10 febbraio 2012
PIEMONTE - CONFERMATO REFERENDUM ANTICACCIA
Con ricorso notificato il 16 settembre 2011 i signori Eupremio Malorzo, Piero Belletti e Giorgio Aimassi, promotori e primi firmatari del referendum per l’abrogazione parziale della legge Regione Piemonte n. 60/79 e successive modificazioni con oggetto “Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia”, agivano dinanzi al TAR del Piemonte per l’esecuzione del giudicato
derivante dalla sentenza n. 1896/2010 con la quale la Corte d’Appello di Torino, il 29 dicembre 2010, respingendo l’impugnazione proposta dalla Regione Piemonte, aveva confermato la sentenza n. 6156/08 del Tribunale di Torino che aveva dichiarato “la sussistenza e l’attualità del diritto soggettivo pubblico alla prosecuzione del processo referendario promosso con la richiesta di referendum abrogativo depositata il 13 aprile 1987”.
Con sentenza n. 200 del 25 gennaio 2012, depositata in segreteria il 9 febbraio, il TAR del Piemonte, sezione seconda, ha accolto il ricorso, e quindi ha ordinato alla Regione Piemonte di dare esecuzione alla sentenza Corte d’Appello di Torino n. 1896/2010 con l’adozione da parte del Presidente della Giunta Regionale del decreto di fissazione della data di svolgimento del referendum; ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Prefetto di Torino che, ad istanza dei ricorrenti, provvederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione; ha condannato la Regione Piemonte al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Con ricorso notificato il 16 settembre 2011 i signori Eupremio Malorzo, Piero Belletti e Giorgio Aimassi, promotori e primi firmatari del referendum per l’abrogazione parziale della legge Regione Piemonte n. 60/79 e successive modificazioni con oggetto “Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia”, agivano dinanzi al TAR del Piemonte per l’esecuzione del giudicato
derivante dalla sentenza n. 1896/2010 con la quale la Corte d’Appello di Torino, il 29 dicembre 2010, respingendo l’impugnazione proposta dalla Regione Piemonte, aveva confermato la sentenza n. 6156/08 del Tribunale di Torino che aveva dichiarato “la sussistenza e l’attualità del diritto soggettivo pubblico alla prosecuzione del processo referendario promosso con la richiesta di referendum abrogativo depositata il 13 aprile 1987”.
Con sentenza n. 200 del 25 gennaio 2012, depositata in segreteria il 9 febbraio, il TAR del Piemonte, sezione seconda, ha accolto il ricorso, e quindi ha ordinato alla Regione Piemonte di dare esecuzione alla sentenza Corte d’Appello di Torino n. 1896/2010 con l’adozione da parte del Presidente della Giunta Regionale del decreto di fissazione della data di svolgimento del referendum; ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Prefetto di Torino che, ad istanza dei ricorrenti, provvederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione; ha condannato la Regione Piemonte al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
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CC Bancario: Banca Intesa 18051/121 - CC Postale 14803209 - CF 80177010156 (anche per 5xMille) - CP 10489 Milano Isola
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L'uccellino dell'illustrazione è una pispola
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