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lunedì 15 agosto 2011

Che ingarbugliamento !


Oltre alla fusione di comuni (da due o più se ne forma uno solo) e alla unione di comuni (come previsto dal T.U del 18.8.2000 in cui due o più comuni esercitano assieme dei servizi, ognuno restando tuttavia autonomo per il resto) il Governo ha adottato una terza via.
Questo a seguire è quanto previsto dal Decreto del 12.8.2011 all'articolo 16.
Per leggere tutto il decreto clicca qua
Ci vuole una certa buona dose di volontà per leggere il tutto, ma raccomando di farlo almeno per questo articolo 16 che, tra l'altro, modifica anche il numero dei consiglieri e degli assessori per il nostro comune di Godiasco.

Art. 16
Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
1.
Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, il Sindaco è il solo organo di governo e sono soppressi la Giunta ed il Consiglio comunale. Tutte le funzioni amministrative sono esercitate obbligatoriamente in forma associata con altri Comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti mediante la costituzione, nell’ambito del territorio di una provincia, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto, dell’unione municipale.
2.
Nei Comuni di cui al comma 1, il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno o il nominativo sulla scheda elettorale. E’ proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si applica l’articolo 71 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Restano ferme le norme vigenti in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità e per la presentazione della candidatura previste per i Sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.
3.
L’unione municipale è costituita dai comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti al fine dell’esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici di spettanza comunale. La complessiva popolazione residente nel territorio dell’unione municipale è pari almeno a 5.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale.
4.

Nel caso in cui non vi siano altri Comuni contermini con popolazione inferiore a 1000 abitanti, a tali Comuni si applicano, ai fini della composizione degli organi di governo, le norme previste per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del presente decreto. I comuni di cui al primo periodo costituiscono, con i comuni contermini, unioni di comuni, ai sensi dell’articolo 32 del citato Testo unico al fine di ridurre le spese complessive.
5.
Gli organi dell’unione municipale sono l’assemblea municipale, il presidente dell’unione municipale e la giunta municipale. L’assemblea municipale è costituita dai sindaci dei comuni costituenti l’unione municipale ed esercita, sul territorio dell’unione municipale, le competenze attribuite dal citato Testo unico ai Consigli comunali L’assemblea municipale elegge, nel suo seno, il Presidente dell’unione municipale, al quale spettano, sul territorio dell’unione municipale, le competenze del Sindaco stabilite dall’articolo 50 del citato Testo unico. Spettano ai Sindaci dei comuni facenti parte dell’unione municipale le attribuzioni di cui all’articolo 54 del citato Testo unico. Il Presidente dell’unione municipale nomina, fra i componenti l’assemblea municipale, la giunta municipale, composta da un numero di assessori non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione uguale a quella complessiva dell’unione municipale. La Giunta esercita, sul territorio dell’unione municipale, le competenze di cui all’articolo 48 del citato Testo unico.
6.
Lo statuto dell’unione municipale individua le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 5 e ne disciplina i rapporti.
7.
Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, è disciplinato il procedimento di prima costituzione dell’unione municipale, prevedendo in ogni caso che, nel caso in cui siano decorsi sei mesi dalla data di rinnovo dei comuni di cui al comma 1 e la costituzione dell’unione municipale non sia avvenuta, il Prefetto stabilisca per i Comuni interessati un termine per adempiere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario ad acta al fine di provvedere alla convocazione dell’Assemblea municipale per gli adempimenti previsti.
8.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento e funzionamento dei Comuni.
9.
A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 3000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da cinque consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;
c) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da nove consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.
10.
All’articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale,»; le lettere b) e c) del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: “b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009”.
11.
A decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma..
12.
Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del Testo unico degli enti locali di cui al 18 agosto 2000, n. 267. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, sul sito internet dell’ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.
13.
All’articolo 14, comma 32, alinea del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a), del medesimo comma 32, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
14.
Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall’articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dell’articolo 14, comma 32, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Nel caso in cui, all’esito dell’accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari.

