Questo il terzo punto approvato durante l'ultimo consiglio.
In attesa del ripristino della funzionalità del sito internet comunale, questo blog assolve anche, seppur informalmente, alla esigenza di informare la cittadinanza di cosa viene "prodotto" dall'amministrazione comunale. Rinnoviamo il nostro pressante invito al Sindaco a comunicare: non basta fare, bisogna far sapere cosa si stà facendo. L'albo pretorio non è certamente bastante ad informare le persone.
REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DEL “GRUPPO COMUNALE VOLONTARI di PROTEZIONE CIVILE” (G.C.V.P.C.)
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 28.9.2009
ART. 1
Costituzione e finalità
1.0 - E' costituito il "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile" (G.C.V.P.C.) cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, residenti nel Comune, allo scopo di prestare volontariamente la loro opera, senza fini di lucro o di vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso.
ART. 2
Ammissione
2.1 - L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e alla accettazione della stessa da parte del Sindaco, dopo gli accertamenti di competenza della Prefettura.
2.2 - Verranno individuate le forme più opportune per favorire l'adesione dei cittadini all'iniziativa.
2.3 - I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica; saranno inoltre muniti di segno distintivo conforme alle caratteristiche stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Protezione Civile.
2.4 - Il Comune ha l’obbligo di assicurare i Volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi con lo svolgimento dell’attività di protezione civile, nonché contro la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art.4 della Legge 266/91.
ART. 3
Nomina del coordinatore
3.1 - Il Sindaco è il responsabile del gruppo e nomina, fra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore che assume la responsabilità del gruppo durante la sua attività.
3.2 - Il coordinatore è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.
ART. 4
Formazione, istruzione, addestramento
4.l - I volontari del G.C.V.P.C. saranno sottoposti ad azioni di formazione, istruzione e addestramento a cura e /o in collaborazione con la Prefettura la quale individua gli Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti i più idonei (Corpo nazionale Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile ecc.) a tali attività formativo – addestrative.
ART. 5
Squadre specializzate
5.1 - All'interno del G.C.V.P C. possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto .
ART. 6
Impiego
6.1 - L'impiego dei volontari nell’ambito della Provincia è autorizzato dal Prefetto.
6.2 - In emergenza il G.C.V.P.C. opererà alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.
ART. 7
Obblighi
7.1 - Gli appartenenti al G.C.V.P.C. sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all'art.1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
7.2 -- In particolare i volontari sono tenuti a:
a) partecipare con impegno ai corsi di formazione, addestramento e alle esercitazioni;
b) rendersi disponibili, in caso di necessità, per l'impiego in attività di protezione civile;
c) mantenere efficiente l'equipaggiamento eventualmente loro assegnato;
d) sottoporsi alla vaccinazione antitifica - paratifica e alla vaccinazione anatossina - tetanica qualora non abbiano subito le predette vaccinazioni negli ultimi tre anni .
7.3 - Gli appartenenti al G.C.V.P.C non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.
ART. 8
Dotazioni
8.1 - Il G.C.V.P.C. verrà dotato di idoneo equipaggiamento di tipo individuale e collettivo.
8.2 - La Prefettura potrà integrare le dotazioni del gruppo Comunale con equipaggiamenti e mezzi speciali di intervento all'uopo assegnati dal dipartimento della Protezione Civile.
ART. 9
Garanzie
9.1 - Ai volontari vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e ai sensi della normativa vigente:
a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato ai volontari impiegati in attività addestrative o in interventi di protezione civile di soccorso o di assistenza in occasione di pubbliche calamità autorizzate dalla Prefettura viene garantito per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: ai volontari viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso, che ne faccia richiesta, viene rimborsato l' equivalente degli emolumenti versati al lavoratore;
c) copertura assicurativa i componenti del G.C.V.P.C. sono coperti, durante l'impiego, da assicurazione stipulata dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile;
d) rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese vive sostenute durante l'attività addestrativa o gli interventi.
ART. 10
Accettazione e infrazioni
10.1 - L'accettazione e il rispetto del Regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo.
10.2 - Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal coordinatore del gruppo. Il Sindaco, a suo insindacabile giudizio, può disporre l'eventuale allontanamento.
ART. 11
Impegni di bilancio
11. 1 - L'Amministrazione comunale prevederà ogni anno, in apposito specifico capitolo, un
adeguato stanziamento per le finalità di cui al presente regolamento.
mercoledì 14 ottobre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Se tu dai un euro a me ed io uno a te, abbiamo un euro ciascuno.
Se tu dai un'idea a me ed io una a te, abbiamo due idee ciascuno.
Le idee sono importanti, ma non è da meno la cortesia di farsi riconoscere quando si posta un commento.