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mercoledì 5 novembre 2008

Commissione per il Paesaggio

C O M U N E D I G O D I A S C O
(Provincia di Pavia)
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

(art. 81, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio” e art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data 7 novembre 2008)

S O M M A R I O
Art. 1 – Principi fondamentali
Art. 2 – Istituzione della Commissione Comunale per il Paesaggio
Art. 3 – Compiti della Commissione Comunale per il Paesaggio
Art. 4 – Composizione e requisiti dei componenti della Commissione Comunale per il
Paesaggio
Art. 5 – Presentazione delle candidature, nomina e durata in carica della Commissione Comunale per il Paesaggio
Art. 6 – Incompatibilità alla nomina a componente della Commissione Comunale per il Paesaggio e limiti alla partecipazione all’esame delle pratiche
Art. 7 – Decadenza da componente della Commissione Comunale per il Paesaggio
Art. 8 – Modalità di convocazione della Commissione Comunale per il Paesaggio
Art. 9 – Validità delle sedute della Commissione Comunale per il Paesaggio e dei relativi pareri
Art. 10 – Struttura tecnica incaricata dell’istruttoria tecnico-amministrativa
Art. 11 – Durata del presente Regolamento
Art. 12 – Sostituzione e modifiche al Regolamento
Art. 13 – Entrata in vigore del Regolamento

Art. 1 – Principi fondamentali.

Il Comune di Godiasco, nell’esercizio delle sue competenze in materia di governo del territorio, riconosce come prioritaria la tutela, la valorizzazione, la riqualificazione e la salvaguardia del paesaggio comunale.
A tal fine, quale ente destinatario di delega in materia di tutela del paesaggio e nell’esercizio delle relative funzioni amministrative di cui all’articolo 80, commi 1, 3, 4 e 5 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.:
a) assicura un adeguato livello tecnico-scientifico atto a garantire una idonea valutazione circa gli aspetti paesaggistici presenti nel territorio comunale e circa la compatibilità paesaggistica delle trasformazioni proposte;
b) garantisce la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
attraverso l’istituzione e la disciplina della Commissione Comunale per il Paesaggio e l’organizzazione di una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa.


Art. 2 – Istituzione della Commissione Comunale per il Paesaggio.

Ai sensi dell’art. 81, commi 1 e 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. e dell’art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., è istituita la Commissione Comunale per il Paesaggio, organismo di alto livello di competenza tecnico-scientifica atto a garantire una idonea valutazione degli aspetti paesaggistici ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e delle irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146, 159 e 167 del citato D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., garantendo adeguata forma autonoma rispetto all’attività istruttoria urbanistico-edilizia.


Art. 3 – Compiti della Commissione Comunale per il Paesaggio.

La Commissione Comunale per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri nell’ambito dei procedimenti autorizzativi di competenza del Comune previsti dagli articoli 146, 147 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..
Il parere di cui sopra:
- viene reso prestando particolare attenzione alla coerenza dell’intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti urbanistici vigenti, nell’ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, e tenuto conto del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.);
- ha natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime; non rientrano pertanto nelle attribuzioni della Commissione Comunale per il Paesaggio la verifica di conformità del progetto alla strumentazione urbanistica comunale ed alla vigente legislazione nazionale e regionale in materia edilizia ed urbanistica.
Inoltre, come prescritto dall’art. 146, comma 5, del citato D.Lgs., il parere di cui sopra è propedeutico all’acquisizione del parere vincolante del Soprintendente territorialmente competente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela, a cui il Comune deve pertanto obbligatoriamente uniformarsi.
Relativamente alla metodologia da seguire ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica dei progetti, sempre preceduta dall’analisi del contesto paesaggistico, si rinvia ai criteri regionali approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/2121 del 13 marzo 2006, predisposti in attuazione della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i..