9 commenti:

  1. Ci voleva questa crisi mondiale,per costringere il Governo ad "obbligare"con apposito Decreto legge i "piccoli Comuni ad associarsi tra di loro".Ciò che si andrà a fare,il sottoscritto lo auspicava da più di 40 anni.Ora,finalmente,i piccoli Cumuni,saranno costretti ad unirsi tra di loro,sino al raggiungimento di una soglia minima di 5.000 abitanti e più.Ora dobbiamo aspettare se il governo e le opposizioni,nel prossimo dibattito in Parlamento,modificheranno o meno il presente testo,io mi auguro di sì,magari migliorandolo ed ampliando ulteriormente
    la soglia d'ingresso dei Comuni tra di loro.
    La giunta Regionale della regione Lombardia,poi,ha facoltà di modificare taluni parametri stabiliti dal testo unico della legge
    Nazionale,e poi sapremo come ci si dovrà muovere.
    Un' altro aspetto che mi sento di condividere è che i comuni interessati non andranno a perdere la loro "identità",ma rimarranno di fatto come sono adesso con il loro nome e cognome,cambierà
    solo,si fà per dire ,il modo di amministrare ed il modo di gestire il territorio. Saranno rappresentati nel Consiglio Comunale allargato a più Comuni,dal Sindaco eletto da loro stessi.
    Sarebbe bello sentire il pensiero dei Sindaci attuali,e mi riferisco a quello di Rivanazzano Terme,Di Godiasco-Salice Terme,di Montesegale ,di
    Roccasusella,di Fortunago.....ecc.ecc.

    Saluti Luciano Benedini

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  2. Sig.Luciano, nell'attesa che si esprimano i sigg. sindaci, ho sentito un paio di assessori o consiglieri. Mi permetta di non fare nomi per il momento, ma parlando del decreto ( che di sicuro non avevano letto e quindi non avevano letto neanche questo bolg) hanno cominciato a tirare su le barricate. La "rappresentatività del cittadino" espressa tramite il voto dato a loro, i pochi euro che prendono o che hanno rinunciato di prendere.
    Sicuramente la cadrega comincia a ballare sotto il loro votato sederino e cominciano a preoccuparsi.
    Tanti discorsi ma nessuno ( erano in tre ) che ha cercato di capire la portata del decreto legge che speriamo diventi legge.
    Cercavo di capire il lato positivo e sopratutto cercavo un loro pensiero favorevole alla novità.
    Niente. Ben venga quindi questa legge per spazzare via questi onesti incompetenti.
    Ne rimarrà uno solo - il sindaco - e credo che basti. Elezione per suffragio universale. Bene aspettiamo questi 90 giorni e vediamone gli esiti.
    Oggi sono più ottimista di ieri.
    Ciao Claudio

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  3. Il problema e' uno solo.
    Potrebbe succedere che piccoli comuni ben amministrati da persone competenti e oneste, dovranno essere fagocitati da comuni piu' grandi amministrati da incompetenti ( vedi Godiasco). Cosa succedera' ?
    Succedera' che i piccoli comuni virtuosi diventeranno un grosso comune di incapaci.
    Allora si che ne vedremo delle belle e ogni due anni parecchi comuni verranno commissariati e si ritornera' alle elezioni.

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  4. Molto semplice .
    Sarebbe sufficente che gli incapaci si facessero da parte anche se sono di un comune piu' grosso e facessero amministrare dai piccolo ma capaci.

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  5. Come spesso inutilmente faccio, vorrei rivalutare la funzione degli elettori: sono loro, con il loro voto, a determinare chi deve guidare il comune. Basterebbe che, ammaestrati dai risultati conseguiti nel passato, facessero scelte sensate per il futuro, magari decidendo di testa propria senza prestare ascolto a capi bastone che consigliano solo per il loro tornaconto. Se nel nostro circondario ci sono amministratori capaci, anche in piccoli comuni (e ce ne sono), diano gli elettori fiducia a questi e forse, alla buon'ora, qualcosa cambierà.

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  6. Chi ha letto l'articolo 16 del decreto sopra riportato, avrà visto che nel nostro comune di Godiasco i consiglieri, dalla prossima volta, saranno solo 7 e non più 12. Questo renderà più facile anche approntare le liste non dovendo più trovare 12 persone disponibili a candidarsi. Data la carentissima partecipazione, questo "arruolamento di massa" costringeva ad abbassare la qualità media dei candidati, tanto per arrivare al numero richiesto. Fra poco sarà diverso (se il decreto verrà approvato così com'è ora)

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  7. posso dire una cosa?
    Non sarà il Comune di Godiasco a dover decidere di unirsi ai comuni contermini e quali siano i comuni da unire.
    Saranno i comuni contermini ) che hanno meno di 1.000 abitanti a doversi uniei tra loro.
    Aspettiamo il decreto del ministro ed aspettiamo che i comuni contermini ( pari o inferiori a 1000 abitanti ) si uniscano in unione.
    Se non lo faranno ci penserà il Prefetto.
    Non si scappa.
    Interessante anche la nomina dei prossimi revisori dei conti dei comuni.
    Ad estrazione.
    Ne vedremo delle belle.
    Un saluto da Marco B.

