del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che riserva all’organo consiliare la competenza a deliberare in materia di “disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;
Visto l’art. 8 dello Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1.- di dare atto che i servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente da questo Comune per l’anno 2008 sono individuati nell’elenco sotto riportato;
2.- di approvare per l’anno finanziario 2008 le seguenti tariffe e contribuzioni a carico degli utenti di ciascun servizio pubblico a domanda individuale:
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Riguarda gli alunni che frequentano: la Scuola Materna Statale “E.Diviani” in Salice Terme
la Scuola Elementare Statale “G.Guado” in Salice Terme
la Scuola Elementare Statale “G.Marconi” in Godiasco capol.
tariffa unitaria per alunno residente euro 3,50 (per ogni pasto)
tariffa unitaria per alunno non-residente euro 4,00 (per ogni pasto)
tariffa unitaria per due o più figli residenti euro 2,50 (per ogni pasto)
costo complessivo del servizio stimato in euro 63.000,00
entrata da contribuzione degli utenti stimata in euro 54.800,00
SERVIZIO DI PESO PUBBLICO
tariffa unitaria euro 1,50 (per pesata)
costo complessivo del servizio stimato in euro 3.553,00
entrata da contribuzione degli utenti stimata in euro 3.000,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI ANZIANI E MINORI
contribuzione al servizio in proporzione al reddito
costo complessivo del servizio stimato in euro 8.000,00
entrata da contribuzione degli utenti stimata in euro 0,00
Totale costi = euro 74.553,00
Totale entrata = euro 57.800,00
3.- di dare atto che il costo complessivo di competenza dell’anno 2008 risulta finanziato da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente destinate nella misura del 77,53 per cento;
4.- di comunicare copia della presente deliberazione ai responsabili dei Servizi interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza, a termini di legge e delle disposizioni statutarie e regolamentari.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- All’unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
OGGETTO: Approvazione del programma annuale 2008 per l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca e di consulenze a soggetti estranei all’Amministrazione (art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007 n. 244).
Il Segretario comunale, su invito del Sindaco, relaziona sull’argomento iscritto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 prevede che l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all’Amministrazione possa avvenire solo sulla base e nell’ambito di un apposito programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- che il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, nel disciplinare i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento degli incarichi predetti, ribadisce che tali affidamenti possono avvenire solo nell’ambito dell’apposito programma approvato dal Consiglio Comunale;
- che è divenuta dunque imprescindibile la predisposizione ed approvazione del predetto programma;
- che, in merito a ciò, è stata effettuata dagli Uffici comunali una attenta disamina e valutazione delle effettive esigenze da soddisfare, nonché dei costi approssimativi e della fattibilità amministrativa e tecnica, oltre che dell’opportunità, dell’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all’Ente;
Visto il programma annuale 2008 predisposti dagli Uffici, allegati al presente atto;
Ritenuto tale documento congruo al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze manifestate dall’Amministrazione;
Considerato che il finanziamento degli incarichi trova specifica indicazione negli appostamenti di bilancio;
Richiamato l’art. 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto l’art. 3, comma 55, della precitata legge n. 244/2007 e riconosciuta pertanto la competenza del Consiglio comunale all’approvazione del programma in parola;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Affari Generali ed alla regolarità contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti nove favorevoli, nessuno contrario e due astenuti (Sorrentino e Curti), essendo undici i presenti e nove i votanti, espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1. di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il programma annuale 2008 delle consulenze e degli incarichi di studio o di ricerca che potranno essere conferiti a soggetti esterni all’Amministrazione, documento che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il programma annuale potrà essere oggetto di revisione.
3. di autorizzare gli incarichi esterni di cui al programma approvato con la presente deliberazione, con l’osservanza dei criteri e della procedura stabiliti all’art. 29 del vigente Regolamento comunale di organizzazione dei servizi e degli uffici;
4. di autorizzare gli stanziamenti delle conseguenti spese nei pertinenti interventi del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008;
5. di dare atto che per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 vengono autorizzate, per ciascun intervento, spese non superiori a quelle indicate al precedente punto 3 e che, ai sensi dell’art. 171, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000 le somme autorizzate verranno aggiornate annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
SUCCESSIVAMENTE
- Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti nove favorevoli, nessuno contrario e due astenuti (Sorrentino e Curti), essendo undici i presenti e nove i votanti, espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
(Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 21 febbraio 2008)
Programma annuale 2008 delle consulenze e degli incarichi di studio o di ricerca che potranno essere conferiti a soggetti esterni all’Amministrazione.
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI ED AFFARI GENERALI
1. Incarico professionale ad un avvocato iscritto all’Ordine, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile e secondo le norme di della disciplina professionale forense, per attività di consulenza giuridica stragiudiziale degli amministratori comunali e degli uffici comunali in materia di urbanistica, edilizia, patrimonio dell’ente, tutela ambientale ed appalti, da espletare per la durata di un anno.
Importo stimato: € 3.500,00 oltre ad I.V.A.
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.02.03
2. Incarico professionale ad uno Studio Legale, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, per attività di consulenza tecnico-giuridica degli amministratori comunali in materia di diritto commerciale, diritto delle società per azioni, contrattualistica, partecipazione e dismissione azionaria del Comune nella società Terme di Salice S.p.a., da espletare occasionalmente ed in caso di necessità.
Importo stimato: € 25.000,00 oltre ad I.V.A.
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.02.03
SERVIZIO TECNICO
1. Incarico professionale ad un ingegnere o architetto iscritto al rispettivo Ordine, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, per attività di consulenza in materia urbanistica ed edilizia degli amministratori comunali e dell’Ufficio Tecnico comunale, da espletare per la durata di un anno.
Importo stimato: € 21.500,00 oltre ad I.V.A.
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.06.03
2. Incarico professionale di studio e/o di ricerca, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, su particolari temi inerenti alla tutela e salvaguardia del territorio e dell’ambiente, al decoro degli abitati, all’incremento delle aree piantumate con essenze arboree, da espletare occasionalmente ed in caso di necessità.
Importo stimato: € 4.000,00 oltre ad I.V.A.
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.06.03
SERVIZIO TRIBUTI
1. Incarico professionale ad un commercialista iscritto all’Ordine, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, per attività di consulenza in materia tributaria ed assistenza degli amministratori comunali e dell’Ufficio Tributi del Comune, da espletare occasionalmente ed in caso di necessità.
Importo stimato: € 3.500,00 oltre ad I.V.A
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.04.03
SERVIZIO COMMERCIO
1. Incarico professionale ad uno Studio di Ricerca e Pianificazione in materia amministrativa- commerciale e valenza turistica (insediamenti di attività commerciali, evoluzione di attività produttive, mercati, pubblici esercizi, rivendite di giornali, parrucchieri, estetisti, piani di servizi, piani commerciali, indagini sociologiche), ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, per attività di consulenza ed assistenza degli amministratori comunali e dell’Ufficio Commercio del Comune, da espletare occasionalmente ed in caso di necessità.
Importo stimato: € 2.500,00 oltre ad I.V.A
Imputazione al bilancio: cod. 1.01.02.03
TOTALE: Euro 60.000,00 oltre al contr. integr. previd. 2% ed all’I.V.A. 20% = Euro 73.440,00
********************************************************** STOP **************
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