Alla Commissione Comunale per il Paesaggio viene assegnato anche il compito di esprimere:
 pareri relativi all’irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;
 pareri relativi alle procedure di cui all’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
 pareri relativi alla valutazione paesistica dei progetti prevista dall’art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) per le aree non soggette a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti “ di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2002 n. 7/11045, nei seguenti casi:
a) progetti relativi ad interventi edilizi che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, con l’esclusione della manutenzione ordinaria, relativamente ad immobili ricadenti nelle Zone A “Residenziali degli insediamenti storici” previste dal vigente strumento urbanistico generale;
b) progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici (art. 64, comma 8, L.R. n. 12/2005 e s.m.i. );
c) realizzazione di nuovi fabbricati ed interventi di trasformazione edilizia che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, nelle Zone E “Agricole e Forestali” previste dal vigente strumento urbanistico generale;
d) realizzazione di nuovi fabbricati in località Salice Terme;
e) realizzazione di nuovi fabbricati da destinare ad insediamenti industriali, artigianali, ricettivi e commerciali per medie strutture di vendita;
f) realizzazione di nuovi fabbricati che confinano, anche per un solo lato del lotto di pertinenza, con le Zone E “Agricole e Forestali” e con le Zone F “Attrezzature di Interesse Generale” previste dal vigente strumento urbanistico generale;
g) opere pubbliche comunali comprese anche le opere da realizzare a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione;
h) interventi di arredo urbano;
i) interventi riguardanti il verde pubblico e privato, con l’esclusione della manutenzione ordinaria;
j) piani urbanistici attuativi;
k) permessi di costruire o D.I.A. nel caso in cui dall’attività istruttoria urbanistico-edilizia, a seguito di adeguata motivazione, venga ritenuto necessario acquisire il parere della Commissione;
l) nei casi in cui dall’istruttoria urbanistico-edilizia, a seguito di adeguata motivazione, si riscontrino evidenti incongruenze tra quanto dichiarato dal progettista e quanto rilevato dall’analisi degli atti, al fine di far risultare un impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza;
m) nei casi in cui l’intervento presenti un impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza;
n) nei casi in cui l’intervento presenti un impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza.
Relativamente alla metodologia da seguire ai fini dell’esame paesistico dei progetti si rinvia ai criteri regionali approvati con deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2002 n. VII/11045 “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”.


Art. 4 – Composizione e requisiti dei componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio.

La Commissione Comunale per il Paesaggio è composta da tre soggetti, compreso il Presidente, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della professione, ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
Gli altri componenti della Commissione devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attenenti l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
Inoltre devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune dalla legislazione vigente in materia di paesaggio.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal soggetto responsabile della funzione di istruttoria tecnico-amministrativa.


Art. 5 – Presentazione delle candidature, nomina e durata in carica della Commissione Comunale per il Paesaggio.

I soggetti che intendono candidarsi a componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio devono presentare domanda di candidatura al Comune allegando il proprio curriculum vitae da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo 4 e specificando anche gli ulteriori titoli professionali derivanti da partecipazione a corsi di formazione, masters, Commissioni per il Paesaggio, etc..
I componenti della Commissione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco con successivo specifico atto, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo, a seguito di comparazione dei curricula vitae delle candidature presentate, e durano in carica quanto dura in carica l'Amministrazione che li ha nominati.
Il provvedimento di nomina deve dare atto della congruenza dei requisiti posseduti dai candidati prescelti rispetto a quelli richiesti.
Ai componenti della Commissione per ogni seduta a cui partecipano spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di trasporto sostenute, il cui ammontare sarà determinato nello stesso provvedimento di nomina.
I membri della Commissione Comunale per il Paesaggio sono rieleggibili.
Scaduto il periodo di durata in carica, in attesa del rinnovo della nomina della Commissione Comunale per il Paesaggio, i membri scaduti sono prorogati nelle loro funzioni nei limiti previsti dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.


Art. 6 – Incompatibilità alla nomina a componente della Commissione Comunale per il Paesaggio e limiti alla partecipazione all’esame delle pratiche.

La nomina a membro della Commissione Comunale per il Paesaggio è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore Comunale, Consigliere Comunale, componente della Commissione Edilizia Comunale, Responsabile comunale dell’Ufficio competente al rilascio dei permessi di costruire, e di altre commissioni comunali operanti nel settore territoriale, o con l’appartenenza ad altre Amministrazioni che svolgono funzioni di controllo sull’attività edilizia comunale.
I membri della Commissione sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini, fino al quarto grado, assentandosi dai lavori della stessa fino a quando l'esame non è stato completato.

Art. 7 - Decadenza da componente della Commissione Comunale per il Paesaggio.