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  8. A proposito di incapaci e meritevoli.
    Stiamo attenti, NOI; la prossima volta che votiamo a mandare nelle assemblee i meritevoli.
    Se ci mandiamo degli incapaci è solo colpa nostra.
    Non dovrebbe essere difficile fra due o tre anni... le persone da votare saranno veramente poche.
    Saluti Angelo

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  9. ..... in effetti qualcosa da rivedere nel decreto c'è............


    Piccoli Comuni addio?
    Ma il risparmio non c'è
    Rossella Anitori
    INTERVISTA. A colloquio con Franca Biglio, presidente dell’Associazione nazionale piccoli comuni italiani (Anpci): «Per lo Stato solo 6 milioni in meno pari al costo della bouvette».

    Il governo non ha ancora quantificato il risparmio derivante dallo scioglimento dei piccoli Comuni previsto nella manovra. A pagina 70 della relazione che accompagna il decreto dice di non essere ancora in grado di farlo. Franca Biglio, presidente dell’Associazione nazionale piccoli comuni italiani (Anpci) e sindaco di Marsaglia (Cuneo) lo ha anticipato: «Con l’accorpamento di 1.963 Comuni sotto i mille abitanti si otterrà un risparmio reale di circa 6 milioni di euro. Poco più di quanto costa ogni anno allo Stato il ristorante della Camera dei deputati».

    Qual’è la spesa media annua di un Comune con meno di mille abitanti?
    I piccoli Comuni sono quelli che spendono meno. La spesa corrente annua di un municipio con meno di mille abitanti è di 582mila euro. Per garantire la vita dei suoi organi di governo un cittadino spende poco più di cinque euro l’anno. A fronte di un costo irrisorio, i cittadini possono godere di innumerevoli benefici. Possono fare riferimento ad un corpo politico e amministrativo che si mette a loro disposizione. I Comuni erogano servizi e intervengono sul territorio. Sono i primi ad intervenire in caso di problemi. Visto i costi ritengo essenziale che queste sentinelle vengano salvaguardate e valorizzate. Il governo dovrebbe ringraziare assessori e consiglieri che lavorano con dedizione percependo stipendi ridicoli. Sono loro i volontari della pubblica amministrazione. Non ci sono poltrone dorate nei piccoli municipi.

    L’articolo 16 del decreto 138 del 16 agosto prevede la fusione dei piccoli comuni e la successiva creazione di unioni municipali. Secondo quale logica verranno create queste strutture?
    A fondersi dovranno essere comuni confinanti con una popolazione al di sotto dei mille abitanti e insieme dovranno costituire un unione di 5mila abitanti. Una cosa che in una regione come il Piemonte sarà tecnicamente impossibile. Per arrivare a quota cinquemila sarebbe infatti necessario accorpare comuni geograficamente distanti, che si trovano in più vallate, divisi da barriere naturali.

    E se un Comune non ha altri piccoli municipi confinanti?
    Allora è salvo. Se un Comune anche piccolissimo non ha altri comuni limitrofi con meno di mille abitanti non è riguardato dal provvedimento. Questo decreto è ridicolo.

    Quali saranno le conseguenze se la manovra venisse approvata dal parlamento?
    Diminuzione dei servizi e aumento dei costi. Incuria del territorio e fenomeni di spopolamento.

    Qual è la richiesta dell’Associazione nazionale piccoli comuni italiani?
    Chiediamo lo stralcio dell’articolo 16. Non si possono prendere decisione sul territorio senza coinvolgere le associazioni e gli amministratori locali che operano sul territorio da anni. Bisogna lavorare insieme. Siamo disposti a fare la nostra parte. L’abbiamo sempre fatta. I piccoli comuni sono esempi di gestione virtuosa.

    Qual è il prossimo appuntamento pubblico?
    Venerdì 26 alle 14 è prevista una grande manifestazione nazionale a Roma davanti a Montecitorio. Questa dei piccoli Comuni non è una battaglia dei sindaci e degli amministratori locali ma di tutti i cittadini per la salvaguardia dell’ambiente, della cultura e del territorio.

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