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martedì 16 ottobre 2012

Aliquote IMU comune di Godiasco Salice Terme

L'argomento IMU, evidentemente secondario dato lo scarsissimo afflusso di pubblico, è stato trattato nel corso del consiglio comunale del 27 settembre scorso.
A seguire riporto il verbale redatto dal Segretario Comunale con la delibera del Consiglio Comunale in materia.
Viene riportato, ma in modo piuttosto criptico, il mio intervento. In effetti ho detto che l'aliquota delle seconde case è molto elevata rispetto a quella delle prime. Questo potrebbe generare (o genera?) una tendenza a prendere la residenza nel nostro comune in modo strumentale ad ottenere un risparmio fiscale. Potrebbe verificarsi (si verifica?) che in una coppia uno abbia la residenza nel luogo effettivamente frequentato, l'altro qua a Salice. Ammettevo, nel mio intervento, che quella ipotizzata (?) è una situazione assai difficile da attestare e richiedente comunque controlli molto precisi. D'altra parte credo che si possa definire quel fenomeno quantomeno come elusione fiscale che si riverbera a danno di tutta la collettività ed in particolare sui proprietari di seconde case che, correttamente, le denunciano come tali, senza furberie. Ho quindi esortato l'amministrazione a porre in essere  i controlli richiesti per appurare ed eventualmente sanzionare il fenomeno.
                            

                
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33     

OGGETTO:  Determinazione aliquote per l'applicazione dell'I.M.U.  Anno 2012


L’anno  duemilaDODICI addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 21.10 nella sede comunale.

Consiglio Comunale DEL 27.09.2012
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Il Sindaco illustra le aliquote per l'applicazione dell'I.M.U  anno 2012 in forma dettagliata. Precisa che si pone la differenza fra prima e seconda casa per cui ci saranno dei controlli che non saranno solo iniziali. Abbiamo già iniziato una moralizzazione del bilancio eliminando la copertura delle spese correnti con gli oneri di urbanizzazione. Abbiamo intenzione di ridurre i costi dell’ente e non di ridurre i servizi. Nel 2012 e 2013 l’ente ridurrà i costi e speriamo che a seguire di potere ridurre questo punto di IMU.

Interviene il Vicesindaco ribadendo che è stata una scelta sofferta perché viene a penalizzare le seconde case e quindi in particolare Salice. Si è voluto comunque pensare e garantire prima di tutto i residenti. Evidenziamo che non abbiamo maggiorato l’addizionale IRPEF. La crisi immobiliare non è data dall’IMU ma da altri fattori come ad esempio le banche che non concedono più prestiti. Può influire l’insieme delle cose ma non l’IMU. Queste aliquote speriamo di poterle ridurre entro un paio d’anni.

Interviene il Consigliere Sorrentino Alberto dicendo che se ci fossero più vigili ci sarebbe più controlli, più multe, più educazione per la gente.


IL CONSIGLIO COMUNALE


VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ;

VISTI che i comuni, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e), del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU.

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1)      ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2)      ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3)      ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.

DATO ATTO che nel Comune di Godiasco sono esenti dall’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto comune classificato montani montano nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011

Vista la deliberazione C.C. n. 27  del 10.07.2012 “Determinazione aliquote per l'applicazione dell'I.M.U.  anno 2012” con la quale erano state definite le aliquote IMU come di seguito specificato:
·        ALIQUOTA DI BASE
0,86 PER CENTO

·        ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO

Sono state, inoltre, approvate nell’ambito dell’aliquota base le seguenti aliquote ridotte per le categorie di seguito riportate e stanti le motivazioni di cui in premessa:
- D/2 Alberghi e Pensioni (con fine di lucro) aliquota 0,81%
- B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) aliquota 0,81%
- D4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) aliquota 0,81%


Visto che ai sensi del D.L. 16/2012 convertito con Legge n. 44/2012 in deroga alle disposizioni riguardanti i bilanci di previsione e le disposizioni inerenti alle delibere di approvazione dei tributi locali, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la delibera riferibile alle aliquote e alle detrazioni dell’IMU, entro il 30 settembre 2012 al fine di verificare l’entità degli incassi e apportare,entro la data di versamento del saldo (dicembre) gli opportuni e necessari correttivi.

Visto che a seguito dei tagli ai trasferimenti erariali comunicati dal Ministero Interno rapportati
agli introiti IMU presunti al fine di assicurare il pareggio di bilancio è necessario maggiorare le aliquote IMU relative all’aliquota base come di seguito specificato al fine di assicurare il pareggio di bilancio:

·        ALIQUOTA DI BASE
0,96 PER CENTO

·        ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO

Stabilire che nell’ambito dell’aliquota base le seguenti aliquote ridotte per le categorie di seguito riportate:
- D/2 Alberghi e Pensioni (con fine di lucro) al fine di incentivare l’attività turistico recettiva aliquota 0,86%
- B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) stante anche il fine assistenziale-sociale delle stesse aliquota 0,86%
- D4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) stante anche il fine assistenziale-sociale delle stesse aliquota 0,86%




TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dalla responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti: 9 favorevoli, 3 astenuti (Serra, Torlaschi e Sorrentino), 0 contrari;


DELIBERA

1)      di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:

·        ALIQUOTA DI BASE
0,96 PER CENTO

·        ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO


2)      Di approvare nell’ambito dell’aliquota base le seguenti aliquote ridotte per le categorie di seguito riportate e stanti le motivazioni di cui in premessa:
- D/2 Alberghi e Pensioni (con fine di lucro) aliquota 0,86%
- B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) aliquota 0,86%
- D4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) aliquota 0,86%

3)      Di dare atto che nel Comune di Godiasco sono esenti dall’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto comune classificato montani montano nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011

4)      Di dare atto che vendono applicate le detrazioni di legge:

a)      per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b)      la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

5)      di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

6) di stabilire che le presente deliberazione modifica e sostituisce integralmente quanto deliberato con deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 10.07.2012

8)       di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria,
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;


Di dichiarare il presente atto con separata votazione che riporta il seguente risultato:
9 favorevoli, 3 astenuti (Serra, Torlaschi e Sorrentino), 0 contrari;immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs 267/2000


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