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martedì 3 marzo 2009

Elezioni: norme per i cittadini comunitari residenti

Nel nostro comune risiedono alcuni cittadini comunitari: per loro riportiamo le norme da seguire per poter esprimere il voto alle prossime elezioni di giugno.

Il diritto di voto e d'eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione residenti in Italia

vedi ==> http://ec.europa.eu/justice_home/unit/elections/it/elections_it.htm
Chi può votare ed essere eletto? Sono elettori tutti i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, residenti in Italia che abbiano compiuto il 18esimo anno di età e che godono in Italia e nel loro paese di origine del diritto di voto.I cittadini dell’Unione residenti in Italia sono eleggibili alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale.

A quali elezioni si puo partecipare? I cittadini dell’Unione residenti in Italia possono partecipare alle elezioni dei sindaci, del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali del luogo di residenza

Cosa fare per votare:Coloro che intendono votare devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno anteriore alla data fissata per la votazione, una domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta, istituita presso il comune.Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:a) la cittadinanzab) l'attuale residenza nonchè l’indirizzo nello Stato membro di originec) la richiesta di iscrizione nell’anagrafe della popolazione, semprechè non siano già iscrittod) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta dei cittadini dell’Unione europea per le elezioni comunali.Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di documento d’identità valido.Gli elettori iscritti nella lista aggiunta, votano presso il seggio nella cui circoscrizione resiedono.L'iscrizione nella lista aggiunta rimane valida sino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato oppuro sino alla cancellazione d'ufficio.Entro il 5° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il sindaco deve avere provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d’iscrizione nelle liste elettorali. Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezioni possono personalmente ritirare presso l’Ufficio comunale i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.Le liste elettorali sono sottoposte a due revisioni semestrali. Entro l'11 aprile ed l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita i cittadini a prendere visione delle liste elettorali, con manifesto affisso all'albo comunale e, entro 10 giorni, a ricorrere presso la commissione elettorale circondariale contro un diniego di iscrizione, erronea iscrizione o omessa cancellazione. Nei 10 giorni successivi all'approvazione definitiva delle liste elettorali, il sindaco notifica le decisioni della commissione elettorale ai cittadini comunitari che hanno richiesto l'iscrizione nelle liste aggiunte ed invia, in occasione delle consultazioni, il certificato elettorale. Coloro che sono cancellati dalle liste, la cui domanda di iscrizione non sia stata accolta o sia stata erroneamente effettuata possono impugnare la decisioni della commissione elettorale circondariale con semplice ricorso davanti alla Corte di appello territorialmente competente. Il presidente della Corte fissa con decreto il giorno in cui avrà luogo l'udienza di discussione della causa, in via d'urgenza. Sotto pena di nullità, l'interessato deve provvedere a notificare il decreto ed il ricorso alla commissione elettorale circondariale ed in seguito depositare lo stesso presso la cancelleria della Corte d'appello competente insieme ai relativi documenti. La sentenza della Corte di appello può essere impugnata col ricorso in Cassazione.

Cosa fare per presentare la propria candidaturaI cittadini dell’Unione possono presentare la propria candidatura alla carica di consigliere communale con la possibilità di essere nominati componenti della giunta del comune. È esclusa la candidatura alle cariche di sindaco e la nomina a vice-sindaco.Le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori che varia in base alla popolazione del comune, debbono essere presentate presso la segreteria del comune stesso tra il 29°ed il 30° giorno antencedente alle elezioni. Ciascun candidato cittadino di altro Stato dell’Unione Europea deve presentare all’atto di deposito della propria candidatura, una dichiarazione che indichi:
a. il nome ed il cognome
b. la cittadinanza e l’attuale residenza in Italia e l’indirizzo nello Stato membro di origine, Debbono essere allegati a tale dichiarazione:
c. un certificato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine attestante il godimento dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto.
d. qualora non siano ancora stati iscritti, un’attestato del comune circa l’avvenuta presentazione della domande del candidato di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte entro i termini prescritti.
Come tutti i candidati italiani, i cittadini comunitari sono tenuti a presentare una dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n° 55.La Commissione elettorale circondariale procede, immediatamente dopo la presentazione delle liste, all’esame di legittimità delle medesime ed informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di ricusazione della candidatura, l'interessato beneficia della stessa tutela accordata ai candidati italiani. Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, chiunque ne abbia interesse, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale avverso le decisioni della Commissione Elettorale Circondariale.

Per ulteriori informazioni:Rivolgersi al comune di residenza oppure al
Ministero dell'Interno Direzione centrale per i servizi elettorali
Roma Tel: 06.46525952 e 46537244 Fax: 06/4883756

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