Nel caso di sopravvenuta incompatibilità, oppure nel caso di assenza ingiustificata protrattasi per più di tre sedute consecutive della Commissione, il componente della Commissione decade dall'incarico.
In tal caso, il soggetto nominato in sostituzione del componente decaduto resta in carica per il restante periodo di durata in carica della Commissione Comunale per il Paesaggio.

Art. 8 - Modalità di convocazione della Commissione Comunale per il Paesaggio.

Il Presidente della Commissione Comunale per il Paesaggio, in accordo con i componenti della stessa, di norma, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario annuale dei lavori in cui si prevedono riunioni mensili.
Il calendario delle riunioni viene esposto al pubblico presso l'Ufficio Tecnico Comunale ed inviato per posta ai professionisti locali.
Riunioni straordinarie della Commissione Comunale per il Paesaggio possono essere convocate dal Presidente qualora ciò sia ritenuto opportuno per il disbrigo di pratiche urgenti o di pratiche giacenti presso l'ufficio per cui si rende opportuno il rispetto della tempistica prevista dalla legge per la formazione del provvedimento definitivo.
Ai componente della Commissione Comunale per il Paesaggio, almeno sei giorni prima dalla data fissata per la convocazione, viene inviata da parte della struttura tecnica che svolge la funzione di istruttoria tecnico-amministrativa comunicazione scritta riportante la data, l'ora, il luogo e l'elenco delle pratiche da esaminare, le quali sono poste a disposizione degli stessi per effettuare le necessarie verifiche e i sopralluoghi del caso al fine della espressione del parere richiesto circa la compatibilità ambientale degli interventi proposti.
Il Presidente della Commissione Comunale per il Paesaggio stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, il cui contenuto deve essere chiaro e specifico.


Art. 9 - Validità delle sedute della Commissione Comunale per il Paesaggio e dei relativi pareri.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti che compongono la Commissione Comunale per il Paesaggio.
Per la validità delle decisioni è necessario il voto favorevole di almeno la metà dei componenti presenti al momento della votazione.
Ogni componente della Commissione, a richiesta, può chiedere la verbalizzazione del proprio parere.
Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Il parere espresso dalla Commissione, debitamente motivato, ha natura di atto collegiale e di esso viene redatto regolare verbale.
Alle sedute della Commissione Comunale per il Paesaggio non possono partecipare terzi estranei; il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.


Art. 10– Struttura tecnica incaricata dell’istruttoria tecnico-amministrativa.

Il Comune, nella sua qualità di ente locale titolare delle funzioni paesaggistiche, al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, con successivo specifico atto individua, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 e s.m.i., la Struttura tecnica a cui attribuire le seguenti funzioni:
1. la responsabilità di verificare la completezza degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica e di richiedere le eventuali integrazioni e/o rifacimenti;
2. di acquisire il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio;
3. di predisporre la Relazione tecnica illustrativa prevista dall’art. 146, comma 7, del D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63;
4. di trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente i documenti di cui sopra.
La Struttura tecnica è individuata all’interno della dotazione organica del Comune.
In caso contrario, in luogo della struttura tecnica deve essere individuata una “Specifica professionalità” interna o esterna alla organizzazione del Comune, la quale dovrà possedere titolo di studio ed esperienza in materia paesaggistica adeguata ai compiti necessari ad una idonea istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica; nel caso di “Specifica professionalità” interna al Comune, si dovrà valutare anche il ruolo rivestito all’interno dell’organizzazione dell’ente.
I componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio possono essere contemporaneamente individuati quali soggetti dotati di “Specifica professionalità”.
L’individuazione della Struttura tecnica o della “Specifica professionalità” può essere effettuata anche in forma associata/consorziata con altri Enti locali.


Art. 11 - Durata del presente Regolamento.

Il presente Regolamento non ha termine di durata e pertanto le sue disposizioni restano in vigore a tempo indeterminato.


Art. 12 - Sostituzione e modifiche al Regolamento.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere sostituite in tutto da un nuovo Regolamento o modificate in parte da variazioni da apportare allo stesso.
Di norma il presente Regolamento dovrà comunque essere adeguato per tempo all'evoluzione legislativa e rivisto, se ritenuto necessario, in occasione della predisposizione di strumenti urbanistici generali.


Art. 13 - Entrata in vigore del Regolamento.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento assumono efficacia dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che ne ha disposto l’approvazione.

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